La comunicazione dei criteri di collocazione in CIGS dei lavoratori deve essere preventiva

Anche a seguito dell’entrata in vigore del d.P.R. numero 218/2000, il datore di lavoro ha l’obbligo – fin dall’avvio della procedura - di comunicare per iscritto alle OO.SS. i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in CIGS ed i relativi criteri di rotazione o, in alternativa, le ragioni per cui tale rotazione non sia possibile.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 23399 depositata il 3 novembre 2014. Il caso . La Corte d’Appello di Torino, confermando la pronuncia di primo grado, accoglieva la domanda di una lavoratrice diretta ad accertare l’illegittimità della propria collocazione in CIGS, condannando per l’effetto il datore di lavoro a corrisponderle la differenza tra quanto percepito a titolo di integrazione salariale e la retribuzione «piena». I Giudici di merito, in particolare, ritenevano violato l’obbligo datoriale di indicare alle OO.SS., fin dall’inizio della procedura, i «criteri di scelta e le ragioni dell’eventuale mancata previsione della rotazione tra i dipendenti», atteso che nella specie tali criteri erano stati individuati in maniera generica ed inidonea a verificare la coerenza tra le esigenze denunciate e la selezione dei lavoratori da sospendere. I motivi di ricorso. Contro tale pronuncia la società ricorreva alla Corte di Cassazione articolando vari motivi di impugnazione. Per quel che qui interessa, la ricorrente lamentava come – a seguito dell’entrata in vigore del d.p.r. numero 218/2000, recante norme in tema di « semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale » - le corrispondenti disposizioni della Legge numero 223/1991 recante, all’articolo 3, norme in tema di « intervento straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali » sarebbero state implicitamente abrogate, con l’effetto che la specifica indicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in CIGS ben poteva essere fornito anche nella fase di esame congiunto con le OO.SS. La semplificazione normativa non pregiudica i diritti dei lavoratori. Motivazione che tuttavia non viene condivisa dalla Cassazione la quale, richiamando un suo consolidato orientamento tra le tante, Cass. numero 28464/2008 , ribadisce che il D.P.R. numero 218/2000 è finalizzato esclusivamente a regolare il procedimento amministrativo di concessione della CIGS, senza alcun pregiudizio verso i diritti dei lavoratori o delle OO.SS. e senza alcuna abrogazione né modifica della previgente disciplina sostanziale. Argomentare diversamente, ad avviso della Corte, vorrebbe dire «alleggerire gli oneri della parte datoriale con compressione dei diritti di informazione spettanti al sindacato, dando luogo ad un sistema di consultazione palesemente inadeguato». Il fine è quello di controllare le scelte datoriali . In questo contesto, conclude la Corte, non può dirsi in alcun modo alterato l’onere datoriale di fornire, sin dall’avvio della procedura, una informativa completa e puntuale alle OO.SS. e, per l’effetto, agli stessi lavoratori consentendo così anche a loro la verifica sulla correttezza della sua condotta . Onere la cui violazione nemmeno può dirsi sanata dalla successiva sottoscrizione di accordi con le stesse OO.SS. atteso che, per il fatto di essere intervenuti quantomeno nel caso di specie a procedura già iniziata, risultano evidentemente inidonei ad assolvere i fini cui la comunicazione preventiva è preposta. Tale illegittimità, conclude la Corte, può essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al Giudice ordinario «in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata».

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 30 settembre – 3 novembre 2014, numero 23399 Presidente Curzio – Relatore Garri Fatto e diritto 1. La Corte di appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale della stessa città che, in accoglimento del ricorso proposto da M.G.G. nei confronti di FIAT Auto spa poi divenuta Fiat Group Automobiles s.p.a. , di cui era dipendente in qualità di operaio, accertava l'illegittimità della sua collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria CIGS per il periodo 9.12.2002-10.4.2003, e condannava la società al pagamento della differenza tra quanto percepito a titolo di integrazione e quanto spettante a titolo di retribuzione. 2. La Corte territoriale riteneva che FIAT, fin dall'inizio della procedura attivata con la comunicazione 31.10.02 alle r.s.u. , avesse l'obbligo di indicare per iscritto i criteri di scelta e le ragioni dell'eventuale mancata previsione della rotazione tra i dipendenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della 1. 23.7.91 numero 223, e che tale disciplina non era stata modificata dall'articolo 2, comma 5, del d.P.R. 10.6.00 numero 218, recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale. Giudicava che nella specie i criteri indicati nella comunicazione di avvio della procedura erano generici, in quanto non consentivano di verificare la coerenza tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, il che rendeva illegittima la sospensione in CIGS dei dipendenti. Inoltre, riteneva inefficace l'ulteriore informativa del 18.7.03, seguita dall'accordo 22.7.03 che prevedeva la collocazione in CIGS di tutti gli addetti al modello Panda, il quale non assumeva efficacia sanante delle omissioni, in quanto il vizio originario della comunicazione si ripercuoteva sull'intera procedura. 3. Avverso questa sentenza Fiat Group Automobiles s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi illustrati con memoria. M.G.G. ha resistito con controricorso. 4. Le censure di Fiat Group Automobiles investono la questione fondamentale posta a base del ricorso vale a dire se il giudice abbia correttamente applicato la L. numero 223 del 1991, articolo 1, commi 7 e 8, o se la norma in questione debba ritenersi abrogata per l'intervento del D.P.R. numero 218 del 2000. La ricorrente sostiene che tale decreto, emanato in forza della L. 15 marzo 1997, numero 59, articolo 20, avrebbe delegificato il procedimento amministrativo di autorizzazione e concessione della C.LG.S. e, quindi, tutti i suoi momenti od atti coordinati e collegati in serie fase preparatoria, introduttiva, di istruzione e di decisione , con abrogazione implicita di tutte le disposizioni già vigenti. Ne deriverebbe che le modalità di rotazione e l'indicazione delle ragioni che eventualmente l'escludono, potrebbero essere indicate non solo con la comunicazione di apertura della procedura inviata alle Oo.Ss., ma anche all'esito dell'esame congiunto tra imprenditore ed Oo.Ss. sulla crisi aziendale e le conseguenti esigenze di organizzazione della produzione. Nel caso di specie, le parti sindacali, all'esito dell'esame congiunto, il 18.3.03 avevano raggiunto un accordo circa le modalità della rotazione, dopo che Fiat nel dicembre 2002 aveva aderito al più generale accordo di programma, il cui perfezionamento costituiva la base per l'assunzione di impegni amministrativi da parte del Governo a supporto del superamento della più generale crisi aziendale. Avrebbe dunque errato il giudice di merito nel ritenere preminente il presupposto formale della comunicazione e consultazione rispetto al contenuto dell'accordo raggiunto con le Oo.Ss. il 18.3.03, che assumeva invece valore sanante ne sarebbe, infatti, rimasta esclusa la possibilità per le parti stipulanti di elaborare in corso di trattativa diversi criteri di gestione della crisi. Conseguenza di tale erronea preminenza assegnata al dato formale, sarebbe stata la disapplicazione del verbale di esame congiunto del Ministero del Lavoro del 5.12.02 avente natura di atto pubblico a contenuto certificativo , costituente prova della procedura di consultazione svolta con la mediazione governativa. La comunicazione 31.10.02 di avvio della procedura di C.I.G.S., che fissava il criterio di scelta nelle esigenze tecniche, organizzative e produttive, in relazione alle esigenze professionali e funzionali, era comunque idonea allo scopo di esternare le intenzioni del datore di lavoro in relazione alle ricadute del programma di superamento della crisi aziendale in relazione alla situazione dei singoli lavoratori, pur residuando la possibilità di procedere a specificazione in sede di esame congiunto, all'esito dell'acquisizione da parte delle Oo.Ss. , di una completa informazione. In ogni caso, avrebbe dovuto valutarsi in concreto la posizione soggettiva del dipendente, in quanto, ove pure per ragioni formali fosse dichiarata illegittima tutta la procedura, pur tuttavia avrebbe dovuto valutarsi se la risoluzione di collocare i lavoratori in C.I.G.S. fosse coerente con i criteri di scelta concretamente indicati ab initio nella comunicazione di avvio della procedura sindacale. Con riferimento alla posizione specifica il giudice avrebbe dovuto considerare che il lavoratore, pur nell'ambito della situazione di crisi accertata dall'accordo 18.3.03, era stato posto in C.LG.S. in esecuzione dell'accordo 22.7.03, relativo all'ulteriore evenienza della cessazione della produzione del modello Panda, ove era enunziato il criterio obiettivo e determinato della sospensione dei dipendenti addetti alla protezione di detto modello, che non si discostava dalla comunicazione del 30.10.02. 5. Tanto premesso deve osservarsi che la L. 23 luglio 1991, numero 223 che introduce una visione organica della C.I.G.S., ricollegandone la fruizione a particolari requisiti soggettivi dell'impresa e all'esistenza di uno stato di crisi aziendale, nonché alla proposizione da parte dell'imprenditore di precisi programmi, limitati nel tempo prevede che dopo l'accertamento dello stato di crisi e l'approvazione dei programmi e per tutta la loro durata, all'esito di una articolata procedura, il Ministero del Lavoro con decreto conceda il trattamento straordinario di integrazione salariale articolo 1 e 2 . II datore di lavoro deve scegliere i lavoratori da collocare in cigs adottando meccanismi di rotazione tra i dipendenti che svolgono le stesse mansioni e sono occupati nell'unità produttiva interessata. I criteri di individuazione dei lavoratori e le modalità della rotazione sono oggetto di consultazione sindacale, in forza del dettato normativo, che impone la loro comunicazione alle Oo.Ss. e l'esame congiunto di cui alla L. 20 maggio 1975, numero 164, articolo 5. Qualora il datore, per ragioni di carattere tecnico-organizzativo, non intenda attuare meccanismi di rotazione dovrà indicarne i motivi nel programma di ristrutturazione L. numero 223, articolo 1, commi 7 e 8 . II Ministro del lavoro, pur approvando il programma e concedendo la cassa integrazione, può ritenere ingiustificata la mancata adozione della rotazione e promuovere un incontro tra le parti. Ove non si pervenga ad un accordo entro tre mesi dalla data della concessione del trattamento di integrazione il Ministro stesso stabilisce l'adozione di meccanismi di rotazione sulla base delle proposte formulate dalle parti comma 8, secondo periodo . 6. Su tale assetto intervenne il D.P.R. 10 giugno 2000, numero 218, emanato per delega conferita dalla legge di semplificazione amministrativa 15 marzo 1997, numero 59, articolo 20, che inserì il procedimento per la concessione della OGS come regolato dalla L. numero 223 del 1991 tra quelli sottoposti a delegificazione mediante regolamento emesso ai sensi della L. 23 agosto 1988, numero 400, articolo 17, comma 2, articolo 20, comma 8, in relazione al numero 90 dell'allegato 1 alla legge stessa . 7. 1 rapporti tra le due fonti sono stati definiti dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che la disciplina del D.P.R. numero 218 non abroga la L. numero 223 del 1991 e lascia, quindi, infatti gli oneri di comunicazione fissati dall'articolo 1 di quest'ultima. Il D.P.R. numero 218 non incide, infatti, sulle disposizioni del combinato disposto della L. numero 164 del 1975, articolo 5 e della L. numero 223 del 1991, art 1, comma 7, riguardanti l'obbligo datoriale di comunicare in avvio della procedura per l'integrazione salariale alle organizzazioni sindacali i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità di rotazione poste da tali disposizioni in capo dell'imprenditore atteso che la disciplina da esso fissata attiene unicamente alla fase propriamente amministrativa del procedimento di concessione della integrazione salariale Cass. 28.11.08 numero 28464 . Può, dunque, affermarsi in base a questa impostazione poi ripresa da numerose altre sentenze, tra le quali v. Cass. 31.1.11 numero 2155, numero 2156, numero 2157, Cass. 21.2.11 numero 4151 e 4152 che per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione, la L. numero 223 del 1991, art 1, comma. 7, prescrive che il datore di lavoro comunichi alle Oo.Ss. i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, in relazione a quanto previsto dalla L. numero 164 del 1975, art 5. Tale disposizione tutela, nella gestione della cassa integrazione, i diritti dei singoli lavoratori e le prerogative delle Oo.Ss., anche dopo l'entrata in vigore della disciplina del D.P.R. 10 giugno 2000, numero 218, la quale non abroga o modifica le suddette disposizioni ma è volta unicamente a diversamente regolamentare il procedimento amministrativo, di rilevanza pubblica, di concessione di integrazione salariale. Ad analoga conclusione questa Corte è pervenuta per quel che riguarda gli obblighi di rilevanza collettiva del datore L. numero 223, articolo 1, comma 7 e 8 , precisando che la detta normativa regolamentare non ha spostato l'informazione sui criteri di scelta e sulle modalità della rotazione dal momento iniziale della comunicazione di avvio a quello immediatamente successivo dell'esame congiunto, in quanto, altrimenti, il contenuto della norma di cui al D.P.R. numero 218 cit., articolo 2 sarebbe estraneo all'esigenza di semplificazione del procedimento amministrativo e avrebbe come conseguenza solo l'alleggerimento degli oneri della parte datoriale con compressione dei diritti di informazione spettanti al sindacato, dando luogo ad un sistema di consultazione sindacale palesemente inadeguato Cass. 9.6.09 numero 13240 e 1.7.09 numero 15393, entrambe emanate a conclusione del procedimento per condotta antisindacale promosso dalle Oo.Ss. nei confronti di Fiat con riferimento alla procedura di C.I.G.S. avviata, come quella in esame, con la comunicazione del 31.10.02 . 8. Stilla base di queste considerazioni può ritenersi corretto l'assunto del giudice di merito per il quale pur dopo l'entrata in vigore del D.P.R. numero 218 del 2000 la comunicazione che il datore, ai sensi della L. numero 164 del 1975, art 5, è tenuto a dare alle rappresentanze sindacali aziendali deve contenere l'indicazione dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione. 9. Da quanto esposto consegue l'irrilevanza della questione attinente il rilievo assegnato alla documentazione di provenienza ministeriale. Ove si ritenga che criteri di individuazione e modalità di rotazione debbono essere indicati ab initio nella comunicazione di avvio, è superfluo esaminare la tesi che assegna valore asseverativo ad un documento che attesta che quell'indicazione è avvenuta solo in un momento successivo, e cioè in sede di esame congiunto. 10. Neppure può sostenersi che gli accordi 18.3.03 e 22.7.03 avrebbero sanato ogni eventuale vizio della procedura. In proposito va precisato che la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente Cass. 2.8.04 numero 14721, 21.8.03 numero 12307 ed altre parte dal presupposto che l'accordo sia di per sé esaustivo delle esigenze conoscitive e di esternazione imposte dal combinato normativo della L. numero 164, articolo 5 e della L. numero 223, articolo 1, commi 7 e 8, in quanto in tal caso sarebbe solo inutile formalismo imporre al datore di comunicare alle Oo.Ss. quei criteri di selezione che proprio con esse ha elaborato Cass. 3.5.04 numero 8353 . Nel caso di specie, tuttavia, l'accordo intervenuto a procedura già iniziata e quando molte centinaia di lavoratori erano già stati posti in cassa integrazione si limita a formulare un generale sistema di rotazione a partire dall'aprile 2003, senza indicare il procedimento di individuazione dei soggetti interessati, il che esclude quel carattere esaustivo sopra rilevato. Inoltre le modalità concordate in sede di accordo, per il fatto di essere intervenute a procedura già iniziata, non possono soddisfare all'essenziale esigenza cui la preventiva comunicazione è preposta, e cioè quella di consentire non solo alle Oo.Ss. di confrontarsi sul punto, ma anche ai lavoratori coinvolti nella procedura tanto prima che dopo il raggiungimento dell'accordo di verificare se l'utilizzo della cassa integrazione da parte del datore di lavoro sia coerente al programma di superamento della crisi adottato e, quindi, di consentire la tutela della loro posizione individuale, nella sostanza controllando il potere del datore di collocarli in cassa integrazione v anche Cass. 10.5.10 numero 11254 . 11. Escludendo il carattere sanante degli accordi 18.3.03 e 22.7.03 ed assegnando natura ostativa all' omissione della comunicazione, il giudice di merito si è attenuto ad una lettura della norma basata su un principio pacifico, affermato da Cass. S.u. 11.5.00 numero 302, secondo cui in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle Oo.Ss., ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi in base al combinato disposto della L. numero 223 del 1991, articolo 1, comma 7 e L. numero 164 del 1975, articolo 5, comma 4 . In tal caso l'illegittimità può essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata. 12. Quanto all'incidenza della comunicazione 31.10.02 sulla posizione del ricorrente deve rilevarsi che la giurisprudenza della Corte di cassazione ha precisato che i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere di cui alla L. numero 223 del 1991, articolo 1, debbono essere connotati dal requisito della specificità, ovvero, dalla idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri . precisandosi che l'aggettivazione non individua una specie nell'ambito del genere criterio di scelta ma esprime la necessità che esso sia effettivamente tale, e cioè in grado di operare da solo la selezione dei soggetti da porre in cassa integrazione , atteso che un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella scelta v. Cass. 1.7.09 numero 15393, che richiama Cass. 23.4.04 numero 7720, e fa chiaro riferimento a S.u. numero 302 del 2000, citata . Tale specificità non è stata riscontrata dal giudice di merito, che analizzando il contenuto specifico dei documenti in considerazione ha ritenuto non evidenziato con sufficiente specificità il percorso aziendale che ha portato all'individuazione dei singoli lavoratori da sospendere in cassa integrazione, tanto nell'originaria comunicazione del 31.10.02, tanto nell'accordo 22.7.03 e nella prodromica comunicazione 18.7.03 , il quale pure faceva riferimento ai lavoratori adibiti alla produzione di un singolo modello di vettura. Si tratta di valutazioni di merito che, in quanto congruamente motivate, non sono suscettibili di censura in sede di legittimità. 13. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Le spese, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 100,00 per esborsi ed in € 1500,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese forfetarie, IVA e CPA come per legge. Spese da distrarsi in favore degli avv. Giuseppe Pellerito e Silvio Chiodo, antistatari.