Il Decreto del Ministero del Lavoro istitutivo del «Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo» presso l’INPS è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 236/2014.
Il nuovo fondo. Pubblicato nella G.U. numero 236 del 10 ottobre scorso il D.M. 20 giugno 2014 che istituisce presso l'INPS il «Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo» che continua la gestione del «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo» già istituito presso l'Istituto ai sensi dell'articolo 2, comma 28, l. numero 662/1996, che viene adeguato alla normativa dell'articolo 3, l. numero 92/2012. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle aziende già rientranti, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, nel campo di applicazione di cui all'articolo 2 d.m. numero 157/2000, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione o sospensione temporanea di attività o di lavoro che • favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità • realizzino politiche attive per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito. Lo scopo. A tal fine, il Fondo provvede a in via ordinaria 1.a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, a livello aziendale, provinciale, regionale o interregionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali, dell'Unione Europea o della cooperazione 2.al finanziamento di specifiche prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa per cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, e anche in concorso con prestazioni o strumenti di sostegno e/o previsti da accordi collettivi di categoria 3.al finanziamento di specifiche prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro in applicazione di contratti di solidarietà espansivi ai sensi dell'articolo 2 del D.L. numero 726/1984 b in via straordinaria, all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata, di cui all'articolo 3, co. 34, L. numero 92/2012, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. Qualora l'erogazione avvenga su richiesta del lavoratore in unica soluzione, l'assegno straordinario è pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale BCE di riferimento alla data di decorrenza della prestazione, di quanto sarebbe spettato, esclusa la contribuzione correlata, che pertanto non verrà versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale. c in via emergenziale, all'erogazione, nei confronti dei lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie di cui alla lettera b , dei trattamenti di cui all'articolo 12 Decreto in commento, anche al fine di assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro, integrativa rispetto all'Assicurazione Sociale per l'Impiego ASpI . I contributi dovuti. Per il finanziamento delle prestazioni di cui alle lettere a e c è dovuto al Fondo • un contributo ordinario dello 0,36%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, compresi i dirigenti, con contratto a tempo indeterminato • un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui alla lettera a - punti 2 e 3 - nella misura dell'1, 5% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati dalle prestazioni. Per il finanziamento delle prestazioni di cui alla lettera b è dovuto, da parte del datore di lavoro un contributo straordinario, relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata. fonte www.lavoropiu.info
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