L’astensione degli avvocati dalle udienze è un diritto soggettivo che esula dal legittimo impedimento

In caso di regolare proclamazione da parte degli Organi di categoria dell’astensione dall'attività forense, il giudice deve disporre il rinvio dell’udienza se il difensore ha regolarmente comunicato la propria adesione.

Sul tema la Corte di legittimità con la sentenza numero 38846/19, depositata il 20 settembre, decidendo sul ricorso proposto da un imputato, condannato in prime e seconde cure per il reato di cui agli articolo 186, comma 2, lett. c e comma 2-sexies, c.d.s Il ricorrente deduce, per quanto qui d’interesse, violazione di legge essendo stata celebrata l’udienza d’appello nonostante il difensore avesse comunicato via fax l’adesione all’astensione dalle udienze penali proclamata dagli Organi di categoria, comunicazione regolarmente ricevuta dalla cancelleria. Effetti dell’adesione dell’avvocato all’astensione. In tema di dichiarazione di adesione del difensore all’astensione dalla partecipazione alle udienze legittimamente proclamata dalla categoria, la mancata concessione del rinvio dell’udienza camerale in presenza di comunicazione regolare da parte del difensore stesso articolo 3, comma 1, cod. di autoregolamentazione , configura una causa nullità per mancanza assoluta dell’imputato. Nel dettaglio si tratta di nullità assoluta in caso di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore, a regime intermedio negli altri casi. Come precisa il Collegio infatti «l’astensione degli avvocati dall’udienza è un diritto fondato sull’articolo 18 Cost. che esula dalla nozione di legittimo impedimento». Il giudice deve dunque disporre il rinvio dell’udienza, a pena di nullità ex articolo 178 e 180 c.p.p., a prescindere di previsioni a tutela del legittimo impedimento e del carattere facoltativo o meno della partecipazione del difensore. Erroneamente dunque il giudice a quo ha disatteso la comunicazione del difensore circa l’adesione allo sciopero sottolineando la mancata deduzione di un legittimo impedimento. La sentenza impugnata viene dunque cassata senza rinvio e gli atti vengono trasmessi alla Corte d’Appello per l’ulteriore corso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 19 luglio – 20 settembre 2019, numero 38846 Presidente Ciampi – Relatore Di Salvo Ritenuto in fatto 1.P.S. ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui agli articolo 186 C.d.S., comma 2, lett. c , e comma 2 sexies tasso alcolemico 1,54 g/l . 2. Il ricorrente deduce violazione di legge, poiché l’udienza d’appello è stata celebrata, il 22/11/2018, nonostante il difensore avesse comunicato, a mezzo fax, il 19/11/2018, alla Seconda Sezione penale della Corte d’appello di Genova, competente per il giudizio, l’adesione all’astensione dalle udienze penali proclamata dai competenti Organi di categoria. La comunicazione è stata regolarmente ricevuta dalla cancelleria destinataria. Nonostante ciò, è stata dichiarata l’assenza del difensore, il processo è stato trattato ed è stata emessa la sentenza che in questa sede si impugna. 2.1. Erroneamente è stato ritenuto dimostrato che il ricorrente fosse alla guida dell’auto, nonostante il teste appartenente alla Polizia stradale non abbia visto il P. guidare ed anzi abbia dichiarato che nessuno ebbe a riferirgli di aver visto l’imputato guidare. 2.2. Illogicamente la Corte d’appello ha ritenuto congrua e rispettosa dei criteri di cui all’articolo 133 c.p. la quantificazione della pena, malgrado l’imputato abbia fornito la propria versione dei fatti, scegliendo di essere giudicato con rito abbreviato, senza sottrarsi alle spiegazioni che gli sono state richieste. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Le Sezioni unite hanno infatti condivisibilmente ritenuto che, in tema di dichiarazione di adesione del difensore all’astensione dalla partecipazione alle udienze, legittimamente proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, la mancata concessione, da parte del giudice, del rinvio dell’udienza camerale, in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore nelle forme e nei termini previsti dall’articolo 3, comma 1, del vigente codice di autoregolamentazione costituente fonte di diritto oggettivo e contenente norme aventi forza e valore di normativa secondaria o regolamentare, vincolanti erga omnes, e alle quali anche il giudice è soggetto, in forza dell’articolo 101 Cost., comma 2 Sez. U, numero 40187 del 27/03/2014, Rv.259927 , determini una nullità, per la mancata assistenza dell’imputato, ai sensi dell’articolo 178, comma 1, lett. c , c.p.p Tale nullità è assoluta ove si tratti di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore, a regime intermedio negli altri casi Sez. U, numero 15232 del 30/10/2014, Rv. 263021, Tibo . Infatti, l’astensione degli avvocati dall’attività giudiziaria è un diritto fondato sull’articolo 18 Cost., che esula dalla nozione di legittimo impedimento. Pertanto, purché esso sia esercitato nei limiti e con le modalità richieste dalla normativa secondaria in materia, il giudice deve disporre il rinvio dell’udienza, a pena di nullità ex articolo 178 e 180 c.p.p., non rilevando in contrario nè l’assenza di previsioni a tutela del legittimo impedimento nè il carattere soltanto facoltativo, anziché obbligatorio, della partecipazione del difensore. L’articolo 3 del codice di autoregolamentazione non opera, infatti, alcuna distinzione tra partecipazione obbligatoria o facoltativa del difensore, sicché il fatto che in alcuni procedimenti, come quelli d’appello relativi a processi definiti in primo grado con rito abbreviato, come il processo in esame, la presenza del difensore non sia prevista come obbligatoria non può condizionare l’esercizio del diritto di libertà Cass., Sez. 6, numero 1826 del 24-102013 . 2. Nel caso di specie, il difensore aveva comunicato la propria adesione all’astensione dalle udienze penali, indetta con delibera dei competenti Organi di categoria in data 8-11-2018, con fax del 19-11-2018, regolarmente ricevuto dalla Cancelleria della Corte d’appello, secondo quanto documentato dal ricorrente, che ha allegato al ricorso i relativi atti. Erroneamente, dunque, nella sentenza impugnata, il giudice a quo ha dato atto che nessuno aveva dedotto un legittimo impedimento, senza tener conto della predetta comunicazione, nonostante le Sezioni unite abbiano chiarito che, in tema di adesione del difensore all’astensione proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, la relativa dichiarazione può essere trasmessa a mezzo telefax alla cancelleria del giudice procedente, doverfdo applicarsi la norma speciale, contenuta nell’articolo 3, comma 2, del vigente codice di autoregolamentazione, secondo la quale l’atto concernente la dichiarazione di astensione può essere trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero Sez. U, numero 40187 del 27/03/2014, Rv. 259927 . Si è dunque verificata la nullità ex articolo 178 c.p.p., lett. c , e articolo 180 c.p.p Ciò impone un pronunciamento rescindente. 3. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi alla Corte d’appello di Genova, per l’ulteriore corso. La natura rescindente di tale epilogo decisorio determina l’ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Genova, per l’ulteriore corso.