Pensione di invalidità: rileva anche il reddito del coniuge

Ai fini dell’accertamento del requisito reddituale per l’assegnazione della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti, rileva non il solo reddito personale dell’invalido ma anche quello eventuale del suo coniuge.

Il caso. La Corte di Appello di Roma, confermando la pronuncia di primo grado, rigettava il ricorso con cui un ex lavoratore divenuto inabile al lavoro richiedeva all’INPS ed al Ministero dell’Economia l’erogazione della pensione di invalidità civile. Ritenevano i Giudici di merito che, nella specie, il ricorrente non fosse in possesso dei requisiti reddituali per l’accesso a tale trattamento, atteso che il suo reddito - sommato a quello del coniuge – superava il limite previsto dall’articolo 12 della Legge numero 118/1971 tramite il rinvio effettuato all’articolo 26 della Legge numero 153/1969, a mente del quale «Ai cittadini italiani [] che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a lire 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L. 1.320.000 annue è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non riversibile di lire 336.050 annue [.]» . Il contrasto giurisprudenziale. Avverso tale pronuncia il richiedente proponeva ricorso alla Corte di Cassazione, sulla base di un unico articolato motivo. In particolare, ad avviso del ricorrente, ai fini della concessione della pensione di inabilità civile doveva essere considerato il solo reddito del soggetto richiedente, conformemente a quanto già stabilito da numerose sentenze di cassazione Cass. numero 20426/2010 Cass. numero 7259/2009 . Sollevava inoltre una questione di legittimità costituzionale - in relazione agli articoli 3, 29, 31, 32 e 38 Cost. – per l’ipotesi in cui l’interpretazione offerta dalla Corte di Appello fosse ritenuta corretta. L’orientamento più recente. Di diverso avviso è tuttavia la Cassazione la quale, richiamando un suo più recente orientamento Cass. numero 10658/2012 Cass. numero 10276/2012 Cass. numero 21345/2011 , rigetta il ricorso. Ritiene infatti la Corte, affermando il principio esposto in massima, che quando l’importo dei redditi del richiedente e del suo coniuge sia superiore alla soglia prevista dalla legge, l’accesso al beneficio richiesto in questa sede vada legittimamente negato. Ciò in applicazione dell’orientamento legislativo generale in tema di pensioni di invalidità e di pensione sociale, in base al quale «il limite reddituale va determinato tenendosi conto del cumulo del reddito dei coniugi». La tenuta costituzionale della norma. Infondati sono inoltre, prosegue la Corte, i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dal ricorrente, in quanto «il giudice delle leggi ha in più occasioni affermato che il realizzare l’omogeneizzazione tra i livelli reddituali idonei ad individuare lo stato di bisogno di soggetti aventi diritto a prestazioni assistenziali a carico della collettività [.] appartiene alla discrezionalità del legislatore». Non è necessario rivolgersi alle Sezioni Unite. Ritiene infine la Corte che, pur in presenza di un significativo contrasto giurisprudenziale, non ricorrano nemmeno i presupposti per l’intervento delle Sezioni Unite. Ed infatti, ad avviso della Cassazione, l’orientamento ora rappresentato «costituisce il risultato di una compiuta considerazione e valutazione delle variegate disposizioni normative succedutesi nel tempo e di una ricostruzione del relativo significato che appare essere la più aderente al loro dato testuale nonché alla complessiva ratio dell’intervento legislativo in questa specifica materia».

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 28 febbraio - 8 aprile 2013, numero 8535 Presidente La Terza – Relatore Marotta Fatto e diritto 1 - Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell'articolo 377 cod. proc. civ., ha depositato la seguente relazione ai sensi degli articolo 380 bis e 375 cod. proc. civ. Con sentenza numero 7060/2010 depositata in data 21 gennaio 2011, la Corte di appello di Roma rigettava l'appello proposto da R.S. nei confronti dell'I.N.P.S. e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per ottenere la pensione di invalidità civile, ritenendo, che mancasse il requisito reddituale superandosi il limite previsto con il cumulo dei redditi del coniuge. Avverso detta sentenza il soccombente ricorre con un unico articolato motivo con il quale si duole del fatto che il limite reddituale sia stato ritenuto comprensivo dei redditi del coniuge, mentre, richiamandosi gli argomenti esposti in alcune sentenze di cassazione e in particolare in Cass. numero 7259 del 25 marzo 2009, sostiene che, ai fini del requisito reddituale richiesto per la pensione di inabilità civile, vada considerato il reddito dell'invalido assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche, senza cumulare lo stesso con il reddito del coniuge. Solleva, altresì, questione di costituzionalità ove la norma di cui all'articolo 14 septies , quarto e quinto comma, della legge numero 33/80 fosse interpretata nel senso propugnato dalla sentenza impugnata. Formula, infine, i seguenti quesiti Dica la S.C. se per l'erogazione della pensione di inabilità civile totale, ex articolo 12, legge numero 118/71 e articolo 26, legge numero 153/69 il requisito socio-economico è da valutarsi secondo i limiti di reddito previsti dalla normativa indicata Dica la S.C. se per l'erogazione della pensione di inabilità civile totale, ex articolo 12, legge numero 118/71 e articolo 26, legge numero 153/69 il requisito socio-economico è da valutarsi tenendo conto del solo reddito personale IRPEF Dica la S.C. se sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14 septies , quarto e quinto comma, legge numero 33/80 in relazione agli articolo 3, 29, 31, 32 e 38 Cost. . Resiste con controricorso l’I.N.P.S È rimasto solo intimato il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato conformemente alla giurisprudenza più recente di questa Corte da ultimo cfr. Cass. numero 5003 del 1 marzo 2011, id. numero 5016 del 1 marzo 2011, numero 4677 del 25 febbraio 2011, numero 21345 del 15 ottobre 2011, numero 10276 del 20 giugno 2012, numero 10658 del 26 giugno 2012 la quale, dopo un indubbio travaglio interpretativo, ha deciso la questione nel senso che “Ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito reddituale per l'assegnazione della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti, di cui all'articolo 12 della legge numero 118 del 1971, assume rilievo non solamente il reddito personale dell'invalido, ma anche quello eventuale del coniuge del medesimo, onde il beneficio va negato quando l'importo di tali redditi, complessivamente considerati, superi il limite determinato con i criteri indicati dalla norma suindicata”. In particolare, nella sentenza numero 5003 dell'1 marzo 2011, si è affermato “La questione portata all'esame della Corte va risolta tenendo presente la vicenda legislativa delle due prestazioni di assistenza - pensione di inabilità e assegno mensile - che vengono in considerazione nella presente controversia Ritiene la Corte che la norma in parola non possa essere interpretata nei sensi di cui alle sue recenti pronunce numero 7259 del 2009, 20426 del 2010 citate anche nella memoria della odierna ricorrente e numero 18825 del 2008, nelle quali si è affermato che dopo la introduzione dell'articolo 14 septies citato anche per la pensione di inabilità deve farsi esclusivo riferimento al reddito personale dell'assistito, ma debba, invece, condividersi il principio, espresso da un più risalente indirizzo vedi, in particolare, Cass. numero 16363 del 2002, numero 16311 del 2002, 12266 del 2003, 14126 del 2006, numero 13261 del 2007 , secondo cui Ai fini dell'accertamento del requisito reddituale previsto per l'attribuzione della pensione di inabilità prevista dalla legge 30 marzo 1971, numero 118, articolo 12, deve tenersi conto anche della posizione reddituale del coniuge dell'invalido, secondo quanto stabilito dalla legge 29 febbraio 1981 numero 33, articolo 14 septies , comma 4, in conformità con i generali criteri del sistema di sicurezza sociale, che riconoscono alla solidarietà familiare una funione integrativa dell'intervento assistenziale pubblico, non potendo invece trovare applicazione la regola - stabilita dal successivo comma 5 dello stesso articolo 14 septies solo per l'assegno mensile di cui alla legge numero 118 del 1971 citata - della esclusione dal computo dei redditi percepiti da altri componenti del nucleo familiare dell'interessato . Ciò per le seguenti ragioni. L'intervento attuato dal legislatore con l'articolo 14 septies , comma 5 è chiaramente un intervento inteso a riequilibrare le posizioni dei mutilati e invalidi civili, a seguito dell'innalzamento del limite reddituale previsto ma esclusivamente per gli invalidi civili assoluti - dalla legge numero 29 del 1977. Significativo di tale intento è che per l'attribuzione dell'assegno è, bensì, preso a riferimento il solo reddito individuale dell'assistito, ma l'importo da non superare per la pensione di inabilità comma 4 corrisponde a più del doppio di quello stabilito per l'assegno L. 5.200.000 annue a fronte di L. 2.500.000 annue attualmente la divaricazione si è notevolmente ampliata in quanto, secondo le tabelle I.N.P.S., il limite reddituale stabilito per la pensione agli invalidi civili totali è quasi tre volte superiore a quello indicato per l'assegno mensile agli invalidi civili parziali a parità di importo mensile della prestazione . La norma, inoltre, rappresenta una deroga all'orientamento generale della legislazione in tema di pensioni di invalidità e di pensione sociale, in base al quale il limite reddituale va determinato tenendosi conto del cumulo del reddito dei coniugi vedi Corte cost. sent. numero 769 del 1988 e numero 75 del 1991 vedi anche Corte cost. numero 454 del 1992, in tema di insorgenza dello stato di invalidità dopo il compimento del 65 anno e, di conseguenza, non esprime un principio generale con il quale dovrebbero essere coerenti disposizioni particolari. Del resto la sua stessa formulazione letterale, che fa menzione del solo assegno - fino a quel momento equiparato alla pensione di inabilità quanto alla regola del cumulo con i redditi del coniuge - non può che far concludere nel senso che la prestazione prevista per gli invalidi civili assoluti a questa regola sia rimasta assoggettata. E difatti, anche successivamente, nella L. 30 dicembre 1991, numero 412, articolo 12 dal titolo requisiti reddituali delle prestazioni ai minorati civili la distinzione tra le due prestazioni continua ad essere mantenuta, disponendo la norma che con effetto dal 1 gennaio 1992 ai fini dell'accertamento, da parte del Ministero dell'Interno della condizione reddituale per la concessione delle pensioni assistenziali agli invalidi civili si applica il limite di reddito individuale stabilito per la pensione sociale, con esclusione, tuttavia, degli invalidi totali. Si aggiunga così dovendosi ritenere manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dalla odierna ricorrente che il giudice delle leggi cfr. in particolare le citate sent. numero 769/88, numero 75/91 ha, in più occasioni, affermato che il realizzare l'omogeneizzazione tra i livelli reddituali idonei ad individuare lo stato di bisogno di soggetti aventi diritto a prestazioni assistenziali a carico della collettività, così come il por mano all'opportuno adeguamento dei livelli di prestazione appartiene alla discrezionalità del legislatore. Del pari, al paradigma del principio di uguaglianza non può farsi ricorso quando le disposizioni della legge ordinaria, dalle quali si pretende di trarre il tertium comparationis , si rivelino derogatorie rispetto alla regola desumibile dal sistema normativo e perciò insuscettibili di estensione ad altri casi, pena l'aggravamento, anziché l'eliminazione, dei difetti di coerenza con esso. E, sempre sul piano del sistema costituzionale, mette conto rilevare come l'attribuzione al reddito del coniuge e dei vari componenti il nucleo familiare tenuti all'assistenza dell'invalido di un rilievo preclusivo dell'intervento di sostegno a carico della collettività discende dal riconoscimento, nel vigente sistema di sicurezza sociale, di meccanismi di solidarietà particolari, concorrenti con quello pubblico e ugualmente intesi alla tutela dell'uguaglianza e della libertà dal bisogno, in attuazione dell'articolo 3 Cost., comma 2. Non possono considerarsi ostativi alla suesposta interpretazione le affermazioni contenute nella motivazione di alcune sentenze della Corte costituzionale vedi, in particolare Corte cost. numero 88 del 1992 e numero 400 del 1999 citate nelle sentenze di questa Corte più sopra indicate e qui non condivise , secondo le quali gli interventi legislativi succedutisi nel tempo avrebbero equiparato le condizioni reddituali richieste per la pensione di inabilità e per l'assegno mensile, eliminando, per entrambe, la capacità ostativa del reddito del coniuge quale che ne fosse il livello trattasi, infatti, di affermazioni fatte incidentalmente in sentenze riguardanti il requisito reddituale di accesso dell’ultrasessantacinquenne alla pensione sociale ovvero all'assegno sociale sostitutivo della prima della legge numero 335 del 1995, ex articolo 3, comma 6 , ossia una questione del tutto diversa da quella all'esame di questa Corte e che, d'altronde, presuppongono proprio il cumulo dei redditi, tanto da sollecitare il legislatore alla creazione sempre per la pensione sociale di un meccanismo differenziato in considerazione delle differenti esigenze di assistenza dell'invalido e della necessità, pertanto, di una valutazione differenziata del ragionevole punto di equilibrio circa il concorso tra la solidarietà coniugale e quella collettiva. Infine, non può non rilevarsi che la legge numero 118 de 1971, articolo 13 - che come sopra ricordato, disciplina l'assegno mensile di invalidità - è stato recentemente sostituito ad opera dell'articolo 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, numero 247 disposizione non tenuta presente nelle citate decisioni di questa Corte , il quale, testualmente, stabilisce che agli invalidi civili di una compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso a carico dello Stato ed erogato dall'I.N.P.S., un assegno mensile di Euro 242.84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12. Si tratta, all'evidenza, di un intervento con il quale viene ripristinato il collegamento tra le due prestazioni assistenziali quanto alle condizioni comprese, quindi, quelle economiche richieste per la loro assegnazione. Ma il prendere a riferimento, a tal fine, le condizioni stabilite per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12, determinare cioè una equiparazione che si vuole modulata sulla disciplina propria della prestazione prevista per gli invalidi civili assoluti, è di per sé, indicativo del fatto che tale disciplina - anche per quanto riguarda le condizioni reddituali rilevanti - è diversa da quella nel frattempo dettata si ripete, con la legge numero 33 del 1980, articolo 14 septies , comma 5 per l'assegno mensile - non avendo senso, invero, una simile formulazione normativa ove le condizioni reddituali richieste per la pensione di inabilità fossero le stesse previste per l'assegno e, dunque, si dovesse dar rilevo al solo reddito personale dell'invalido, ancorché coniugato, piuttosto che al reddito di entrambi i coniugi”. Per tutto quanto sopra considerato, si propone il rigetto del ricorso, con ordinanza, ai sensi dell'articolo 375, numero 5, cod. proc. civ 2 - Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti con la più recente giurisprudenza di legittimità in materia cui va data continuità. Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell'articolo 375, numero 5, cod. proc. civ. per la definizione camerale del processo, soluzione condivisa dal Procuratore generale, che ha aderito alla relazione. Invero, come rileva l'odierno ricorrente, l'interpretazione difforme della normativa succedutasi in materia è stata ancora di recente proposta da questa Suprema Corte così Cass. 4423 del 20 marzo 2012 si veda anche Cass. numero 20462 del 2010, numero 7259 del 2009, numero 18825 del 2008 per le quali rileva il solo reddito personale dell'assistito. Ritiene, tuttavia, il Collegio che non ricorrano i presupposti per un intervento delle Sezioni Unite sulla questione controversa, ove si consideri che l'interpretazione, qui condivisa, di cui alle decisioni sopra citate Cass. numero 5003 del 1 marzo 2011, id. numero 5016 del 1 marzo 2011, numero 4677 del 25 febbraio 2011, numero 21345 del 15 ottobre 2011, numero 10276 del 20 giugno 2012, numero 10658 del 26 giugno 2012 cui va ancora aggiunta Cass. numero 20274 del 19 novembre 2012 - peraltro pienamente consapevoli dell'esistente contrasto giurisprudenziale - costituisce il risultato di una compiuta considerazione e valutazione delle variegate disposizioni normative succedutesi nel tempo e di una ricostruzione del relativo significato che appare essere la più aderente al loro dato testuale nonché alla complessiva ratto dell'intervento legislativo in questa specifica materia, così come evincibile dalle considerazioni di cui alla relazione sopra riportata. Si aggiunga così dovendosi ritenere manifestamente infondati gli ulteriori dubbi di legittimità costituzionale sollevati dall'odierno ricorrente che nessuna violazione dei diritti della famiglia articolo 29 e 31 Cost. è ravvisabile nella valorizzazione dei richiamati principi di solidarietà che informano l'istituto e che, come già detto, concorrono con gli strumenti di sostegno pubblico a tutela dell'invalidità del tutto inconferente è poi il riferimento, peraltro assolutamente generico, alla tutela del diritto alla salute articolo 32 Cost. . 3 - Conseguentemente, il ricorso va rigettato. 4 - Tenuto conto dei diversi orientamenti espressi dalla propria giurisprudenza sulla questione controversa, ritiene la Corte che sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. LA CORTE rigetta il ricorso compensa le spese del presente giudizio di legittimità.