Da s.a.s. a s.n.c., ma la società è sempre la stessa

Le società di persone non si estinguono per effetto del mutamento della composizione dei soci, come non dà luogo ad un nuovo ente la trasformazione societaria.

La trasformazione della società «non dà luogo ad un nuovo ente, come non comporta la creazione di un nuovo ente la cessione della quota nelle società di persone ovvero la modifica dell’atto costitutivo». Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 15622/2012, depositata il 18 settembre. Il caso. Una società riteneva di aver usucapito la proprietà di alcuni terreni posseduti ininterrottamente per vent’anni. Pertanto chiedeva al Tribunale di pronunciare una sentenza dichiarativa in tal senso. L’interessata società, però, non aveva ottenuto la sentenza sperata nemmeno dopo il giudizio di appello. Secondo i giudici di merito, infatti, la ricorrente sarebbe soggetto del tutto nuovo e distinto rispetto alla precedente società, pur avendo la stessa denominazione. La società ha “cambiato pelle” Il ricorso per cassazione si fonda sul fatto che, anche se la società in questione si è trasformata da s.a.s. in s.numero c. e si è modificata soggettivamente a causa del decesso o del recesso di alcuni soci, non si è venuto a creare nessuna nuova e distinta società. Tanto è vero che tra le modifiche dell’atto costitutivo previste per le società di persone va ricompresa la trasformazione della società che «non dà luogo ad un nuovo ente, come non comporta la creazione di un nuovo ente la cessione della quota nelle società di persone ovvero la modifica dell’atto costitutivo». ma non è nato un nuovo ente. Ed è proprio questo il motivo che la S.C. accoglie, deducendo che la Corte d’appello aveva erroneamente attribuito rilievo, «ai fini della individuazione del permanere o no della identità di una società di persone», alla variazione della composizione societaria. Il mutamento della composizione societaria non è motivo di estinzione. In conclusione di dispositivo, gli Ermellini enunciano il principio di diritto che i giudici del rinvio dovranno applicare «le società di persone non si estinguono per effetto del mutamento della composizione societaria, ben potendo il venir meno del rapporto sociale in relazione ad un solo socio concorrente con i mantenimento della identità della società, discendendo lo scioglimento della società dal venir meno della pluralità dei soci e dalla mancata ricostituzione di detta pluralità entro il termine di 6 mesi».

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 27 marzo – 18 settembre 2012, numero 15622 Presidente Felicetti – Relatore Petitti Svolgimento del processo La Escavazione - Lavorazione - Commercio - Ardesie E.L.C.A. s.numero c. di D.G. ed E. conveniva in giudizio F.I.V. e, successivamente, D.G. chiedendo la pronuncia di sentenza dichiarativa della intervenuta prescrizione acquisitiva ventennale della proprietà di alcuni terreni in . I convenuti si costituivano e chiedevano il rigetto della domanda deducendo di aver acquistato i terreni in questione dalla Opera Pia De Ferrari, della quale chiedevano la chiamata in causa per essere dalla stessa eventualmente manlevati. L'Opera Pia si costituiva e sosteneva l'infondatezza della domanda proposta dalla società attrice. L'adito Tribunale di Chiavari, con sentenza 25 maggio 2006, rigettava la domanda. E.L.C.A. Escavazione - Lavorazione - Commercio - Ardesie s.numero c. proponeva appello. La fondazione Opera Pia De Ferrari resisteva al gravame, mentre F.I.V. e D.G. non si costituivano nel giudizio di secondo grado. Con sentenza 24 marzo 2010 la Corte di appello di Genova rigettava il gravame osservando che la domanda introduttiva era stata formulata dalla ELCA di Dondero Guido e Carlo Enrico s.numero c., società costituita con atto notarile registrato in data 1 aprile 1993 che in precedenza esisteva un'altra società - denominata s.numero c. ELCA di Dondero Gerolamo e Guido - dalla quale G. decise di recedere con cessione delle quote a D.C.E. e costituzione di una nuova società che si trattava di soggetti distinti, anche per composizione societaria che analoghe considerazioni valevano quanto alla ELCA di Dondero Gerolamo e Guido s.a.s. costituita il 20 dicembre 1957 che quindi la società attrice al momento dell'instaurazione del giudizio si era appena costituita, per cui non poteva vantare un possesso efficace ai fini della maturazione della usucapione che nella specie non era invocabi-le la previsione di cui all'articolo 114 6 cod. civ. non avendo al riguardo la società attrice formulato alcuna istanza. La cassazione della sentenza della Corte di appello di Genova è stata chiesta dalla E.L.C.A. Escavazione - Lavorazione - Commercio - Ardesie s.numero c. con ricorso affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso la Fondazione Opera Pia De Ferrari, mentre gli intimati F.I.V. e D.G. non hanno svolto attività difensiva in sede di legittimità. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso con il rito camerale, è stata redatta relazione ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ All'esito dell'adunanza camerale del 24 novembre 2011, con ordinanza numero 27357 del 2011, è stata disposta la trattazione del ricorso in pubblica udienza. In prossimità della pubblica udienza del 27 marzo 2012 la ricorrente e la Fondazione Opera Pia De Ferrari hanno depositato memoria ai sensi dell'articolo 378 cod. proc. civ Considerato in diritto Con il primo motivo di ricorso la s.numero c. Elea denuncia vizio di motivazione sostenendo che la Corte di appello avrebbe errato nell'affermare - con motivazione contraddittoria, sbagliata ed in contrasto con i certificati camerali e con i documenti esibiti - che essa ricorrente sarebbe soggetto del tutto nuovo e distinto rispetto alla precedente società avente la stessa denominazione e dalla s.a.s. Elea costituita nel 1957 si tratta invece della stessa società, avente lo stesso numero di iscrizione al REA e lo stesso codice fiscale, trasformata da s.a.s. in s.numero c. e con modifiche soggettive a seguito del decesso o del recesso di alcuni soci senza la nascita di un nuovo e distinto soggetto. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione degli articoli 2284, 2285, 2300 e 2498 cod. civ. deducendo che tra le modifiche dell'atto costitutivo previste per le società di persone va ricompresa la trasformazione della società che non da luogo ad un nuovo ente, come non comporta la creazione di un nuovo ente la cessione della quota nelle società di persone ovvero la modifica dell'atto costitutivo secondo motivo . Il secondo motivo di ricorso è fondato. Questa Corte ha affermato che “il principio secondo cui la trasformazione di una società di persone in società di capitali non da luogo ad un nuovo ente, ma integra una mera mutazione formale di un'organizzazione, che sopravvive alla vicenda della trasformazione senza soluzione di continuità, trova applicazione anche al fenomeno inverso trasformazione, c.d. regressiva, di società di capitali in società di persone , ed anche ai mutamenti intervenuti nell'ambito di ognuno dei due tipi di società, come nell'ipotesi di trasformazione di una società in accomandita semplice in una società che, essendo rimasta ferma l'identità e l'integrità dell'impresa commerciale già gestita nella forma precedente, deve qualificarsi come irregolare, ancorché nel relativo atto sia stata qualificata semplice, dovendo escludersi, in ogni caso, la possibilità di equiparare il soggetto risultante dalla trasformazione ad una persona fisica, in quanto tale assimilazione comporterebbe uno stravolgimento dei principi che regolano la diversità dei soggetti di diritto e dei relativi statuti” Cass. numero 9569 del 2007 Cass. numero 21961 del 2010 . In particolare, con riferimento alle società di persone deve ritenersi che il mutamento delle persone dei soci non comporti estinzione della società, a meno che venga meno la pluralità dei soci e questa non venga ricostituita entro sei mesi articolo 2272, numero 4, cod. civ. . Nel caso di specie, la Corte d'appello ha ritenuto che il giudizio sia stato introdotto nel 1993 da soggetto diverso da quello che, nella stessa prospettazione della attrice, aveva posseduto il terreno. A tal fine ha tuttavia attribuito rilievo decisivo alle variazioni intervenute nella composizione societaria v. pag. 8 , e da tali variazioni ha fatto discendere la diversità dei soggetti giuridici. Ciò, deve rilevarsi, in contrasto anche con il principio, nella stessa sentenza richiamato, secondo cui “la società in nome collettivo, ancorché non munita di personalità giuridica, è soggetto di diritto distinto dalla personalità dei soci, in quanto costituisce centro autonomo di situazioni giuridiche ad esso immediatamente riconducibili anche in virtù della capacità negoziale e processuale che l'articolo 2266 cod. civ. - applicabile in virtù del richiamo che l'articolo 2293 effettua ad esso - attribuisce alla società” in senso analogo, v. Cass. numero 10427 del 2002, secondo cui le società di persone nella specie, società in accomandita semplice costituiscono, pur non avendo personalità giuridica, ma soltanto autonomia patrimoniale, un autonomo soggetto di diritto, che può essere centro di interessi e d'imputazione di situazioni sostanziali e processuali distinte da quelle riferibili ai singoli soci che, pertanto, non sono legittimati ad agire in proprio per gli interessi della società stessa . Invero, la prosecuzione dell'attività sociale da parte di una società di persone anche quando venga a mutare la composizione societaria, è pienamente compatibile con il principio richiamato. Ed ancora, deve rilevarsi che nessun utile elemento si desume da quanto la sentenza impugnata riferisce a proposito della costituzione della s.numero c. E.L.C.A. che ha proposto l'atto introduttivo del presente giudizio, atteso che anche in questo caso ciò a cui viene dato rilievo è la cessione di quote, e quindi, ancora una volta, un profilo che attiene alla composizione societaria piuttosto che alla individuazione degli elementi costitutivi della società. Priva di autonoma rilevanza è poi la circostanza che la domanda introduttiva è stata proposta anche nei confronti di D.G. - circostanza dalla quale la Corte d'appello desume ulteriore elemento a riprova della diversità dei soggetti societari che si sono succeduti nello svolgimento dell'attività descritta nella denominazione E.L.C.A. - atteso che tale elemento è del tutto privo di significato ai fini della individuazione della identità o meno delle società che si sono succedute nel tempo con quella denominazione, e che anzi è pienamente compatibile più che con la estinzione di volta in volta di una società di persone e con la costituzione di un'altra, con la estinzione del rapporto sociale nei confronti di D.G. e con la continuazione, in diversa composizione, della medesima attività. In conclusione, sussiste il vizio denunciato con il secondo motivo, avendo la Corte d'appello erroneamente attribuito rilievo, ai fini della individuazione del permanere o no della identità di una società di persone, alla variazione della composizione societaria. L'accoglimento del secondo motivo di ricorso comporta l'assorbimento del primo. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova, che procederà a nuovo esame del gravame facendo applicazione del seguente principio di diritto “le società di persone non si estinguono per effetto del mutamento della composizione societaria, ben potendo il venir meno del rapporto sociale in relazione ad un solo socio concorrere con il mantenimento della identità della società, discendendo lo scioglimento della società dal venir meno della pluralità di soci e dalla mancata ricostituzione di detta pluralità entro il termine di sei mesi”. Al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d'appello di Genova.