Anche la seconda multa ha i giorni contati

Se il comune tarda troppo a notificare la multa conseguente alla mancata comunicazione dei dati dell’effettivo trasgressore il verbale diventa carta straccia.

Il termine per notificare questa seconda infrazione tradizionalmente collegata ad una multa automatica decorre infatti dall’ultimo giorno utile per effettuare la delazione. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sez. II Civile, con l’ordinanza numero 21324 del 29 novembre 2012. Il caso. Un automobilista romano ha omesso di comunicare al comando di Via della Consolazione le generalità dell’effettivo trasgressore pizzicato a bordo del suo mezzo da un vigile elettronico. Contro la conseguente seconda multa notificata per posta l’interessato ha proposto ricorso prima al giudice di pace e poi al tribunale ma senza successo. Di diverso avviso i giudici del Palazzaccio. Scaduti 90 giorni il verbale diventa carta straccia. Il secondo verbale elevato ai sensi dell’articolo 126-bis del codice stradale risulta tardivo perché palesemente notificato oltre al termine previsto dal codice attualmente 90 giorni . In buona sostanza, l’illecito per omessa comunicazione dei dati del trasgressore si perfeziona con la scadenza del termine intimato per l’adempimento. Da quel momento decorre il termine previsto dall’articolo 201 del codice stradale per notificare l’infrazione. Scaduti 90 giorni è troppo tardi e il Comune deve rinunciare per sempre alla sua pretesa sanzionatoria.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 15 ottobre - 29 novembre 2012, numero 21324 Presidente Goldoni – Relatore Proto Osserva in fatto M.G. proponeva opposizione al verbale notificato il 17/12/2005 di contravvenzione al CdS per violazione dell'articolo 126 bis comma 2 CdS per non avere comunicato le generalità del conducente del veicolo che aveva commesso un'infrazione oggetto di precedente verbale notificato alla stessa proprietaria il 27/4/2005. Il Giudice di Pace di Roma con sentenza del 28/5/2008 rigettava l'opposizione. M.G. proponeva appello deducendo la nullità della notifica del verbale impugnato, l'estinzione della pretesa punita per il decorso del termine dell'articolo 201 CdS per la notifica del verbale e la sua illegittimità in mancanza di un obbligo, alla data dell'accertamento della violazione 18/11/2004 del proprietario persona fisica, di comunicare le generalità del conducente. Il Tribunale di Roma con sentenza del 3/3/2010 rigettava l'appello rilevando che la notifica del verbale di contravvenzione, con riferimento alle modalità osservate, era stata regolarmente effettuata. M.G. propone ricorso affidato a due motivi. Resiste con controricorso il Comune di Roma. Osserva in diritto 1. La sentenza impugnata è stata depositata il 3/3/2010 e pertanto il ricorso non è assoggettato alla norma di cui all'articolo 366 bis c.p.c. che richiedeva la formulazione del quesito a pena di inammissibilità del ricorso, trattandosi di norma abrogata dalla L. numero 69/2009. Non è accoglibile l'eccezione di inammissibilità per mancanza di specifiche doglianze avverso 1 capi della sentenza e per mancata indicazione di documenti formulata dal Comune controricorrente perché i motivi riguardano il vizio di omessa pronuncia rispetto al quale è sufficiente l'indicazione dei motivi di appello e la mancata risposta ai motivi. 2. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per omessa decisione sul secondo motivo di appello concernente l'estinzione dell'obbligo di pagare la sanzione per il decorso del termine di cui all'articolo 201 CdS, fatto decorrere dai trenta giorni successivi alla notifica del primo verbale notificato in data 27/4/2005 e, quindi, dal 27/5/2005, data nella quale era consumato l'illecito di omessa comunicazione. 3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello avente ad oggetto la mancanza alla data della contestata violazione di una previsione normativa che sanzionasse il proprietario persona fisica che ometteva di fornire le generalità e 1 dati della patente del conducente ancorché richiesti, posto che la norma sanzionatomi era stata introdotta, secondo la ricorrente, solo con il D.L. 262/2006, articolo 2 comma 146 rectius 164 convertito in L. 286/2006. 4. Il primo motivo è fondato con conseguente assorbimento del secondo motivo. Risulta dagli atti prodotti con il ricorso che la ricorrente aveva chiesto, anche in appello, la declaratoria di tardività della notifica del verbale di accertamento per violazione dell'articolo 180 CdS verbale numero OMISSIS con il conseguente effetto estintivo della pretesa sanzionatola ex articolo 201 CdS, mentre nessuna decisione in merito ha assunto il giudice di appello, così sussiste il vizio di omessa pronuncia di cui al motivo. Dalla documentazione prodotta con il ricorso e ivi richiamata risulta inoltre che con il verbale numero OMISSIS , notificato il 27/4/2005, all'odierna ricorrente era stato intimato di comunicare entro 30 giorni ai Vigili Urbani di Roma le generalità e la patente del conducente che aveva commesso una infrazione al CdS in assenza di comunicazione, l'illecito amministrativo si era consumato con la scadenza del termine intimate per l'adempimento, ossia il 27/5/2005, ma l'illecito è stato contestato solo con il verbale numero OMISSIS notificato il 17/12/2005, ossia ben oltre il termine scadente il 25/10/2005 di giorni 150 termine applicabile con riferimento alla normativa vigente all'epoca dell'illecito dalla consumazione dell'illecito omissivo, rispetto al quale gli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione erano immediatamente accettabili con la semplice presa d'atto della decorrenza del termine, così che consumazione dell'illecito e relative accertamento dovevano considerarsi coincidenti. Siccome non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., come richiesto dalla stessa ricorrente e deve essere accolta l'opposizione con annullamento del verbale numero 18050030122 per estinzione della pretesa sanzionatola ex articolo 201 comma 5 CdS. Le spese dell'intero giudizio liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del controricorrente. P.Q.M. La Corte di cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione, annulla il verbale impugnato e condanna Roma Capitale, già Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore a pagare alla ricorrente le spese dell'intero giudizio che si liquidano - per il primo grado in Euro 150,00 - per il grado di appello in Euro 510,00 - per questo giudizio di cassazione in Euro 585,00, oltre Euro 100,00 per esborsi.