L’interpretazione della domanda è compito esclusivo del giudice di merito non si può invocare il sindacato della Cassazione su questioni nuove.
I giudici di legittimità, pertanto, si possono pronunciare solo su vizi relativi alla qualificazione della domanda o alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 18158/12, depositata il 23 ottobre. Il caso. Due proprietari agiscono nei confronti del comodatario per il rilascio dell’appartamento concessogli e la condanna al pagamento della penale per il ritardo il convenuto chiede in via riconvenzionale la stipulazione di un ordinario contratto di locazione, posto che corrispondeva da tempo un canone mensile. Tale domanda viene rigettata in primo grado, ma la Corte d’appello ribalta il verdetto. I proprietari dell’appartamento ricorrono allora per cassazione. Simulazione e illiceità. I ricorrenti contestano anzitutto che la domanda volta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato di locazione ordinaria deve necessariamente allegare l’esistenza dei requisiti della stessa inoltre si censura la rilevanza della prova per testi che non concerna i suddetti requisiti. Gli Ermellini rilevano che il punto centrale della questione è l’accertamento del carattere simulato dei successivi contratti di comodato gratuito e della illiceità del negozio dissimulato, cioè una locazione ordinaria in violazione delle regole di durata sulla base di tale illiceità la corte territoriale ha giustamente ammesso la prova testimoniale e il ricorso alle presunzioni. No a questioni nuove. Affermato che l’interpretazione della domanda è compito esclusivo del giudice di merito, la S.C. prosegue argomentando che il ricorso è volto, nel suo complesso, a sostenere che il giudice di appello non abbia preso in esame i requisiti richiesti per una locazione ordinaria, in contrapposizione a una locazione transitoria. Tale ipotesi, però, non può essere affermata in presenza di plurimi contratti di comodato gratuito per di più nel giudizio di merito non è mai stata dedotta la dissimulazione di un contratto di locazione ad uso transitorio. La questione, pertanto, appare nuova rispetto al giudizio di merito e la Corte dichiara dunque inammissibile il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 18 settembre – 23 ottobre 2012, numero 18158 Presidente Petti – Relatore Carluccio Svolgimento del processo 1. G.M. e B.P. , assumendo di aver concesso in comodato gratuito con plurimi contratti temporanei un appartamento ad uso abitazione a D.S.P. , agivano nei confronti dello stesso per il rilascio essendo l'ultimo contratto scaduto il omissis e la condanna al pagamento della penale per il ritardo, contrattualmente convenuta. Il convenuto, premesso di abitare stabilmente l'immobile dal omissis e di corrispondere un canone mensile, nonché che la stipulazione dei tre contratti di comodato invece del regolare contratto di locazione era stata pretesa dai proprietari, in via riconvenzionale, chiedeva, sul presupposto della natura simulata del contratto di comodato, accertarsi fra le parti la stipulazione di “un ordinario contratto di locazione di casa per civile abitazione con decorrenza dal omissis ” data di decorrenza del primo contratto di comodato . Il Tribunale di Firenze, avendo reputato inammissibile la prova per testi, ai sensi dell'articolo 1417 cod. civ., per non essere la domanda diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato, con conseguente inammissibilità del ricorso alle presunzioni articolo 2729 cod. civ. , rigettava la domanda di simulazione e accoglieva la domanda attorea. 2. La Corte di appello di Firenze accoglieva l'appello del D.S. sentenza del 24 marzo 2006 . 3. Avverso la suddetta sentenza, G. e B. propongono ricorso per cassazione con tre motivi, D.S. resiste con controricorso, eccependone l'inammissibilità. Motivi della decisione 1. La sentenza oggetto di censura ha accolto l'impugnazione del D.S. , secondo il quale l'illiceità era stata azionata mediante la deduzione, quale contratto dissimulato, di un contratto di locazione di durata inferiore a quella legale. La Corte, ritenuto evidente che la domanda era diretta a far valere la simulazione del contratto di comodato ed anche la illiceità del contratto di locazione dissimulato per la violazione delle norme inderogabili relative alla durata, con conseguente ammissibilità della prova testimoniale e del ricorso alle presunzioni, ha dichiarato intercorso tra le parti, dal OMISSIS , un contratto di locazione secondo la legge numero 392 del 1978, sulla base degli elementi indiziari derivanti dalle prove testimoniali espletate e di ulteriori elementi presuntivi. 2. Con il primo motivo escluso il richiamo all'articolo 2722 cod. civ., non pertinente e neanche esplicato si deduce la violazione degli articolo 1417 e 2729 cod. civ., sotto il profilo che la domanda volta a far valere l'illiceità dei contratto dissimulato di locazione ordinaria deve necessariamente allegare l'esistenza dei requisiti della stessa, quali la natura primaria dell'abitazione e la consapevolezza di ciò da parte del locatore. Con il secondo, strettamente connesso, si lamenta omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla rilevanza della prova per testi che non concerna i suddetti requisiti, propri della locazione ordinaria. Con il terzo motivo, posto in via subordinata, si deduce la violazione dell'articolo 2697 cod. civ., per essere stata la domanda del D.S. accolta in mancanza della prova dei requisiti propri della locazione ordinaria. 3. Il ricorso è inammissibile. Anche a prescindere dalla mancata chiara indicazione del momento di sintesi analogo al quesito di diritto richiesto dall'articolo 366-bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, nel motivo secondo in cui si denuncia un vizio motivazionale, rileva a la prospettazione di censure inconferenti rispetto al decisum b la sostanziale proposizione, per la prima volta nel giudizio di legittimità, di una questione nuova e diversa. 3.1. Sotto un primo profilo, va richiamato § 1 che al centro della decisione della Corte di merito vi è la qualificazione della domanda del D.S. , come volta all'accertamento del carattere simulato dei contratti plurimi di comodato gratuito e della illiceità del negozio dissimulato, quale locazione ordinaria in violazione delle regole di durata. Dalla ritenuta prospettata illiceità del contratto dissimulato, la Corte fa discendere, correttamente, l'ammissibilità delle prove testimoniali e del ricorso alle presunzioni, ai sensi dell'articolo 1417 cod. civ. Secondo la giurisprudenza consolidata, l'interpretazione della domanda è compito riservato in via esclusiva al giudice del merito. Il sindacato della Corte di legittimità può essere invocato, o denunciando vizi motivazionali che attengono alla qualificazione della domanda, o denunciando la violazione del principio di necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato articolo 112 cod. proc. civ., quale error in procedendo , con piena possibilità della Corte di procedere direttamente all'esame e all'interpretazione degli atti processuali tra le tante, Cass. 20 luglio 2004, numero 13426 . Nella specie, nessuno di questi due vizi risulta denunciato nel ricorso non potendo certo valere il vizio di motivazione relativo al contenuto delle prove testimoniali articolate, rispetto alla loro inidoneità a provare un ordinario rapporto di locazione. 3.2. In realtà, con tutti i motivi e in questo senso rileva il secondo profilo i ricorrenti si lamentano che il giudice non abbia preso in esame i requisiti richiesti per la locazione ordinaria, in contrapposizione ad una possibile locazione transitoria. Ma, questa ipotesi, che sarebbe stata normale se il contratto simulato fosse stato di locazione ad uso transitorio, non lo è quando il contratto simulato è di comodato gratuito, tanto più se plurimo, e neanche il concedente ha mai dedotto nel giudizio di merito la dissimulazione di un contrato di locazione ad uso transitorio. Pertanto, la questione se dissimulato fosse un contratto transitorio e non di locazione ordinaria, è una questione nuova rispetto al giudizio di merito. 4. Le spese, liquidate sulla base dei parametri vigenti di cui al d.m. numero 140 del 2012, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.