Poliziotto e militare trasferito senza richiesta? Sì all’indennità di trasferimento

Se il trasferimento della sede di lavoro è subìto e non richiesto, il poliziotto ed il militare hanno diritto all'indennità di trasferimento ma soltanto se la nuova sede dista dalla precedente almeno 10 chilometri.

Sull’esigenza di rispettare il requisito della distanza minima per il caso di trasferimento, si è recentemente intervenuti, dirimendo posizioni differenti della quarta e della sesta sezione del Consiglio di Stato. In tal senso, il Consiglio di Stato, ad. plenumero dicembre 2011, numero 23/2011 ha affermato che l’attribuzione della indennità di trasferimento di autorità, prevista dall’articolo 1, comma 1, l. numero 86/2001, deve essere subordinata al requisito generale della distanza minima non inferiore ai dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione. In sostanza, l'Adunanza plenaria ha fatto propria la tesi della Quarta sezione, la quale aveva ritenuto che anche successivamente all’entrata in vigore della l. numero 86/2001, il personale previsto dall’articolo 1 di tale legge ha diritto ad ottenere l’indennità di trasferimento nella sola ipotesi in cui la nuova sede di servizio sia ubicata ad una distanza superiore a 10 km rispetto a quella di provenienza Cons. Stato, IV, numero 6417/2008 . Indennità di trasferimento uguale all’indennità di missione? Nel vigore della legge numero 100/1987, pur in mancanza di una specifica disciplina, era stato ritenuto dalla giurisprudenza della sezione ma anche Cons. di Stato, Ad. Plenumero numero 7/1999 che l'indennità di trasferimento, per la parte non direttamente disciplinata, dovesse intendersi sottoposta allo stesso regime giuridico dell'indennità di missione, nel quale si colloca l'elemento della distanza minima 10 Km tra la sede di servizio e quella di trasferimento. A tale conclusione la giurisprudenza era pervenuta, dopo alcune oscillazioni, tenendo conto non solo della lettera della norma, che rinviava alla legge sull'indennità di missione, ma anche del basilare tratto comune ai due emolumenti, che è quello di sovvenire alle maggiori necessità derivanti da un trasferimento temporaneo o permanente . Il quadro normativo, secondo anche l’Adunanza Plenaria, non appare sostanzialmente mutato per effetto dell'entrata in vigore della l. numero 86/2001, la quale continua a far riferimento alle diarie di missione per quanto concerne l'ammontare dell'indennità di trasferimento. Né appare significativa la circostanza che nella nuova legge si menzioni il requisito della «sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza», giacché tale previsione non dimostra che si sia inteso innovare sul requisito della distanza minima fra i due comuni. L’articolo 1, comma 1, . numero numero 86/2001 prevede che «al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla l. numero 224/1986, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del d.lgs. numero 139/2000, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi». Indennità per i trasferimenti superiori ai 10 Km. L’attribuzione dell’indennità di trasferimento di autorità è subordinata quindi al requisito generale della distanza minima non inferiore ai dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione. Infatti, il contenuto innovativo della legge numero 86/2001, non è tale d’aver prodotto l’effetto di incidere sui requisiti minimi, già individuati dalla giurisprudenza amministrativa nel vigore dell’abrogata legge numero 100/1987, occorrenti per la concreta attribuzione dell’indennità di trasferimento, equiparandola alla indennità di missione così Ad.Pl. citata numero 23/2011 . La disposizione ha un contenuto diverso rispetto alla precedente previsione racchiusa nell’articolo 1, comma 1, della legge numero 100/1987, secondo, il quale «a decorrere dal 1° gennaio 1987, al personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, trasferito d'autorità prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede, spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, numero 97 , come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, numero 27». Non si può prescindere dal requisito della distanza minima. Secondo l’Adunanza Plenaria richiamata, lo scopo essenziale della legge del 2001 è quello di rideterminare, incrementandolo sensibilmente, il trattamento economico collegato al trasferimento di autorità, senza incidere, però, sul presupposto applicativo generale costituito dalla distanza minima di dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione. In sostanza, alla luce dei chiarimenti forniti dalla Adunanza Plenaria, una conclusione diversa, ovvero di prescindere dal requisito della distanza minima invece previsto per l’indennità di missione, si rivela errata.

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 3 – 18 aprile 2012, numero 2281 Presidente Trotta – Relatore De Felice Fatto Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna l’appellato R., appuntato scelto in servizio permanente, fa presente di essere stato trasferito per servizio in data 7 maggio 2001 dalla stazione del Comune di Luras a quella del Comune di Tempio Pausania con determinazione del 17 aprile 2001 del Comandante della Regione Carabinieri Sardegna. In particolare il trasferimento fu disposto in quanto era urgente e indifferibile la copertura del posto di Tempio, vi era un posto esuberante a Luras e il dipendente aveva manifestato la propria disponibilità a tale passaggio, come veniva specificato nell’atto che evidenziava “valutate le coincidenti esigenze dell’Amministrazione”. Il dipendente, sulla base del fatto che le due sedi si trovavano in due differenti comuni, con istanza del 7 dicembre 2002, chiedeva il riconoscimento della indennità di trasferimento ai sensi dell’articolo 1 L. numero 86 del 29 marzo 2011 per i 24 mesi successivi al trasferimento. Non avendo avuto soddisfazione, il dipendente su menzionato R. A. agiva quindi dinanzi al Tar Sardegna, che accoglieva il ricorso, ritenendo infondata la tesi dell’Amministrazione, che riteneva di dover individuare un altro presupposto non previsto dalla legge e non sussistente nella specie, della distanza di dieci chilometri tra i due Comuni, ritenendosi, al contrario, che la unica esigenza individuata dalla legge numero 86 del 2001 era lo spostamento da un Comune ad un altro. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, ritenendo che la norma di legge articolo 1 L. 29 marzo 2001, numero 86 per il trasferimento di autorità prevede soltanto il requisito del trasferimento in diverso comune, superando quindi il silenzio normativo del previgente articolo 1 L.100 del 1987, che era stato colmato dalla elaborazione di giurisprudenza con la richiesta dei requisiti previsti per l’indennità di missione, tra cui figuravano appunto i dieci chilometri di distanza minima. Avverso tale sentenza, propone appello il Ministero della Difesa, deducendo in diritto che il requisito della distanza dei dieci chilometri è da intendersi ancora vigente perché la disposizione relativa non risulta abrogata e anche l’indennità di trasferimento è subordinata, come quella di missione, al requisito della distanza dei dieci chilometri. In punto di fatto, l’appellante Ministero deduce che il Comune della sede originaria di Luras e il Comune della sede di destinazione Stazione di Tempo Pausania risultano essere situati ad una distanza di soli nove chilometri, come certificato in data 5 febbraio 2009 dall’ACI. L’appellato si è costituito, ribadendo nel senso della infondatezza dell’appello e invocando, a suo favore, pronunce della sesta sezione del Consiglio di Stato tra le ultime, la numero 8211 del 24 novembre 2010 che hanno ritenuto non sussistente la necessità del requisito della distanza per l’indennità nel trasferimento di autorità. Alla udienza pubblica del 3 aprile 2012 la causa è stata trattenuta in decisione. Diritto L’appello è fondato, in quanto, come chiarito dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, deve ritenersi necessario il rispetto del requisito minimo della distanza di almeno dieci chilometri tra la località di provenienza e quella di destinazione Consiglio di Stato, ad.plenumero 16 dicembre 2011, numero 23 . Sull’esigenza di rispettare anche il requisito della distanza minima anche per il caso di trasferimento, si è infatti proprio di recente ribadito, dirimendo posizioni differenti della quarta e della sesta sezione del Consiglio di Stato, che l’attribuzione della indennità di trasferimento di autorità, prevista dall’articolo 1, comma 1, l.29 marzo 2001, numero 86, sia subordinata al requisito generale della distanza minima non inferiore ai dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione così, Consiglio di Stato, ad.plenumero 16 dicembre 2011, numero 23 . Anche successivamente all’entrata in vigore della l. 29 marzo 2001, numero 86, il personale previsto dall’articolo 1 di tale legge ha diritto ad ottenere l’indennità di trasferimento nella sola ipotesi in cui la nuova sede di servizio sia ubicata ad una distanza superiore a 10 km rispetto a quella di provenienza Cons. Stato, IV, 19 dicembre 2008, numero 6417 . Nel vigore della legge numero 100 del 1987, pur in mancanza di una specifica disciplina, era stato ritenuto dalla giurisprudenza della sezione ma anche Cons. di Stato, Ad. Plenumero 28 aprile 1999, numero 7 oltre che Sez. IV, 10 marzo 2004, numero 1156 che l'indennità di trasferimento, per la parte non direttamente disciplinata, dovesse intendersi sottoposta allo stesso regime giuridico dell'indennità di missione, nel quale si colloca l'elemento della distanza minima dieci Km tra la sede di servizio e quella di trasferimento v. da ultimo, Cons. Stato, IV, 26 settembre 2008, numero 4637 . A tale conclusione la giurisprudenza era pervenuta, dopo alcune oscillazioni, tenendo conto non solo della lettera della norma, che rinviava alla legge sull'indennità di missione, ma anche del basilare tratto comune ai due emolumenti, che è quello di sovvenire alle maggiori necessità derivanti da un trasferimento temporaneo o permanente . Il quadro normativo, secondo anche l’Adunanza Plenaria su richiamata, non appare sostanzialmente mutato per effetto dell'entrata in vigore della legge 29 marzo 2001, numero 86, la quale continua a far riferimento alle diarie di missione per quanto concerne l'ammontare dell'indennità di trasferimento. Né appare significativa la circostanza che nella nuova legge si menzioni il requisito della sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza , giacché tale previsione non dimostra che si sia inteso innovare sul requisito della distanza minima fra i due comuni conf. Cons. Stato, III, 20 marzo 2007, numero 4490/06 id., 24 maggio 2005, numero 9496/04 . L’articolo 1, comma 1, della legge 29 marzo 2001, numero 86 prevede che Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, numero 224, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, numero 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi . L’attribuzione dell’indennità di trasferimento di autorità, prevista dall’articolo 1, comma 1, della legge 29 marzo 2001, numero 86, è subordinata quindi al requisito generale della distanza minima non inferiore ai dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione. Infatti, il contenuto innovativo della legge numero 86 del 2001, non è tale d’aver prodotto l’effetto di incidere sui requisiti minimi, già individuati dalla giurisprudenza amministrativa nel vigore dell’abrogata legge numero 100 del 1987, occorrenti per la concreta attribuzione dell’indennità di trasferimento, equiparandola alla indennità di missione così Ad.Pl. citata numero 23 del 14 dicembre 2011 . La disposizione ha un contenuto diverso rispetto alla precedente previsione racchiusa nell’articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 1987, numero 100, secondo, il quale A decorrere dal 1° gennaio 1987, al personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, trasferito d'autorità prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede, spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, numero 97 , come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, numero 27 . Secondo l’Adunanza Plenaria richiamata, lo scopo essenziale della legge del 2001 è quello di rideterminare, incrementandolo sensibilmente, il trattamento economico collegato al trasferimento di autorità, senza incidere, però, sul presupposto applicativo generale costituito dalla distanza minima di dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione. Pertanto, la conclusione del primo giudice, di prescindere dal requisito della distanza minima invece previsto per l’indennità di missione, si rivela errato, alla luce dei chiarimenti forniti dalla Adunanza Plenaria. In definitiva, quindi, essendo pacifico che, in concreto, difetta per il dipendente interessato, il requisito della distanza chilometrica minima attestato dall’Aci in nove chilometri e tale dato di fatto non viene contestato in alcun modo , l’appello deve essere accolto, con il conseguente rigetto del ricorso di primo grado. Per le considerazioni sopra svolte, l’appello va accolto e, in conseguenza, in riforma della impugnata sentenza, va respinto il ricorso originario. Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio del doppio grado. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta , definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così provvede accoglie l’appello e, in conseguenza, in riforma della impugnata sentenza, respinge il ricorso originario. Spese doppio grado compensate. Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità amministrativa.