di Donato Palombella
di Donato Palombella *Il singolo condomino non può provvedere autonomamente alla rimozione dei veicoli in sosta nel cortile condominiale anche se sono di ostacolo al libero godimento dei beni personali. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione che, con la sentenza del 9 febbraio 2011 numero 3180, ha confermato il verdetto del Giudice di Pace di Bologna.Liti condominiali e assenza di posti auto una miscela esplosiva. Liti condominiali e problemi nei parcheggi sono sempre all'ordine del giorno nelle aule di Giustizia. La normale litigiosità dei condomini viene accresciuta dalla cronica mancanza di parcheggi che assilla le aree cittadine. Quando i due elementi si fondono tra loro, la miscela diventa esplosiva. La fattispecie. Il caso in esame è emblematico - anzi, quasi tragicomico - visti i limitati valori economici posti in discussione e l'animosità dimostrata dai contendenti. Il figlio di un condomino parcheggia la propria autovettura nel cortile condominiale senza fare i conti con la suscettibilità di un vicino, proprietario di un locale seminterrato. Quest'ultimo si arma di telefono e chiede l'intervento del carro attrezzi. Il titolare dell'autorimessa, evidentemente senza farsi troppi problemi, interviene e rimuove il veicolo, costringendo il proprietario al pagamento del costo dell'intervento pari a circa 83 euro. L'automobilista, a quanto pare, ne fa una questione di principio e cita il titolare della ditta che gestisce il soccorso stradale chiedendo la restituzione di quanto versato nonché il risarcimento dei danni.Rimozione forzata necessaria l'autorizzazione dell'amministratore condominiale. Il Giudice di Pace accoglie la domanda. Sbaglia il titolare della ditta che gestisce il soccorso stradale quando interviene ed effettua la rimozione dei veicoli in sosta su aree condominiali senza aver preventivamente ottenuto l'autorizzazione dell'amministratore di condominio. Solo l'amministratore, infatti, può assumere iniziative di questo genere e solo allo scopo di tutelare l'interesse della collettività condominiale. Nel caso in oggetto l'intervento del carro-attrezzi era stato richiesto, invece, da un semplice condominio privo di qualsivoglia legittimazione. Con tale motivazione, il Giudice di Pace condanna l'incauto imprenditore al rimborso dei famosi 83 euro oltre interessi, mentre le spese di giustizia vengono compensate.Ricorso inammissibile perché proposto da un soggetto terzo. Nelle liti condominiali, spesso, è solo questione di principio - o meglio - di puntiglio. Così, per un problema di circa 100 euro, la vertenza finisce in Cassazione, che conferma il giudizio di primo grado, peraltro senza affrontare il merito. A finire sotto la lente degli Ermellini, infatti, è più che altro un problema procedurale. Il ricorso in Cassazione viene prodotto dalla società una s.a.s. che aveva effettuato la rimozione del veicolo il giudizio di primo grado, invece, era stato incardinato da una persona fisica. Irrilevante, sotto il profilo processuale, che la persona fisica sia anche socio accomandatario della società. La Cassazione, sul punto, è irremovibile. Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché proposto da un soggetto che non era parte del giudizio di primo grado e, quindi, terzo rispetto alle parti in causa.Come risolvere l'annosa questione dei parcheggi selvaggi? Il problema di fondo, il più delle volte, è sempre lo stesso i condomini si lamentano per il parcheggio selvaggio ma trovare una soluzione definitiva al problema non è semplice anche per la complessità del fenomeno. Ad entrare in gioco, infatti, sono molteplici fattori, primi tra tutti la politica della casa e la politica dei trasporti urbani. Per risolvere il problema a livello condominiale, è necessario che il regolamento di condominio autorizzi l'amministratore alla rimozione forzata delle auto in sosta abusiva con pagamento delle spese a carico degli abusivi . Il Codice Civile, dal suo canto, non è di ausilio. Le multe che l'amministratore può comminare ai sensi dell'articolo 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile, infatti, sono irrisorie. Il codice del 1942 prevedeva, infatti che per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a lire cento. La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie . L'esiguità della sanzione, mai aggiornata né rivalutata, rende sostanzialmente inutile sia la sua funzione preventiva che quella punitiva. Si è discusso sulla possibilità di derogare alla norma civilistica introducendo, nel regolamento di condominio, un'apposita clausola pattizia che, in deroga al codice, preveda un rialzo del massimo edittale previsto dalla legge. Tale soluzione sembra cozzare con la lettera della norma che, nel quantificare la sanzione fino a lire cento , sembra mettere una barriera insormontabile ad interpretazioni più estensive ma certamente più adeguate alla realtà. La riforma del condominio potrebbe rappresentare un'occasione per correggere queste distorsioni a beneficio di tutti i condomini e, soprattutto, del vivere civile.Il parcheggio sotto i portici costituisce un ulteriore problema all'ordine del giorno. In tale contesto, sembrerebbe che la linea di demarcazione tra la legittima rimozione e il rinnovarsi dell'abuso, sia rappresentato dalla natura urbanistica del bene in cui viene perpetrato il parcheggio abusivo. Nell'ipotesi in cui il portico sia di proprietà esclusiva del condominio, la rimozione sarebbe legittima. Ad entrare in gioco sarebbe, in questo caso, il principio dell'autotutela o difesa privata del possesso ex articolo 2043 c.c In sostanza, il condominio, quale possessore della res, sarebbe legittimato ad intervenire per far cessare la molestia in atto con la rimozione del veicolo Cass., 9 gennaio 2007, numero 196 . Viceversa, nell'ipotesi in cui il portico sia gravato da servitù di uso pubblico, la rimozione del veicolo abusivamente parcheggiato sarebbe vietata. Le aree in questione, in questo caso, pur di proprietà privata, sono gravate da una servitù di pubblico passaggio di conseguenza, solo l'amministrazione comunale potrebbe ordinare la rimozione dei veicoli in sosta vietata Cass., 21 aprile 2008, numero 10323 .* Giurista d'impresa
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 12 gennaio - 9 febbraio 2011, numero 3180Presidente Triola - Relatore GiustiSvolgimento del processoG.O. ha convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Bologna F.D., titolare della ditta Centro Soccorso Stradale, per sentirlo condannare al pagamento in suo favore della somma di L. 160.000, pari ad Euro 82,63.Ha dedotto l'attore che la sera del aveva parcheggiato l'autovettura di sua proprietà nel cortile condominale dello stabile ubicato in , ove vive ed è condomino il padre Roberto che nell'occasione l'autoveicolo fu oggetto di rimozione da parte del D., ma illegittimamente, giacché il condominio non aveva mai autorizzato il D. ad intervenire nell'area che, al fine di potere rientrare in possesso del suo veicolo, egli fu costretto a pagare al convenuto la somma di L. 160.000.Il convenuto si è costituito, resistendo alla domanda.Il Giudice di pace, pronunciando secondo equità, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 3 febbraio 2005 ha accolto la domanda e condannato la convenuta ditta Centro Soccorso Stradale di D.F. alla restituzione della somma di Euro 82,63, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo, ed ha compensato tra le parti le spese del giudizio.Il Giudice di pace - accertato che l'incarico di rimuovere l'autovettura era stato conferito, non dall'amministratore nell'interesse della collettività condominiale, ma dal condomino Z., proprietario di un locale al piano seminterrato - ha rilevato che quest'ultimo era privo di legittimazione a stipulare con il D., nel suo esclusivo interesse, il contratto per la rimozione del veicolo.Per la cassazione della sentenza del Giudice di pace ha proposto ricorso la Soc. Centro Soccorso Stradale di M.D. & C. s.a.s., con atto notificato il 6 giugno 2005, sulla base di quattro motivi.L'O. ha resistito con controricorso.Motivi della decisione1. - Il ricorso è - come eccepito dal controricorrente - inammissibile, perché proposto da soggetto che non era parte del giudizio di merito e non costando che nella specie si sia realizzato un trasferimento a titolo particolare del diritto controverso dall'imprenditore individuale F.D., convenuto e parte nel giudizio a quo, alla ricorrente società Centro Soccorso Stradale di M. D. & C. s.a.s Occorre premettere al riguardo che - per costante giurisprudenza da ultimo, Cass., Sez. 3^, 18 settembre 2008, numero 23856 - il fenomeno della c.d. trasformazione in corso di causa dalla ditta individuale in società di persone non è riconducibile alla trasformazione di società, in quanto uno dei termini del rapporto è estraneo all'ambito societario.In particolare, la trasformazione di un'impresa individuale in società, ancorché non dotata di personalità giuridica, implica il trasferimento delle situazioni soggettive attive e passive inerenti all'esercizio dell'impresa, in precedenza imputate al titolare della medesima, al nuovo centro di imputazione rappresentato dalla nuova società, dando luogo, per l'effetto, ad una successione a titolo particolare che, verificatasi in corso di giudizio, rientra nelle previsioni dell'articolo 111 c.p.c., con la conseguenza che il nuovo soggetto, se intende impugnare la sentenza pronunciata nei confronti del precedente titolare, è tenuto ad allegare e dimostrare i fatti sostanziali dai quali derivi la sua legittimazione ad agire, quando essi non siano desumibili dalla sentenza impugnata Cass., Sez. 1^, 24 settembre 2002, numero 13856 .Nella specie - a fronte della eccezione del controricorrente, il quale ha rilevato che la società Centro Soccorso Stradale di M.D. & C. s.a.s., costituita con rogito Vetromile del 14 marzo 2001, neppure annovera tra i suoi soci il convenuto D.F. - la ricorrente non ha dimostrato in alcun modo il verificarsi del trasferimento a titolo particolare per atto tra vivi del diritto controverso.2. - Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.P.Q.M.La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la società ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 400, di cui Euro 300 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.