Al giudice ordinario le doglianze contro la revisione per azzeramento del punteggio

In caso di azzeramento dei punti patente la motorizzazione disporrà la revisione della licenza di guida. E in attualità di ricorso al giudice di pace la stessa dovrà allegare agli atti almeno una copia dei verbali regolarmente notificati attestanti la decurtazione progressiva di punti patente.

Lo ha chiarito il Ministero dei trasporti con la circolare numero 24867 del 28 ottobre 2015. Competenza giudice ordinario e Tar. Con due recenti ordinanze nnumero 15689 e 15690 del 27 luglio 2015, le Sezioni Unite della Cassazione hanno definitivamente stabilito la competenza del giudice ordinario in caso di contenzioso in materia di revisione della patente per azzeramento dei punti. Resta ferma la giurisdizione del Tar, specifica la nota centrale, «per i provvedimenti di revisione della patente ex articolo 128 cds, emessi qualora sorgano dubbi sull’idoneità tecnica e/o psicofisica del conducente, stante la diversa natura del detto provvedimento rispetto a quello ex articolo 126 - bis ». Mancata ricezione delle comunicazioni di decurtazione. Uno dei motivi principali di ricorso contro il provvedimento di revisione per azzeramento dei punti , prosegue la nota, è rappresentato dalla doglianza della mancata ricezione delle comunicazioni di decurtazione. Onere probatorio dell’amministrazione resistente. A tal proposito si evidenzia, specifica il Ministero, che non è sufficiente produrre in giudizio la stampa dell’estratto punti elaborato dal ced per provare la conoscenza delle penalità progressive. Appare, infatti, necessario inserire nelle relazioni difensive una copia dei verbali che hanno generato la decurtazione di punti. Ma non basta indicarli, occorre materialmente produrli in giudizio richiedendoli agli organi di polizia. L’onere probatorio incombe, infatti, sull’amministrazione resistente, prosegue la nota centrale. Anche la frequente doglianza circa il tardivo inserimento delle decurtazioni da parte della polizia viene meno, conclude la circolare, «a fronte della dimostrazione della conoscenza della decurtazione tramite la produzione in giudizio del verbale notificato».

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