La natura “inquisitoria” (ma temperata) del reclamo fallimentare

Il Collegio, in sede di reclamo fallimentare – che non è un appello ed è informato a un temperato principio inquisitorio sopravvissuto alla riforma della Legge concorsuale, oltre che alla intrinseca flessibilità del modello camerale – non è strettamente vincolato alle ragioni addotte, dovendo invece incidere sul rapporto in contestazione sotto ogni profilo rilevabile d’ufficio, alla luce delle prove ritualmente acquisite.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza numero 23583/16 depositata il 21 novembre. Liquidazione del compenso professionale importo totale o mero acconto? Il giudice delegato di un concordato preventivo rigettava con decreto l’istanza di un avvocato volta a ottenere la liquidazione definitiva del suo compenso per l’attività professionale prestata nell’interesse della procedura concorsuale nell’ambito di un giudizio pendente avanti alla Corte di Cassazione promosso con ricorso dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali. Il rigetto, secondo la motivazione del giudice delegato, era diretta conseguenza della già avvenuta determinazione e liquidazione definitiva del corrispettivo in favore del Professionista e da quest’ultimo non impugnato. La definitività della liquidazione emerge anche dal provvedimento del Giudice Delegato. Anche il reclamo proposto dal professionista ai sensi dell’articolo 26 l. fall. veniva respinto con decreto dal Tribunale adito. Secondo i giudici, difatti, la precedente liquidazione comprendeva già l’intera attività difensiva prestata dal professionista come dimostrato dalla richiesta di autorizzazione presentata dal liquidatore e l’assenza, nel provvedimento del giudice delegato, di qualsivoglia qualificazione quale mero acconto dell’importo liquidato. Avverso tale decreto il professionista proponeva ricorso per cassazione, deducendo, per quanto qui di interesse, il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in ordine alle questioni attinenti il compenso dei legali incaricati dai liquidatori giudiziali. Il reclamo fallimentare non è un appello. Le Sezioni Unite investite della questione, rigettando il ricorso del legale, rilevavano in primo luogo la impropria prospettazione delle doglianze come difetto di giurisdizione in luogo della loro corretta qualificazione, se del caso, in termini di vizio di ultrapetizione. Tale vizio, peraltro, sarebbe in ogni caso insussitente poiché il Collegio, in sede di reclamo fallimentare – che, come ricordato dai Giudici, non è un appello ed è informato a un temperato principio inquisitorio sopravvissuto alla riforma della legge concorsuale, oltre che alla intrinseca flessibilità del modello camerale – non è strettamente vincolato alle ragioni addotte, dovendo invece incidere sul rapporto in contestazione sotto ogni profilo rilevabile d’ufficio, alla luce delle prove ritualmente acquisite.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 13 settembre – 21 novembre 2016, numero 23583 Presidente Di Amato – Relatore Bernabai Svolgimento del processo Con decreto emesso il 25 luglio 2014 il giudice delegato del concordato preventivo della Federconsorzi rigettava l’istanza dell’avv. prof. C.d.T.B. volta ad ottenere la liquidazione definitiva del compenso per attività professionale svolta nell’interesse della procedura concorsuale, nell’ambito di un giudizio pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, su ricorso del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali rigetto, motivato con la già avvenuta determinazione definitiva del corrispettivo, in Euro 5.000,00, in un precedente provvedimento, non impugnato dal professionista. Il successivo reclamo, ex articolo 26 legge fallimentare, era respinto dal Tribunale di Roma con decreto 18 settembre 2014. Il tribunale motivava - che la precedente liquidazione del compenso, seppur preventiva, ricomprendeva l’intera attività difensiva demandata all’avv. C. in relazione al giudizio anzidetto come si evinceva dalla conforme richiesta di autorizzazione presentata dal liquidatore giudiziale, avente ad oggetto la nomina di un avvocato per l’udienza di discussione, da affiancare a quelli già officiati - che la finalità, ivi espressa, di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 12, sesto comma, del decreto-legge 16/2012 non poteva valere, infatti, a ridurre entro tali limiti l’ambito dell’incarico, naturalmente esteso all’intera opera professionale che si rendesse opportuna inclusa, quindi, la questione pregiudiziale comunitaria, sollevata, poi, dall’avv. C. nella memoria ex articolo 378 cod. proc. civ. ed ulteriormente illustrata in sede di discussione orale, in udienza - che concorreva a dimostrare la definitività della precorsa liquidazione la mancanza, nel provvedimento dl giudice delegato, di alcun riferimento ad un’eventuale natura di acconto mentre, l’entità contenuta della somma trovava la sua giustificazione sia nel precedente compenso ricevuto per un parere extragiudiziale sulla stessa problematica, sia per la compresenza, nel processo, di altri due difensori della Federconsorzi. Avverso il decreto, comunicato il 18 settembre 2014, l’avv. C. proponeva ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, notificato il 17 novembre 2014 ed ulteriormente illustrato con memoria ex articolo 378 cod. proc. civile. Deduceva 1 il difetto assoluto di giurisdizione in ordine ad ogni questione attinente il compenso dei legali incaricati dal liquidatore giudiziale ed il vizio di motivazione, per omesso esame di un documento decisivo 2 il medesimo difetto di giurisdizione su ogni questione attinente al compenso, dovutogli quale difensore della Federconsorzi in liquidazione giudiziale 3 l’omessa valutazione dell’assenza di qualsivoglia convenzione avente ad oggetto i compensi per l’opera prestata 4 la violazione dell’articolo 2233 cod. civ. 5 la medesima violazione di legge nel valutare artificiosa la scissione delle questioni giuridiche sollevate dal prof. C. nella memoria ex articolo 378 cod. proc. civile. Il liquidatore giudiziale non svolgeva attività difensiva. All’udienza del 13 settembre 2016 il Procuratore generale ed il difensore precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate. Motivi della decisione Il primo motivo è inammissibile sotto entrambi profili dedotti. Non può infatti sollevare per la prima volta in cassazione eccezione di difetto assoluto di giurisdizione la parte che si sia difesa, nei gradi pregressi, esclusivamente nel merito ed abbia, anzi, essa stessa, adito il giudice delegato, prima, ed il collegio, poi, in sede di reclamo ex articolo 26 legge fallimentare, per ottenere la determinazione del proprio compenso. Sul punto si è formata, quindi, una preclusione da giudicato implicito senza che possa invocarsi la giurisprudenza ammissiva del regolamento di giurisdizione - che non è un’impugnazione proposto dallo stesso attore laddove sia insorto, nel corso del primo grado del processo, un ragionevole dubbio sulla sussistenza della giurisdizione dell’organo adito. Oltre a ciò, non si comprende quale altro giudice, diverso da quello civile ordinario, intenda prospettare il ricorrente dal momento che l’assenza di un accordo sul compenso ed il conseguente ricorso alla tariffa professionale, che si vorrebbe pertinente alla fattispecie, secondo l’ordine gerarchico dei criteri dettati dall’articolo 2233 cod. civile, non priverebbero, certo, il tribunale della sua potestas iusdicendi in una controversia di diritto patrimoniale valendo, in ipotesi, solo a fondare una censura di violazione di legge, in ragione dell’erroneo ricorso ad un criterio sottordinato, qual è quello della determinazione giudiziale. In realtà, l’intervento del giudice delegato, appare correlato all’autorizzazione al liquidatore giudiziario di avvalersi di un ulteriore difensore provvedimento, che, seppur non necessario, sulla base del precedente decreto in data 3 maggio 2002 del tribunale fallimentare, non per questo era illegittimo e tanto meno emesso in carenza di potere giurisdizionale, a fronte di un’istanza ad hoc della parte, significativa della sua rinunzia tacita all’esonero da autorizzazione. Del pari inammissibile si palesa la concorrente doglianza sul vizio di motivazione nell’ambito di una questione di esclusiva rilevanza processuale. Il secondo motivo, sostanzialmente ripetitivo, è inammissibile per le ragioni suddette oltre a prospettare impropriamente come difetto di giurisdizione quello che in ipotesi sarebbe solo un vizio di ultrapetizione vizio, peraltro insussistente, dal momento che il collegio, in sede di reclamo fallimentare - che non è un appello ed è informato ad un temperato principio inquisitorio sopravvissuto alla riforma della legge concorsuale, oltre che all’intrinseca flessibilità del modello camerale Cass. sez. 1, Sez. 1, 7 ottobre 2010 numero 20836 Cass. sez.1, 25 luglio 1972 numero 2547 - non è strettamente vincolato alle ragioni addotte, dovendo invece decidere sul rapporto in contestazione sotto ogni profilo rilevabile d’ufficio, alla luce delle prove ritualmente acquisite. Il terzo motivo, con cui si censura l’omessa valutazione dell’assenza di qualsivoglia convenzione, è inammissibile perché sussume sotto l’ipotesi di cui all’articolo 360, primo comma, nnumero 4 e 5 cod. proc. civ. la prospettazione di una difforme valutazione di merito sulla rilevanza del comportamento tenuto dalle parti nel corso del rapporto professionale in tal modo, introducendo, pure, elementi di fatto non menzionati nel provvedimento impugnato scrittura privata di accettazione dei compensi , per di più, solo genericamente indicati, con richiamo alla documentazione prodotta in sede di reclamo. Al riguardo, si osserva altresì come il tribunale non si sia limitato ad un’assorbente dichiarazione di inammissibilità del reclamo, per preclusione da mancata impugnazione del compenso forfettario determinato con decreto del giudice delegato comunicato il 13 dicembre 2012 come si evince dal dispositivo del decreto, che reca la formula del rigetto, consona, piuttosto, ad un accertamento di merito. Ed in effetti, l’intera motivazione è volta a suffragare la tesi della definitività e onnicomprensività della liquidazione - fondata su vari elementi presuntivi, tra cui il mancato riferimento all’eventuale natura di acconto - e dell’implicita accettazione da parte del professionista. Pertanto, anche a voler ravvisare nel provvedimento collegiale la menzione di una preclusione processuale in senso tecnico, ostativa al riesame in punto quantum debeatur , per effetto della proposizione conclusiva dell’iter argomentativo Ne consegue in definitiva che l’implicita accettazione del compenso forfettario determinato con il decreto del 3/5 dicembre 2012 - comunicato dal liquidatore giudiziale al professionista in data 13 dicembre 2012 e mai da questo contestato - preclude oggi la maggior pretesa in giudizio cfr. decreto, pag.3 , si tratterebbe, pur sempre, di una ratio decidendi concorrente, la cui eventuale infondatezza non infirmerebbe la residua parte motiva della decisione di rigetto. Il quarto e quinto motivo, da esaminare congiuntamente per affinità di contenuto, sono inammissibili, risolvendosi in una difforme valutazione di merito sull’adeguatezza, o no, del compenso della prestazione intellettuale prestata. Posta la primazia della convenzione intercorsa - anche per fatti concludenti - tra le parti in ordine alla determinazione del compenso, risulta sottratta al sindacato di legittimità l’entità del compenso stabilito dal giudice delegato da ritenere, senza dubbio, vistosamente inadeguata, invero, alla qualità della prestazione, in punto di fatto, pur se formalmente giustificata con la remunerazione pregressa di un parere stragiudiziale in subiecta materia . Né appare contrario ad alcun principio di diritto, e tanto meno lesivo della correttezza professionale, il riferimento, in motivazione, alla naturale portata onnicomprensiva del compenso liquidato in relazione all’incarico difensivo conferito da intendere inclusivo, dunque, di ogni possibile questione giuridica che nella sua discrezionalità tecnica il difensore intendesse sollevare nell’esercizio del mandato. Il ricorso è dunque infondato e dev’essere respinto. P.Q.M. - Rigetta il ricorso.