Danno risarcibile è qualunque pregiudizio che, senza il fatto illecito, non si sarebbe verificato, a prescindere dalla sua prevedibilità.
Lo ha chiarito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza numero 20932/15, depositata il 16 ottobre. Il caso. L’INAIL, avendo indennizzato i congiunti di un uomo deceduto in un sinistro stradale avvenuto in occasione di lavoro, pretendeva, negli anni successivi, dalla società datrice di lavoro del de cuius un maggior contributo assicurativo a seguito del numero e dell’entità degli infortuni sul lavoro verificatisi nell’azienda o comunque a carico della stessa. Per queste ragioni, la s.r.l. conveniva in giudizio il responsabile del sinistro occorso al dipendente e l’assicuratore di quest’ultimo, chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento del danno consistito nei maggiori contributi assicurativi che era stata costretta a pagare all’INAIL. Il Tribunale accoglieva la domanda ma la Corte d’appello territoriale, in riforma della sentenza di primo grado, negò l’esistenza di un danno risarcibile. Avverso tale pronuncia, ricorre per cassazione la s.r.l., lamentando che la Corte territoriale avrebbe errato nell’escludere il nesso di causa tra il sinistro occorso al dipendente e l’aumento del contributo assicurativo dovuto all’INAIL dal datore di lavoro della vittima. Prevedibilità e causalità sono due concetti distinti. Sul punto, gli Ermellini hanno innanzitutto chiarito che la sentenza impugnata ha confuso e sovrapposto i concetti di prevedibilità del danno ex articolo 1225 c.c. – che nel caso di specie non viene in rilievo perché si tratta di illecito aquiliano e non di inadempimento contrattuale – e di causalità. Infatti, precisano i Giudici di Piazza Cavour, solo perché una conseguenza del fatto illecito sia imprevedibile non può dirsi che non sia una conseguenza, ben potendosi dire che cessano di essere conseguenze solo gli sviluppi causali del tutto anomali. Nella controversia per cui è causa, che un datore di lavoro paghi all’INAIL un contributo assicurativo maggiorato, perché in conseguenza dell’altrui illecito sia deceduto in occasione di lavoro un suo dipendente, non può dirsi, a giudizio della Core di legittimità, conseguenza anomala dell’illecito, anche solo per la semplice ragione che l’aumento del premio è previsto dalla legge. La sentenza, dunque, secondo il Supremo Collegio, va cassata con rinvio alla Corte territorialmente competente, che si dovrà attenere nel riesame al seguente principio di diritto danno risarcibile è qualunque pregiudizio che, senza il fatto illecito, non si sarebbe verificato, a prescindere dalla sua prevedibilità.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 9 giugno – 16 ottobre 2015, numero 20932 Presidente Salmè – Relatore Rossetti Svolgimento del processo 1. Il omissis Za.Di. , lavoratore dipendente della società T. s.p.a., perse la vita in conseguenza d'un sinistro stradale. Essendo il sinistro avvenuto in occasione di lavoro, l'INAIL indennizzò i congiunti della vittima. Negli anni successivi l'Inail pretese dalla T. un maggior contributo assicurativo elevato dal 4,7 al 7% , in conseguenza del numero e dell'entità degli infortuni sul lavoro verificatisi nell'azienda od a carico di questa. 2. Sulla base di questi fatti, la T. nel 2000 convenne dinanzi al Tribunale di Treviso il responsabile del sinistro che costò la vita al proprio dipendente, ovvero Z.G. , e l'assicuratore della r.c.a. di questi, ovvero la MAA Assicurazioni s.p.a. che in seguito muterà ragione sociale in Milano Assicurazioni s.p.a. d'ora innanzi, per brevità, la Milano . La T. chiese la condanna dei convenuti al risarcimento del danno consistito nei maggiori contributi assicurativi che fu costretta a pagare all'Inail. 3. Il Tribunale di Treviso con sentenza 25.9.2005 accolse la domanda. La sentenza fu appellata dalla Milano. 4. La Corte d'appello di Venezia con sentenza 3.7.2012 numero 1559 accolse l'appello e negò l'esistenza d'un danno risarcibile, sul presupposto che il maggior contributo assicurativo pagato dalla T. non fu conseguenza prevedibile dell'infortunio secondo le regole statistiche della causalità . 5. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla T. Immobiliare s.r.l. che ha dichiarato di avere incorporato per fusione la T. s.p.a. , sulla base di due motivi illustrati da memoria. Nessuno degli intimati si è difeso. Motivi della decisione 1. Il primo motivo di ricorso. 1.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da una violazione di legge, ai sensi all'articolo 360, numero 3, c.p.c Si assume violato l'articolo 2043 c.c Espongono, al riguardo, che la Corte d'appello avrebbe errato nell'escludere il nesso di causa tra il sinistro occorso a Za.Di. e l'aumento del contributo assicurativo dovuto all'Inail dal datore di lavoro della vittima. 1.2. Il motivo è fondato. La sentenza confonde e sovrappone i concetti di prevedibilità del danno articolo 1225 c.c., che nel nostro caso non rileva perché si tratta di illecito aquiliano e non già di inadempimento contrattuale e di causalità. Di una conseguenza imprevedibile del fatto illecito non può dirsi, per ciò solo, che non sia una conseguenza . Cessano di essere conseguenze solo gli sviluppi causali del tutto anomali. Nel caso di specie, che un datore di lavoro paghi all'Inail un contributo assicurativo maggiorato, perché in conseguenza dell'altrui illecito sia deceduto i occasione di lavoro un suo dipendente, non può dirsi conseguenza anomala dell'illecito per la semplice ragione, a tacer d'altro, che l'aumento del premio è previsto dalla legge. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, la quale si atterrà al seguente principio di diritto Danno risarcibile è qualunque pregiudizio che, senza il fatto illecito, non si sarebbe verificato, a prescindere dalla sua prevedibilità. 2. Il secondo motivo di ricorso. 2.1. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, ai sensi dell'articolo 360, numero 5, c.p.c Espone, al riguardo, che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che non potesse calcolarsi il maggior premio pagato dal datore di lavoro all'INAIL per effetto dell'infortunio mortale occorso a Za.Di. . 2.2. Il motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo di ricorso. 3. Le spese. Le spese del giudizio di legittimità e dei gradi precedenti di merito saranno liquidate dal giudice del rinvio, ai sensi dell'articolo 385, comma 3, c.p.c P.Q.M. la Corte di cassazione, visto l'articolo 380 c.p.c. - accoglie il primo motivo di ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione - rimette ai giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità e di quelle dei gradi di merito.