Nei delitti commessi con “violenza alla persona” rientrano anche gli atti persecutori

La richiesta di revoca o di sostituzione di misura cautelare nel caso di specie il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese , non presentata nel corso dell’udienza, deve essere notificata a pena di inammissibilità presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa anche qualora si tratti di procedimento di atti persecutori, in quanto tale fattispecie incriminatrice al pari dei maltrattamenti in famiglia deve di per sé considerarsi inclusa tra quelle caratterizzate da violenza alla persona.

Questo l’importante principio di diritto affermato dalla Sesta sezione Penale della Corte di Cassazione, nella sentenza numero 6864/16, depositata il 22 febbraio. La norma processuale sotto i riflettori. La Suprema Corte, oltre a continuare a perimetrare i confini applicativi del delitto di atti persecutori, visto il suo inevitabile deficit di determinatezza, continua ad occuparsi, anche sul versante procedimentale, della questioni controverse riguardanti, sia pure indirettamente, la fattispecie ex articolo 612- bis c.p La quaestio portata all’attenzione dei Giudici di legittimità riguarda la corretta interpretazione da fornire all’espressione «delitti commessi con violenza alla persona», contenuta nell’articolo 299, comma 2- bis richiamato dal successivo comma 3 . In particolare, la richiesta di revoca o di sostituzione di una delle misure cautelari personali dell’allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento, l’obbligo di dimora, gli arresti domiciliari e la custodia cautelare in carcere che non sia stata presentata in sede di interrogatorio di garanzia o che non sia stata presentata nel corso dell’udienza, nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie, innescando un contraddittorio cartolare ove la persona offesa potrà fornire il suo contributo conoscitivo ai fini della decisione da assumere sulla sorte della misura cautelare. La quaestio sottoposta alla Suprema Corte. Nei delitti commessi con violenza alla persona rientrano anche i maltrattamenti e gli atti persecutori? Ritengono di sì le persone offese ricorrenti avverso il provvedimento di revoca del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle due parti offese nei confronti di imputato dei delitti di maltrattamenti, stalking e violazione degli obblighi di assistenza familiare. Sostengono le ricorrenti che, a seguito delle novelle apportate all’articolo 299 c.p.p. dal d.l. numero 93/2013 sulla violenza di genere, l’istanza di modifica o revoca avrebbe dovuto essere stata notificata alle persone offese. Invece, il giudice, senza rilevare la causa di inammissibilità è entrato erroneamente nel merito, così precludendo il deposito di memorie nelle quali si sarebbero illustrate le ragioni contrarie alla revoca della misura. L’aumento dei diritti delle vittime dei reati. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, individuando anzitutto la ratio della norma garantire alle vittime di reati caratterizzati da violenza alla persona, in relazione alla possibilità che il soggetto al quale sono ascritti, si renda ancora pericoloso e continui nella sua escalation , la possibilità di fornire utili elementi idonei a rappresentare situazioni che sconsiglino la revoca o la sostituzione richiesta. Ciò in armonia con l’esponenziale ampliamento del panorama dei diritti delle vittime dei reati, anche alla luce delle norme della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza domestica dell’11 maggio 2011, ratificata con l. numero 77/2013 e in attuazione della quale è stata introdotta la normativa sulla violenza di genere con il d.l. numero 93/2013, convertito in l. numero 115/2013 , e con la direttiva comunitaria 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime in tema di diritti, assistenza e protezione delle vittime del reato, cui è stata di recente data attuazione con il decreto legislativo 15 dicembre 2015 numero 212. In quest’ultimo intervento normativo è stato introdotto l’articolo 90- ter c.p.p. che, in aggiunta alle garanzie previste dall’articolo 299 c.p.p., ha previsto l’obbligo di comunicazione alla persona offesa che ne faccia richiesta, sempre nei procedimenti per delitti con violenza alla persona, dei provvedimenti di scarcerazione e di cessazione delle misure di sicurezza detentive, oltre che la notizia di evasione dell’imputato o del condannato. L’obiettivo di tali disposizioni è quello di riconoscere alle parti lese di violenza la tutela della propria persona. Violenza solo fisica o anche morale? Per stabilite se vi è stato nel caso di specie un vulnus alle prerogative della persona offesa, occorre compiere un altro passaggio interpretativo quando si parla di delitti con violenza alla persona, ci si riferisce solo a quei reati che ledono l’incolumità fisica della persona offesa o anche quella psichica? Proprio alla luce dell’oggetto della tutela penale e della ratio che ispira l’incriminazione delle condotte di atti persecutori e di maltrattamenti in famiglia che implicano l’assoggettamento a condotte minacciose e vessatorie alle quali si ricollegano rilevanti effetti sull’integrità psicologica della persona, tali reati per i Giudici di legittimità vanno inclusi in quelli caratterizzati da violenza alla persona, anche ai fini dell’obbligo di previa notifica dell’istanza di revoca o modifica di misure cautelari. Il concetto sovrannazionale di violenza alla persona Per giungere a tale conclusione gli Ermellini ricordano che proprio dalla normativa di derivazione sovrannazionale si evince che il concetto di violenza alla persona comprende quello di violenza domestica l’articolo 33 della Convenzione di Istanbul contempla la violenza psicologica e di atti persecutori l’articolo 34 prevede una figura di stalking, incentrata su condotte reiteratamente minacciose nei confronti di una persona, portata e temere per la propria incolumità . Stesse considerazioni valgono, sul versante dell’Unione Europea, per le disposizioni della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 sull’ordine di protezione europeo, recepita con il d.lgs. 11 febbraio 2015, numero 9. E su quello della Corte Europea dei diritti dell’uomo, ove i giudici di Strasburgo hanno elaborato un’evoluzione giurisprudenziale in tema di violenza domestica che non rimane confinata solo alla violazione del diritto della vita privata e familiare previsto dall’articolo 8 Cedu, ma sconfina nei casi più gravi a prevedere la violazione del divieto di trattamenti degradanti ex articolo 3. di recente recepito dalle Sezioni Unite. Proprio di recente le Sezioni Unite sono state chiamate a risolvere l’identica questione in materia di avviso della richiesta di archiviazione. Il Supremo Collegio S.U. 19 gennaio 2016, le cui motivazioni non sono state ancora depositate afferma che l’espressione normativa violenza alla persona, di cui all’articolo 408, comma 3- bis , c.p.p. introdotto anch’esso dal d.l. numero 93/2013 non comprenda le sole condotte di violenza fisica, ma includa anche quelle di minaccia, e di conseguenza il reato di cui all'articolo 612- bis c.p. è incluso fra quelli per i quali il citato articolo 408, comma 3- bis prevede la necessaria notifica alla persona offesa dell'avviso della richiesta di archiviazione soluzione affermata anche per i maltrattamenti in famiglia . Conclusioni. La soluzione adottata dalla Cassazione sembra chiara nei delitti nei quali vi è la necessità di realizzare, attraverso l’emissione di una misura cautelare, uno schermo protettivo che garantisca la persona offesa da intrusioni che possano ledere, con violenza alla persona, la sua integrità fisica e morale, è necessario realizzare un contraddittorio con la stessa in ordine a tutte quelle vicende che possano eliminare l’ombrello di protezione della vittima. Ciò in ossequio alle norme di derivazione pattizia e comunitaria, recepita dall’ordinamento interno.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 9 – 22 febbraio 2016, numero 6864 Presidente Paoloni – Relatore Ricciarelli Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 10/6/2015 il Tribunale di Rimini, nell'ambito di procedimento penale, giunto alla fase del giudizio, a carico di P.I. ,, chiamato a rispondere dei delitti di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violazione degli obblighi di assistenza familiare, ha revocato la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese W.J.B. e C.S. . 2. Propongono ricorso le persone offese tramite l'Avv. Viviana Pellegrini. Deducono erronea applicazione della legge ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. b , cod. proc. penumero , in relazione a quanto previsto dall'articolo 299, comma 2-bis e 3, cod. proc. penumero . Rilevano in particolare che, trattandosi della revoca della misura di cui all'articolo 282-ter, cod. proc. penumero , l'istanza, ai sensi dell'articolo 299 cod. proc. penumero , come novellato dal d.l. 93 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 119 del 2013, avrebbe dovuto essere previamente notificata alle persone offese, a pena di inammissibilità, mentre il Giudice, senza rilevare tale causa di inammissibilità aveva erroneamente provveduto nel merito, così precludendo il deposito di memorie nelle quali si sarebbe potuta compiutamente illustrare la situazione e spiegare la ragione per cui la misura non avrebbe dovuto essere revocata. Chiedono dunque l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Ha depositato memoria il difensore del P. , segnalando che la questione sollevata con il ricorso avrebbe dovuto reputarsi infondata, in quanto non ricorreva in concreto l'ipotesi di reati commessi con violenza alla persona. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. È noto che, in virtù delle modifiche introdotte dal d.l. 14 agosto 2013 numero 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013 numero 119, nel caso in cui venga in considerazione una delle misure cautelari di cui agli articolo 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286 cod. proc. penumero e si tratti di procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o di sostituzione della misura, che non sia stata presentata in sede di interrogatorio di garanzia articolo 299, comma 3, cod. proc. penumero o che non sia stata presentata nel corso dell'udienza articolo 299, comma 4-bis, cod. proc. penumero , deve essere contestualmente notificata a pena di inammissibilità presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. La modifica è volta ad assicurare alla persona offesa la concreta facoltà di interlocuzione, mediante presentazione di memorie nei due giorni successivi. Tale disciplina mira a garantire alle vittime di reati caratterizzati da violenza alla persona, in relazione alla possibilità che il soggetto, cui i reati sono attribuiti, si renda ancora pericoloso, l'opportunità di apprestare preventivamente le proprie difese, fornendo elementi idonei a rappresentare situazioni che sconsiglino la revoca o la sostituzione richieste. Ciò si correla ad una più ampia e pregnante considerazione dei diritti delle vittime dei reati, in sintonia con le previsioni contenute nella Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, dell'I 1 maggio 2011, ratificata con legge 77 del 2013, e con le istanze che hanno ispirato la direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/10/2012 recante norme minime in tema di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, cui è stata data attuazione con il d.lgs. 15 dicembre 2015 numero 212, che, introducendo l'articolo 90-ter cod. proc. penumero , ha fra l'altro aggiunto alle garanzie già contemplate dall'articolo 299 cod. proc. penumero l'obbligo di comunicazione alla persona offesa che ne faccia richiesta, nei procedimenti per delitti con violenza alla persona, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione di misure di sicurezza detentive, oltre che la notizia dell'evasione dell'imputato o del condannato. 3. Nel caso di specie risulta che l'istanza di revoca della misura di cui all'articolo 282-ter cod. proc. penumero , presentata fuori udienza nell'ambito di procedimento giunto alla fase del giudizio, avente ad oggetto i reati di maltrattamenti in famiglia ex articolo 572 cod. penumero , di atti persecutori ex articolo 612-bis cod. penumero , di violazione dell'obbligo di corrispondere assegno mensile di mantenimento di figlia minore, di cui all'articolo 3 legge 54 del 2006, non è stata previamente notificata alle persone offese W.J.B. e C.S. , peraltro costituite parti civili a mezzo difensore all'uopo nominato. Nondimeno il Giudice ha provveduto con l'ordinanza impugnata, accogliendo la richiesta e non rilevando alcuna causa di inammissibilità. 4. Deve in primo luogo ritenersi, in sintonia con quanto sul punto implicitamente già riconosciuto Cass. Sez. 6, numero 6717 del 5/2/2015, D., rv. 262272 , che in un caso siffatto la persona offesa che deduca la mancata notifica della richiesta di revoca o di sostituzione, possa dolersi di ciò mediante ricorso, venendo in considerazione un vulnus alle prerogative specificamente riconosciute alla persona offesa a propria tutela, vulnus che dunque primariamente la stessa persona offesa, proprio in ossequio al quadro di diritti e facoltà più ampiamente riconosciute alle vittime di reato, deve ritenersi legittimata a far valere, potendosi a tal fine richiamare, onde integrare la previsione di cui all'articolo 311 cod. proc. penumero , le norme che riconoscono il diritto della persona offesa al contraddittorio cartolare, implicanti altresì la possibilità di dedurre il vizio inerente al mancato rispetto del contraddittorio di ciò è ad esempio espressione l'articolo 409, comma 6, cod. proc. penumero . 5. Nel merito, contrariamente a quanto dedotto nella memoria difensiva presentata nell'interesse dell'imputato, deve ritenersi che i reati per i quali si procede vadano inclusi tra quelli commessi con violenza alla persona. Appare invero già dirimente il tenore delle imputazioni, risultando che il delitto di maltrattamenti è contestato fra l'altro con riferimento ad atti di violenza fisica e verbale in danno di W.J.B. e che quello di atti persecutori è contestato fra l'altro con riferimento a condotte minacciose e ingiuriose nonché con riferimento ad un episodio nel quale il C. sarebbe stato spinto da tergo violentemente. Ma più in generale va rimarcato come, avuto riguardo all'oggetto della tutela penale e alla ratio che ispira l'incriminazione delle condotte di atti persecutori e di maltrattamenti in famiglia, implicanti l'assoggettamento a condotte in varia guisa vessatorie e minacciose, cui sono connessi rilevanti effetti sull'integrità psicologica della persona con incidenza anche sulla dignità e sulla libertà della stessa si consideri come la Convenzione di Istanbul nel prevenire la violenza contro le donne e la violenza domestica contempli all'articolo 33 la violenza psicologica e all'articolo 34 una figura di stalking, incentrata su condotte reiteratamente minacciose nei confronti di una persona, portata a temere per la propria incolumità , tali fattispecie di reato debbano di per sé considerarsi incluse tra quelle caratterizzate da violenza alla persona, anche ai fini dell'obbligo di previa notifica previsto dall'articolo 299, comma 3 e 4-bis, cod. proc. penumero . In tal senso milita un recentissimo arresto della Corte di cassazione, che occupandosi del delitto di atti persecutori, ha ritenuto che lo stesso, ai fini dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 408, comma 3-bis, cod. proc. penumero , è da intendersi incluso tra i delitti commessi con violenza alla persona e che altrettanto deve dirsi per il delitto di maltrattamenti cfr. Cass. Sez. U., 29/1/2016, Fossati, di cui è nota l'informazione provvisoria . Il principio è all'evidenza utilizzabile anche con riguardo al tema che forma oggetto del ricorso. Da ciò discende che la richiesta avrebbe dovuto essere previamente notificata alle persone offese presso il loro difensore e che, in assenza della stessa, il Giudice avrebbe dovuto rilevare l'inammissibilità dell'istanza. 6. Il vulnus per tale via arrecato alle persone offese comporta dunque l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con restituzione al Tribunale di Rimini per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Rimini per l'ulteriore corso.