La prescrizione dei reati di competenza del giudice di pace è triennale

Dichiarata inammissibile la questione d’incostituzionalità dell’articolo 157, comma 5, c.p. laddove non prevedeva, secondo il giudice remittente, tale prescrizione per reati non puniti con pene diverse da quella detentiva o pecuniaria.

È quanto deciso dalla Corte Costituzionale con l’ordinanza numero 16 depositata il 30 gennaio 2014. Il caso. Il Tribunale ordinario di Firenze, sezione distaccata di Empoli, nell’ambito di un processo penale per lesioni personali, ingiurie e minaccia articolo 582, 594 e 612 c.p. del 2007 «ha sollevato – in riferimento all’articolo 3 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’articolo 157, quinto comma, del codice penale, come sostituito dall’articolo 6 della legge 5 dicembre 2005, numero 251 Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, numero 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione , «nella parte in cui non prevede che il termine triennale di prescrizione non possa trovare applicazione con riferimento anche agli altri reati attribuiti alla competenza del Giudice di pace puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria» secondo il rimettente, il termine triennale di prescrizione fissato dalla norma censurata troverebbe effettiva applicazione con riguardo ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, per i quali possono essere irrogate le sanzioni «paradetentive» della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità articolo 52 del decreto legislativo 28 agosto 2000, numero 274, recante «Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, numero 468» ». Disparità di trattamento? Evidenzia una dicotomia nei termini di prescrizione stabiliti da questa norma poiché è triennale per il reato più grave di lesioni personali, mentre occorrono sei anni per prescrivere quelli meno gravi per i quali non sono applicabili le sanzioni paradetentive, perché punibili con una multa in realtà, anche se il testo non lo evidenzia, questa è alternativa alla reclusione . Inammissibilità della questione. In primis la legge prevede il termine triennale per tutti i reati di competenza del GDP Redazione Diritto penale, La prescrizione del reato dopo l’ex Legge Cirielli – L.251/05- Velani, Prospettive di riforma della prescrizione del reato e, poi, la Consulta aveva già dichiarato infondate analoghe questioni sent. 2/08 ed ord. 223/08, 45 e 313/12 contra Cass.penumero 811/11 . Una lettura critica e costituzionalmente orientata era già stata data del GDP di Marigliano nell’ordinanza penale del 14/3/07, in cui evidenzia che l’esegesi letterale dell’articolo 157 cp, il regime sanzionatorio speciale previsto per i reati di competenza del GDP e la stessa L. 274/00 lex specialis confermano quanto sopra, vanificando ogni critica circa presunte discriminazioni. Infine è inammissibile perché caratterizzata «da genericità della prospettazione, omessa indicazione del contenuto dei parametri di riferimento e carente motivazione in ordine alle ragioni per cui le disposizioni censurate ne comporterebbero la violazione ex plurimis sentenze numero 326 e numero 168 del 2008, numero 38/2007 ordinanze numero 48/2012, numero 175/2009 ».

Corte Costituzionale, ordinanza 28 – 30 gennaio 2014, numero 16 Presidente Silvestri – Redattore Criscuolo Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 157, quinto comma, del codice penale, promosso dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione distaccata di Empoli, nel procedimento penale a carico di S.S. ed altro, con ordinanza del 29 marzo 2007, iscritta al numero 183 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 36, prima serie speciale, dell’anno 2013. Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri udito nella camera di consiglio del 15 gennaio 2014 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo. Ritenuto che il Tribunale ordinario di Firenze, sezione distaccata di Empoli, con ordinanza del 29 marzo 2007 r.o. numero 183 del 2013 , pervenuta alla Corte costituzionale il 13 novembre 2012, ha sollevato – in riferimento all’articolo 3 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’articolo 157, quinto comma, del codice penale, come sostituito dall’articolo 6 della legge 5 dicembre 2005, numero 251 Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, numero 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione , «nella parte in cui non prevede che il termine triennale di prescrizione non possa trovare applicazione con riferimento anche agli altri reati attribuiti alla competenza del Giudice di pace puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria» che, secondo il rimettente, il termine triennale di prescrizione fissato dalla norma censurata troverebbe effettiva applicazione con riguardo ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, per i quali possono essere irrogate le sanzioni «paradetentive» della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità articolo 52 del decreto legislativo 28 agosto 2000, numero 274, recante «Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, numero 468» che nel giudizio a quo si procede, secondo quanto riferito dal rimettente, per il reato di lesioni personali articolo 582 cod. penumero , nonché per i reati di ingiuria articolo 594 cod. penumero e minaccia articolo 612 cod. penumero che per la seconda e la terza fattispecie di reato non sono applicabili le sanzioni «paradetentive» che la prescrizione triennale prevista dall’articolo 157, quinto comma, cod. penumero , sarebbe quindi applicabile al reato più grave di lesioni personali, punibile, ai sensi dell’articolo 52, comma 2, lettera b , del d.lgs. numero 274 del 2000, con pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, ma non ai reati meno gravi di ingiuria e minaccia, punibili, ai sensi dell’articolo 52, comma 2, lettera a , del d.lgs. numero 274 del 2000, con la sola pena pecuniaria che per i delitti meno gravi, puniti con la sola pena pecuniaria, il tempo necessario a prescrivere sarebbe di sei anni, secondo il disposto del primo comma dell’articolo 157 cod. penumero che, in questo quadro, ad avviso del rimettente la questione di legittimità costituzionale sollevata dai difensori con riferimento all’articolo 3 Cost. non sarebbe manifestamente infondata che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in giudizio con atto depositato il 24 settembre 2013, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata che la difesa dello Stato ricorda come, con diversi provvedimenti sono citate la sentenza numero 2 del 2008 e l’ordinanza numero 223 del 2008 , la Corte costituzionale abbia già ritenuto infondate questioni dello stesso genere che in particolare, secondo la stessa Avvocatura, un unico termine triennale di prescrizione varrebbe per tutti i reati di competenza del giudice di pace, così da restare esclusa ogni ingiustificata disparità di trattamento. Considerato che la questione sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione distaccata di Empoli, relativamente al quinto comma dell’articolo 157 del codice penale, è manifestamente inammissibile che, infatti, l’ordinanza di rimessione risulta priva di un’adeguata descrizione della fattispecie concreta che, in particolare, il giudice rimettente ha omesso di indicare quali fossero i capi di imputazione, limitandosi ad enunciare le norme incriminatrici poste ad oggetto della contestazione, e neppure ha riferito la data di commissione dei reati che il giudice a quo non ha fornito informazioni circa il corso della prescrizione e l’esistenza di eventuali cause di interruzione o sospensione che tali carenze precludono a questa Corte la possibilità di svolgere ogni controllo sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo che, infine, il rimettente non ha esposto con sufficiente chiarezza le ragioni del ritenuto contrasto tra la norma censurata e l’articolo 3 Cost. che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, sono inammissibili le questioni caratterizzate da genericità della prospettazione, omessa indicazione del contenuto dei parametri di riferimento e carente motivazione in ordine alle ragioni per cui le disposizioni censurate ne comporterebbero la violazione ex plurimis sentenze numero 326 e numero 168 del 2008, numero 38 del 2007 ordinanze numero 48 del 2012, numero 175 del 2009 Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, numero 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 157, quinto comma, del codice penale, come sostituito dall’articolo 6 della legge 5 dicembre 2005, numero 251 Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, numero 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione , sollevata, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione distaccata di Empoli, con l’ordinanza indicata in epigrafe.