Opposizione all’esecuzione e tempestività dell’introduzione del giudizio di merito

A norma dell’articolo 618, comma 2, c.p.c., l’introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione, all’esito dell’esaurimento della fase sommaria di cui al primo comma della indicata disposizione, deve avvenire, analogamente a quanto previsto dall’articolo 616 c.p.c., con la forma dell’atto introduttivo richiesta nel rito con cui l’opposizione deve essere trattata, quanto alla fase di cognizione piena.

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 18348/19, depositata il 9 luglio. La vicenda. Il Tribunale di Foggia accoglieva l’opposizione agli atti esecutivi proposta, ai sensi dell’articolo 617 c.p.c., avverso l’ordinanza di assegnazione pronunciata in un procedimento esecutivo promosso nei confronti dell’INPS per il recupero delle spese di registrazione. L’INPS, condannato a pagare all’opponente circa 200 euro, oltre alle spese di lite, propone ricorso in Cassazione. Termine perentorio. Tra le doglianze proposte, risulta assorbente il primo motivo con cui viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli articolo 93, 409, 617, 618 e 618-bis c.p.c. per non essere stato instaurato il giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione all’esito della fase sommaria. Il Collegio ricorda la costante giurisprudenza secondo cui «il credito azionato in executivis dal difensore del lavoratore munito di procura nella sua veste di distratta rio delle spese di lite, ancorché consacrato in un provvedimento del giudice del lavoro, non condivide la natura dell’eventuale credito fatto valere in giudizio, cui semplicemente accede, ma ha natura ordinaria, corrispondendo ad un diritto autonomo del difensore, che sorge direttamente in suo favore e nei confronti della parte dichiarata soccombente conseguentemente, non opera con riferimento al detto credito la competenza per materia del giudice del lavoro, prevista per l’opposizione all’esecuzione dall’articolo 618-bis c.p.c.». Nel caso di specie, il titolo esecutivo era costituito dalla sentenza del giudice del lavoro che aveva liquidato le spese di lite, distraendole in favore del legale ai sensi dell’articolo 93 c.p.c., ed era già stato posto in esecuzione e soddisfatto. La procedura esecutiva promossa era infatti diretta al recupero delle spese di registrazione relative all’ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell’esecuzione a definizione di quel primo procedimento esecutivo. Risulta dunque fondata la doglianza proposta dall’Istituto ricorrente secondo il principio di diritto che la Corte così cristallizza «a norma dell’articolo 618, comma 2, c.p.c. – nel testo sostituito dall’articolo 15 l. numero 52/2006 -, l’introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione, all’esito dell’esaurimento della fase sommaria di cui al primo comma della indicata disposizione, deve avvenire, analogamente a quanto previsto dall’articolo 616 c.p.c., con la forma dell’atto introduttivo richiesta nel rito con cui l’opposizione deve essere trattata, quanto alla fase di cognizione piena pertanto, se la causa è soggetta al rito ordinario, il giudizio di merito va introdotto con citazione, da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice». Il Tribunale adito avrebbe quindi dovuto rilevare il mancato rispetto di tale termine perentorio con conseguente inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi. Di conseguenza, accogliendo il ricorso e cassando la pronuncia impugnata, il Collegio decide nel merito in tal senso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 14 giugno – 9 luglio 2019, numero 18348 Presidente Rossetti – Relatore Tatangelo Fatti di causa T.A. ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’articolo 617 c.p.c., avverso l’ordinanza di assegnazione pronunziata a definizione di un procedimento esecutivo da lei promosso nei confronti dell’INPS, a seguito di una precedente ordinanza di assegnazione emessa dal medesimo ufficio giudiziario a definizione di distinta procedura esecutiva, dalla medesima T. promossa sulla base di una sentenza pronunziata dal giudice del lavoro, per le spese di lite distratte in suo favore, quale procuratore della parte ricorrente , per il recupero delle relative spese di registrazione. Il Tribunale di Foggia ha accolto l’opposizione e ha condannato l’INPS a pagare all’opponente l’importo di Euro 213,67 nonché le spese di lite, liquidate in Euro 195,00 per esborsi ed Euro 4.600,00 per onorario di avvocato, oltre accessori. Ricorre l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale sulla base di quattro motivi. L’intimata ha depositato una memoria di costituzione nel mese di luglio 2017. Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata. Ragioni della decisione 1. Va dichiarata inammissibile la memoria scritta depositata dalla parte intimata in cui comunque non si prospettano questioni rilevabili di ufficio diverse da quelle oggetto dei motivi di ricorso, che saranno appresso esaminate , al di fuori dei termini perentori fissati dall’articolo 370 c.p.c. per la notificazione ed il deposito del controricorso. Nel giudizio di cassazione il contraddittorio si instaura - ed al contempo si tutela - con la notificazione alla controparte di un controricorso tra le altre Cass. Sez. 1, Sentenza numero 3218 del 03/04/1987, Rv. 452281 - 01 Sez. 6 - 3, Ordinanza numero 19570 del 30/09/2015, Rv. 636971 - 01 , entro il termine rigorosamente stabilito dall’articolo 370 c.p.c. nè può giovarsi l’intimata v. già, in tal senso Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza numero 24835 del 20/10/2017, Rv. 645928 - 01, e numero 24837 del 20/10/2017 di interpretazioni di tutela del diritto di difesa della parte intimata indotte dall’entrata in vigore della riforma di cui alla L. numero 197 del 2016, visto che comunque, essendo questa entrata in vigore quando ancora ella avrebbe avuto la possibilità di ottemperare al disposto dell’articolo 370 c.p.c., sarebbe stato suo onere dapprima notificare il controricorso, quand’anche tardivamente, per potere poi ancora interloquire in vista dell’adunanza camerale non partecipata con la memoria prevista dall’articolo 380 bis c.p.c. a contrario Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza numero 13093 del 24/05/2017, Rv. 644387 - 01 . 2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articolo 93, 409, 617, 618 e 618 bis c.p.c. articolo 360 c.p.c., numero 4 . Con il secondo motivo si denunzia violazione degli articolo 616, 617 e 618 c.p.c. articolo 360 c.p.c., numero 4 . Con il terzo motivo si denunzia nullità della sentenza per violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, numero 4 e dell’articolo 118 disp. att. c.p.c. articolo 360 c.p.c., numero 4 . Con il quarto motivo si denunzia violazione o falsa applicazione del combinato disposto dell’articolo 91 c.p.c. e del D.M. numero 55 del 2014, articolo 4 articolo 360 c.p.c., numero 3 . È assorbente l’esame del primo motivo del ricorso. Tale motivo è manifestamente fondato come del resto già statuito da questa Corte in svariati precedenti tra le medesime parti, in identiche fattispecie cfr., ad es., tra i molteplici Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanze numero 9654 del 13/04/2017, numero 11415 del 10/05/2017, nnumero 12032 e 12034 del 16/05/2017, nnumero 14336 e 14337 del 08/06/2017, numero 18326 del 25/07/2017, nnumero 21179 e 21180 del 13/09/2017, nnumero 23896, 23897, 23898, 23899, 23903, 23904 e 23905 del 11/10/2017, nnumero 24835 e 24837 del 20/10/2017, numero 7231 del 22/03/2018, nnumero 12034 e 12035 del 16/05/2018, nnumero 18598, 18599 e 18601 del 13/07/2018, nnumero 31694 e 31695 del 07/12/2018, numero 33205 e 33207 del 21/12/2018, numero 1895 del 23/01/2019, numero 4265 del 13/02/2019 Sez. 3, Sentenze nnumero 9835 e 9836 del 20/04/2018, numero 13083 del 25/05/2018, numero 14738 del 07/06/2018, nnumero 18053 e 18054 del 10/07/2018, numero 20995 del 23/08/2018, Ordinanza numero 12870 del 15/05/2019 . Come dedotto dall’istituto ricorrente, il giudizio di merito non è stato infatti instaurato nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione all’esito della fase sommaria. La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che il credito azionato in executivis dal difensore del lavoratore munito di procura nella sua veste di distrattario delle spese di lite, ancorché consacrato in un provvedimento del giudice del lavoro, non condivide la natura dell’eventuale credito fatto valere in giudizio, cui semplicemente accede, ma ha natura ordinaria, corrispondendo ad un diritto autonomo del difensore, che sorge direttamente in suo favore e nei confronti della parte dichiarata soccombente conseguentemente, non opera con riferimento al detto credito la competenza per materia del giudice del lavoro, prevista per l’opposizione all’esecuzione dall’articolo 618-bis c.p.c. Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza numero 24691 del 06/12/2010, Rv. 615760 - 01, secondo giurisprudenza consolidata a far data da Sez. L, Sentenza numero 17134 del 23/08/2005, Rv. 583401 - 01 cfr. anche Sez. 3, Sentenza numero 11804 del 21/05/2007, Rv. 597805 - 01 . Nel caso di specie, il titolo esecutivo costituito dalla sentenza del giudice del lavoro che aveva liquidato le spese di lite, distraendole in favore del legale della parte ai sensi dell’articolo 93 c.p.c., era stato in realtà secondo quanto emerge dagli atti addirittura già posto in esecuzione e soddisfatto, e la procedura esecutiva nell’ambito della quale risulta proposta la presente opposizione era stata promossa esclusivamente per il recupero delle spese di registrazione relative all’ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell’esecuzione a definizione di quel primo processo esecutivo. Risulta pertanto senz’altro fondata la censura dell’istituto ricorrente secondo cui il giudizio di opposizione agli atti esecutivi avrebbe dovuto svolgersi secondo il rito ordinario, e non secondo il rito del lavoro e in senso contrario non è possibile argomentare da altri precedenti di questa Corte relativi a controversie in parte analoghe alla presente, nelle quali il rito del lavoro seguito nel grado di merito non era oggetto, come nel presente ricorso, di specifica censura . Va di conseguenza fatta applicazione del principio di diritto richiamato nel ricorso, secondo cui a norma dell’articolo 618 c.p.c., comma 2 - nel testo sostituito dalla L. 24 febbraio 2006, numero 52, articolo 15 -, l’introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione, all’esito dell’esaurimento della fase sommaria di cui al comma 1 della indicata disposizione, deve avvenire, analogamente a quanto previsto dall’articolo 616 c.p.c., con la forma dell’atto introduttivo richiesta nel rito con cui l’opposizione deve essere trattata, quanto alla fase di cognizione piena pertanto, se la causa è soggetta al rito ordinario, il giudizio di merito va introdotto con citazione, da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza numero 19264 del 07/11/2012, Rv. 624337 - 01 Sez. 3, Ordinanza numero 1152 del 19/01/2011, Rv. 615946 - 01 . Poiché l’opponente ha introdotto il giudizio con ricorso invece che con citazione, per rispettare il termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto in tale termine non solo depositare il ricorso, ma anche notificarlo. Non avendo proceduto in tal senso il ricorso risulta depositato entro il termine assegnato, ma la sua notifica è avvenuta in data successiva alla sua scadenza , il Tribunale adito in sede di merito avrebbe dovuto rilevare il mancato rispetto del termine perentorio di cui all’articolo 618 c.p.c., dichiarando inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi per tardiva instaurazione del giudizio di merito. La sentenza che ha accolto l’opposizione è in definitiva nulla, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 4. Gli ulteriori motivi del ricorso restano assorbiti. 3. È accolto il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri la sentenza impugnata è di conseguenza cassata. Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito, dichiarando inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla T. . Per le spese del giudizio di merito e per quello del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve inoltre farsi luogo alla condanna prevista dalla disposizione di cui all’articolo 96 c.p.c., comma 3. Il ricorso è stato infatti giudicato manifestamente fondato e l’opposizione proposta dall’intimata era inammissibile, come del resto già statuito da questa Corte in numerosi precedenti aventi ad oggetto identiche fattispecie tra le medesime parti. Dunque, le difese della controricorrente risultano proposte con colpa grave, dovendosi certamente ritenere in una siffatta ipotesi percepibile dal legale abilitato all’esercizio presso le giurisdizioni superiori, nella specie difensore di sé stesso, sulla base della diligenza cui è tenuto per la prestazione altamente professionale che fornisce, la circostanza di perorare tesi infondate, e comunque di avanzare difese non suscettibili di accoglimento in sede di legittimità. La Corte stima equo contenere tale condanna nella misura di Euro 2.500,00 importo pari a quello liquidato per le spese del giudizio di legittimità , in favore della parte ricorrente. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta da T.A. - condanna la controricorrente T. al pagamento in favore dell’INPS delle spese del giudizio di merito, che liquida in complessivi Euro 630,00, nonché al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella complessiva somma di Euro 2.500,00, oltre rimborso del contributo unificato, Euro 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori come per legge - condanna la controricorrente T. al pagamento in favore dell’INPS della somma di Euro 2.500,00, ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., comma 3.