Sì alla patente nautica se la condanna è inferiore a tre anni

Nel caso di un condannato per una pluralità di reati, ai fini dell'ammissione agli esami per ottenere la patente nautica, si fa riferimento non alla pena complessivamente irrogata, ma a quella stabilita come pena base.

No alla patente nautica per i delinquenti abituali, per quanti siano sottoposti a misure di sicurezza personale o di prevenzione o per coloro che siano stati condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni. In tale ultimo caso, per diversi fatti di reato, non si può aver riguardo erroneamente al cumulo delle pene ma alla pena base irrogata.Il caso. È la linea interpretativa che la Cassazione detta con la sentenza numero 10153 del 14 marzo in cui ribalta la pronuncia del tribunale prima e del giudice d'appello che condannano un napoletano per aver mentito nella compilazione dell'autocertificazione necessaria all'ammissione agli esami per la patente nautica. L'uomo ha dichiarato di essere in possesso dei relativi requisiti morali, circostanza smentita dai fatti per aver il cinquantacinquenne riportato già varie condanne penali al momento della presentazione dell'istanza.No al cumulo delle pene per il calcolo del limite. La Corte Suprema accoglie come corretta la tesi difensiva secondo cui, in caso di pluralità di reati uniti dal vincolo della continuazione, occorrerebbe far riferimento non alla pena complessivamente irrogata, ma a quella stabilita come pena base.Ratio della norma. Il disposto normativo mira a precludere l'accesso agli esami per il conseguimento della patente nautica a soggetti che, per qualità morali, non sono ritenuti meritevoli di affidamento e, quindi, di ragionevole aspettativa al conseguimento della richiesta abilitazione.Il livello di non meritevolezza viene astrattamente individuato in riferimento a determinate categorie soggettive delinquenti abituali, professionali o per tendenza , a quanti risultino sottoposti a misure di sicurezza personali o di prevenzione e da ultimo, a quanti siano stati condannati a pena detentiva non superiore a tre anni.L'accostamento di tale ultima previsione alle altre vale proprio a rivelarne compiutamente il significato.Non è ritenuto meritevole il condannato a pena superiore al limite indicato, che è assunto come sintomo di particolare gravità del fatto-reato, che rappresenta, in astratto per discrezionale scelta del legislatore la soglia minima del ritenuto disvalore.In poche parole, l'elemento della pluralità delle condanne è già considerato dal legislatore nella categoria del delinquente abituale, quindi l'ipotesi accostata va valutata a sé stante.