Due delle disposizioni contenute nel decreto Milleproroghe d.l. numero 162/2019 come definitivamente convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, numero 8 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 2020 riguardano la giustizia onoraria.
Dalla legge delega al decreto delegato. Come si ricorderà la legge 28 aprile 2016, numero 57 aveva previsto disposizioni di delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace. La delega era stata, quindi, attuata dal Governo con il decreto legislativo 13 luglio 2017, numero 116 contenente la riforma della magistratura onoraria nonché, per quel che in questa sede più rileva, una modifica della competenza del giudice di pace. Ed infatti, quanto alla competenza civile, l’articolo 27 d.lgs. ha notevolmente ampliato la competenza per valore e materia ad esempio quella generale per valore ex articolo 7 c.p.c. passa dai «cinquemila» ai «trentamila» euro quella per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, passa dai «ventimila» ai «cinquantamila». Ed ancora, il giudice di pace acquisirà competenza generale in materia condominiale come previsto dal nuovo numero 2 dell’articolo 7 comma 3 « per le cause in materia di condominio negli edifici, come definite ai sensi dell'articolo 71-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice civile». Ma v’è di più. Tra le altre, il giudice di pace sarà competente «purchè il valore della controversia, da determinarsi a norma dell'articolo 15, non sia superiore a trentamila euro 1 per le cause in materia di usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari 2 per le cause in materia di riordinamento della proprieta' rurale di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezione II del codice civile 3 per le cause in materia di accessione 4 per le cause in materia di superficie». Inoltre, in base al nuovo articolo 15- bis ci sarà una competenza anche in materia di esecuzione forzata «per l'espropriazione forzata di cose mobili [che non siano però insieme con un immobile, ma con competenza anche per provvedere ex articolo 513 , 518, 519, 520, 521 bis, 543 c.pc.] e' competente il giudice di pace» mentre «per la consegna e il rilascio di cose nonche' per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare e' competente il tribunale». Aumenta, infine, il valore – da «millecento» a «duemilacinquecento» perché ex articolo 113, comma 2, c.p.c. la causa debba essere decisa secondo equità. Differimento delle nuove competenze. L’entrata in vigore delle nuove competenze era stato previsto differito e scaglionato nel tempo dall’articolo 32 comma 3 a tenore del quale «Le disposizioni dell'articolo 27 entrano in vigore il 31 ottobre 2021, ad eccezione di quelle di cui al comma 1, lettera a , numero 1, lettera c , numero 2 , e al comma 3, lettera d , capoverso «articolo 60- bis », e lettera e , che entrano in vigore il 31 ottobre 2025». Ebbene, a seguito della legge di conversione del decreto Milleproroghe l’articolo 8- bis che ha origine parlamentare e da salutare positivamente differisce al 31 ottobre 2025 il termine a decorrere dal quale acquisteranno efficacia le disposizioni della riforma che prevedono l’ampliamento della competenza del giudice di pace. Ed infatti, il nuovo terzo comma dell’articolo 32 prevede ora che «Le disposizioni dell'articolo 27 entrano in vigore il 31 ottobre 2025». Processo civile telematico. Il differimento è fondamentale non foss’altro per consentire – questa la speranza – che nelle more anche il processo davanti al giudice di pace sia completamente informatizzato con il PCT. Quella completa informatizzazione deve necessariamente avvenire prima dell’ampliamento delle nuove competenze in modo tale che la vita degli avvocati possa avvantaggiarsi dei depositi telematici degli atti introduttivi, degli atti endoprocessuali nonché della piena possibilità di autenticare atti estratti dalla cancelleria telematica necessità maggiormente messa in evidenza dall’attuale fase critica legata alla gestione dell’emergenza COVID-19 . Di tutto questo il legislatore era ben consapevole dal momento che aveva già previsto al quinto comma dell’articolo 32 che «A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza deltribunale vigenti alla medesima data. Per i procedimenti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a , numero 1, lettera c , numero 2 , e comma 3, lettera d , capoverso «articolo 60- bis », e lettera e , la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre 2025». Proroga dei magistrati onorari. Infine, l’articolo 8- bis proroga al 15 agosto 2025 la disciplina transitoria relativa alle funzioni ed ai compiti dei magistrati onorari che si trovavano in servizio al momento dell’entrata in vigore della riforma.