Acquista un vano di proprietà condominiale ha diritto alla garanzia per evizione da parte del venditore.
La garanzia per evizione opera a prescindere dalla colpa del venditore o dalla buona fede dell'acquirente i suoi effetti conseguono al mero fatto obiettivo della perdita del diritto acquistato, considerato lo scopo di riequilibrare il sinallagma funzionale. E' il principio espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 20877 del 10 ottobre. Il caso. Con un contratto di compravendita le parti concordavano il trasferimento di un immobile e di un ulteriore vano che, però, in seguito risultava di proprietà condominiale. L'acquirente proponeva domanda di garanzia per evizione che, sia in primo che secondo grado, veniva rigettata. Inevitabile il ricorso per cassazione. Le motivazioni con cui i giudici di merito hanno rigettato la richiesta di garanzia per evizione consistono nel fatto che l'acquirente non avrebbe usato la dovuta diligenza nello stipulare il contratto, altrimenti si sarebbe accorto che il vano era di proprietà comune e non di proprietà esclusiva del venditore. Circostanza irrilevante, secondo il ricorrente, poiché l'evizione prescinde da qualsiasi riferimento all'uso di diligenza. La garanzia per evizione opera a prescindere da colpa del venditore e buona fede del compratore. I motivi di ricorso appaiono fondati. La S.C., infatti, ribadisce il principio pacifico in base al quale in materia di vendita la garanzia per evizione opera indipendentemente dalla sussistenza della colpa del venditore o dalla buona fede dell'acquirente gli effetti della garanzia conseguono al mero fatto obiettivo della perdita del diritto acquistato. La funzione della garanzia ripristinare l'equilibrio del sinallagma. Ciò in ragione dello scopo precipuo della garanzia in esame. Si tratta, infatti, di un rimedio apprestato dall'ordinamento per eliminare nel contratto lo squilibrio tra le attribuzioni patrimoniali determinato dall'inadempimento, seppur incolpevole, del venditore. Ed è un rimedio rafforzativo, non sostitutivo di quelli a carattere generale previsti dall'ordinamento, quali la risoluzione del contratto, la riduzione del prezzo e il risarcimento dei danni. La tutela del compratore il danno da lesione dell'interesse negativo sorge per il solo fato obiettivo della perdita del diritto. Al compratore evitto, insomma, è riconosciuto sia il danno da lesione dell'interesse positivo sia quello da lesione dell'interesse negativo. Ma mentre nel primo caso per ottenere il risarcimento l'acquirente deve provare non solo il danno ma anche la colpa del venditore, con riferimento all'interesse negativo il danno sorge in conseguenza del mero fatto obiettivo della perdita del diritto acquistato. Pertanto, ha errato la Corte territoriale nel negare la tutela all'acquirente, e in sede di rinvio si dovrà provvedere nuovamente sulla domanda di garanzia per evizione.