L’elaborazione non creativa e non autonomamente originale è un plagio

La tutela del diritto d’autore è riconosciuta se nell’opera è riscontrabile un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore.

Il caso. Nel caso affrontato dalla Corte di Cassazione - con la sentenza numero 25173/2011 depositata il 28 novembre - una casa editrice incaricava, mediante contratto con cui si riservava i diritti editoriali, un fotografo di realizzare un servizio sui luoghi della Sicilia visitati da un noto filosofo tedesco. La medesima casa editrice pubblicava, quindi, un apposito libro fotografico e scopriva, però, che l’Ente Museo italiano del noto filosofo tedesco aveva, successivamente e senza autorizzazione, inserito nel catalogo, in vendita dall’apertura della Mostra sul filosofo, le medesime fotografie sugli stessi luoghi e con brani identici ma più ampi di quelli pubblicati dalla casa editrice. Plagio o si tratta di opere già di dominio pubblico? Il caso in esame, esaminato dalla Corte di Appello di Roma 18-09-2006 numero 3917 , verte in tema di contratti di edizione, diritti d’autore e responsabilità per fatto illecito. Nella fattispecie, trattasi di individuare, alla luce degli articolo 1 della l. numero 633/1941 e d.lgs. numero 68/2003 , la tipologia di opere protette, i soggetti del diritto, l’oggetto della tutela, i limiti imponibili ai terzi. Segnatamente, necessita stabilire se la casa editrice possa essere ritenuta quale unica ed esclusiva titolare del diritto di paternità e di utilizzazione economica, con conseguente possibilità di esperire un’azione inibitoria e di risarcimento dir. 2004/48/CE nei confronti del Museo o se quest’ultimo Ente abbia titolo alla pubblicazione commerciale. Il punto è, quindi, stabilire se l’opera del Museo sia configurabile quale plagio o, viceversa, lecita avendo peraltro ad oggetto opere ritenute come già di pubblico dominio. L’individuazione dei profili del diritto d’autore la creatività. Trattasi, in altri termini, di individuare, sotto il profilo nozionistico e logico, il concetto di originalità, qualificazione e novità dell’idea. In primis , è da ricordare che il diritto d’autore su un’opera dell’ingegno si articola tra utilizzazione economica e paternità morale dell’autore. Segnatamente, gli elementi costitutivi del diritto sono il carattere creativo e la novità dell’opera e, quindi, la compiutezza espressiva. Pertanto, il giudice di merito, prima di verificare l’eventuale plagio, deve verificare, anche ex officio , se vi siano i requisiti per la protezione dei diritti invocati Cass. numero 24594/2005 in mancanza di tale indagine, non è invocabile la formazione di alcun giudicato in quanto la valutazione della relativa portata va effettuata con riferimento al dispositivo della sentenza ed alla motivazione. Per creatività non deve intendersi la creazione, l’originalità e la novità assoluta bensì la personale ed individuale espressione di un’oggettività e del contenuto ontologico della rappresentazione Trib. Roma 27-04-1981, App. Milano 24-09-1982, Cass. nnumero 8597/2003 e 3817/2010 la creatività non è, cioè, costituita dall’idea in sé l’oggetto ma dalle forme modalità della sua espressione ovvero dalla soggettività e dalla diversa espressione dell’idea nella rappresentazione contesto . La stessa idea può, cioè, essere alla base di differenti opere e, se riconoscibile la creatività soggettiva dell’autore, è attribuibile la titolarità giuridica dell’opera ed invocabile l’autonoma protezione della stessa. Se l’opera è creativa, allora merita tutela. La valutazione dell’autonoma originalità va effettuata sul modo con cui l’idea è sviluppata ovvero riguardo alla diversità degli elementi espressivi e, nella fattispecie, ai brani letterari, alle foto ed ai luoghi scelti. Va, quindi, valutata ed accertata la sussistenza del plagio o della contraffazione dell’opera all’uopo, non sono sufficienti le parziali differenze ovvero differenze di dettaglio tra le opere, per escluderne la configurabilità. Rileva, invece, se i tratti dell’opera anteriore siano riconoscibili riprodotti nel’opera successiva Cass. numero 7077/1990 . In tal senso, peraltro, non si può negare ed escludere la creatività soltanto perché l’opera anteriore consiste in idee e nozioni semplici, modeste o elementari Cass. numero 15946/2004 , ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza in materia Cass. numero 5089/2004, numero 20925/2005, numero 13249/2011 . Ergo , la tutela è riconosciuta se nell’opera è riscontrabile un atto creativo, seppure minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore. Va accertata l’originalità dell’opera e va valutata se la parziale coincidenza di testi e fotografie costituisce contraffazione. a L’opera originale e con riconoscibile apporto creativo è qualificabile come elaborazione creativa. b Si configura la violazione del contratto di esclusiva e d’autore quando l’opera è copiata integralmente o quando è contraffatta. c La coincidenza dei luoghi non può spiegare le parziali uguaglianze tra le opere edite, anzi costituisce uno degli elementi della contraffazione ex post . d L’idea del commento editoriale alle fotografie, peraltro in esclusiva, mediante uso di brani del filosofo, di cui si illustra il viaggio in Italia, è tutelabile. Infine, può dedursi che negare i diritti d’autore della casa editrice potrebbe significare negare anche l’apporto creativo dell’autore dell’opera fotografica.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 28 ottobre - 28 novembre 2011, numero 25173 Presidente Carnevale – Relatore Ragonesi Svolgimento del processo La Editrice Novecento S.r.l. a conveniva dinanzi al Tribunale di Roma la Casa di Goethe esponendo che aveva incaricato il fotografo H.F. di realizzare un servizio fotografico sui luoghi visitati da Goethe in Sicilia nell'ambito di un progetto editoriale volto a riprodurre con immagini fotografiche attuali le tappe più suggestive dei viaggi in Sicilia di illustri letterati che con accordo scritto del 3 agosto 1981 aveva convenuto con l'H. di riservarsi i diritti editoriali di venti fotografie facenti parte del servizio che aveva, poi, pubblicato il volume Goethe in Sicilia Venti Fotografie di F H. con le foto acquistate in esclusiva nel luglio 1998 che la Casa di Goethe aveva, senza autorizzazione, inserito nel catalogo in vendita dall'apertura della mostra F H. Goethe in Sicilia Fotografie le foto dell'H. ed il catalogo, inoltre, era accompagnato dai medesimi brani selezionati dall'attrice per la propria pubblicazione. Chiedeva, quindi, la declaratoria di esclusiva proprietà delle foto di cui trattasi e la paternità dell'opera Goethe in Sicilia Venti Fotografie di F H. , la inibizione alla utilizzazione delle foto e la condanna della convenuta al risarcimento del danno. Parte convenuta, costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda allegandone l'infondatezza e chiamava in giudizio H.F. , H.K. e H.L. per essere manlevata. Si costituiva il solo F H. che deduceva la propria estraneità ai fatti di causa. Il Tribunale riconosceva la proprietà delle foto in questione in capo all'attrice in forza di contratto di edizione inibendo a parte convenuta l'ulteriore uso di dette foto. Riconosceva, inoltre, l'esistenza del plagio e condannava la convenuta al pagamento di Euro 20.000,00, oltre interessi dalla domanda, a titolo risarcitorio. Avverso tale decisione, con atto notificato il 16/17 ottobre 2002, proponeva appello la Casa di Goethe chiedendo la riforma della decisione in suo favore con il rigetto delle domande. Costituitasi l'appellata chiedeva il rigetto del gravame. L'H. non si costituiva ed il giudizio proseguiva nella sua contumacia. La Corte d'appello di Roma,con sentenza 3917/06 a dichiarava inammissibile l'appello proposto contro H.F. b in parziale accoglimento dell'appello proposto contro la editrice Novecento S.r.l. rigettava la domanda di inibizione dell'uso delle foto di cui trattasi nonché quella di accertamento dell'esistenza di un plagio nel catalogo edito dalla società appellante condannava l'appellante al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della minor somma di Euro 10.000,00 oltre interessi dalla presente decisione al soddisfo c compensava tra le parti costituite le spese del grado. Avverso detta decisione ricorre per cassazione la Novecento editrice srl sulla base di tre motivi cui resiste con controricorso la Casa di Goethe che propone, altresì, ricorso incidentale articolato su due motivi cui resiste con controricorso la Novecento editrice srl. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso la ricorrente assume essersi verificato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado riguardo la nozione di originalità e qualificazione della idea della Novecento non essendo state dette statuizioni oggetto di gravame. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge in cui è incorsa la sentenza rispetto al significato di originalità e novità di cui alla legge sul diritto d'autore e deduce un vizio di motivazione in ordine alla pronuncia di esclusione del plagio. Con il terzo motivo si duole della mancata concessione dell'inibitoria da parte della sentenza impugnata. Con il primo motivo di ricorso incidentale la Casa di Goethe lamenta che erroneamente il giudice di appello non abbia dichiarato inammissibile per mancanza di specificità il primo motivo dell'appello della controparte. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'articolo 112 cpc per la quantificazione in Euro 10 mila del danno da corrispondere alla Novecento. I due ricorsi vanno preliminarmente riuniti ex articolo 335 cpc. Il primo motivo del ricorso principale è infondato. Invero la resistente ha contestato con l'atto di appello che i brani letterari dell'opera edita dalla Novecento non erano suscettibili di tutela come diritto d'autore ed ha, altresì, rilevato che quelli da essa riportati erano più ampi di quelli della ricorrente. Tali doglianze implicitamente comportano una contestazione sulla originalità dell'opera in quanto con esse si vuole sostenere che l'opera della Novecento in realtà altro non era che la mera riproposizione di brani di autori già caduti in pubblico dominio senza che vi fosse stato alcun apporto creativo da parte dell'autore dell'opera fotografica. Va comunque soggiunto che il carattere creativo e la novità dell'opera sono elementi costitutivi del diritto d'autore sull'opera dell'ingegno ne consegue che, prima ancora di verificare se un'opera possa costituire plagio di un'altra, il giudice del merito deve verificare, anche d'ufficio, se quest'ultima abbia o meno i requisiti per beneficiare della protezione richiesta, e ciò sia sotto il profilo della compiutezza espressiva, sia sotto il profilo della novità. Cass. 24594/05 . Nessun giudicato si è dunque formato sul punto. Il secondo motivo ed il terzo motivo, tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente e gli stessi si rivelano fondati. È infatti erronea l'affermazione della Corte d'appello secondo cui l'idea del commento alle foto con brani del letterato di cui si illustra il viaggio non è di per sé tutelabile e la coincidenza dei luoghi ben può spiegare le parziali uguaglianze . Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento la norma ex articolo 1 della legge numero 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'articolo 1 della Legge citata, di modo che un opera dell'ingegno riceve protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia. Cass. 5089/04 . Va osservato a tale proposito che la creatività, nell'ambito di tali opere dell'ingegno, non è costituita dall'idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende, e che in quanto tale rileva per l'ottenimento della protezione. In altri termini, a titolo di esempio, è ben possibile che opere pittoriche ritraggano lo stesso soggetto, ma le diverse modalità con cui questo viene ritratto rendono ciascuna opera frutto della creatività individuale di ciascun artista per cui ognuna è suscettibile di autonoma protezione. Analogamente, è possibile che un opera si ispiri alla trama od al contenuto di altra opera, ma la diversa espressione con cui questa viene rappresentata fa escludere la contraffazione della prima. Parimenti è possibile che un opera riprenda un particolare non significativo, secondario e minore di altra opera per trasformarlo ed inserirlo in un contesto del tutto diverso senza che in tal caso possa ritenersi sussistente alcuna contraffazione proprio perché la diversità con cui l'idea viene espressa attribuisce la titolarità della creazione ad un diverso soggetto. Nel caso di specie, l'originalità del libro fotografico va valutata non in ragione dell'idea consistita nell’illustrare brani letterari del viaggio di Goethe in Italia con foto dei luoghi descritti dallo scrittore bensì nel modo in cui detta idea è stata sviluppata e, cioè, in base ai brani letterari scelti ed alle foto utilizzate ai fini della illustrazione dei luoghi nonché nella scelta stessa dei luoghi. In tale contesto è ben possibile la pubblicazione di opere diversissime tra loro, in ragione dei vari brani letterari che possono essere scelti, dei diversi luoghi presi in esame e delle differenti foto dei luoghi stessi, ciascuna delle quali, in ragione di tale diversità di elementi espressivi, avrà una propria autonoma originalità. Al di là della erronea valutazione dei presupposti in base ai quali valutare l'originalità o meno dell'opera, la Corte d'appello ha comunque escluso l'esistenza del plagio osservando che la documentazione fotografica ancorché costituita dalle medesime foto non era del tutto coincidente e che i brani di Goethe riportati nel testo non erano sempre uguali nelle due pubblicazioni e che la coincidenza dei luoghi illustrati poteva comunque spiegare le parziali uguaglianze. Tale motivazione si base su un assunto erroneo in punto di diritto che è quello che sono sufficienti delle parziali diversità tra le opere per escludere il plagio o la contraffazione. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire sul punto che si ha violazione dell'esclusiva non solo quando l'opera è copiata integralmente riproduzione abusiva in senso stretto ma anche quando si ha contraffazione dell'opera precedente, contraffazione la quale implica delle differenze oltre che delle somiglianze. Ora, quando si tratta di valutare se c'è o no contraffazione non è determinante, per negarla, l'esistenza di differenze di dettaglio ciò che conta è se i tratti essenziali che caratterizzano l'opera anteriore sono riconoscibili nell'opera successiva Cass. 7077/90 . L'elaborazione creativa si differenzia dalla contraffazione in quanto, mentre quest'ultima consiste nella sostanziale riproduzione dell'opera originale, con differenze di mero dettaglio che sono frutto non di un apporto creativo, ma del mascheramento della contraffazione, la prima si caratterizza per un'elaborazione dell'opera originale con un riconoscibile apporto creativo. Cass. 20925/05 . Nel caso di specie, la sentenza impugnata non fornisce alcuna adeguata motivazione se le parziali difformità possano far escludere la contraffazione dell'opera. La stessa si limita infatti ad affermare,anzitutto che la coincidenza dei luoghi illustrati ben può spiegare le parziali uguaglianze , ma tale affermazione è palesemente illogica oltre che contraria al diritto poiché la coincidenza dei luoghi illustrati costituisce uno degli elementi della contraffazione e non già un dato casuale. In secondo luogo, la motivazione rileva che il brano di Goethe che accompagna le foto non è sempre uguale nelle due pubblicazioni perché in alcuni casi nel catalogo della Casa di Goethe è più ampio. Tale motivazione non rende però adeguatamente conto del fatto se tale parziale differenza nei brani, fermo restando che le foto sono implicitamente riconosciute essere le stesse, possa dar luogo alla elaborazione di un opera creativamente autonoma e non dia quindi luogo a contraffazione mancando ogni valutazione circa la rilevanza della differenza. I motivi vanno quindi accolti. Il primo motivo di ricorso incidentale è inammissibile. La Corte d'appello ha ritenuto inammissibile il primo motivo d'appello sul presupposto che lo stesso verteva su circostanze non contestate in primo grado la rispondenza delle foto utilizzate a quelle oggetto del contratto e la mancanza di specificità del motivo. Il motivo in esame si incentra solo su tale seconda ratio e non anche sulla prima che di per sé appare idonea a sorreggere la decisione, onde l'eventuale accoglimento della censura sulla mancanza di specificità non potrebbe comunque portare all'accoglimento del motivo. Il secondo motivo del ricorso incidentale resta assorbito. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio,anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione che dovrà attenersi ai criteri sovraindicati al fine di accertare la esistenza dell'originalità o meno nell'opera fotografica oggetto di causa e dovrà rivalutare se la parziale coincidenza dei testi e delle foto costituisce contraffazione o meno dell'opera edita dalla Novecento. P.Q.M. Riunisce i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo ed il terzo dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.