Con le risoluzioni del 7 dicembre 2012, numero 104/E e numero 105/E, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il pagamento del contributo unificato da utilizzare nel processo tributario. I nuovi codici tributo sono operativamente efficaci a decorrere dal 12 dicembre 2012.
A tal fine, l’Agenzia ha precisato che l’articolo 37, comma 6, del D.L. 6 luglio 2011, numero 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111, ha esteso anche al processo tributario a far data dal 7 luglio 2011 il contributo unificato disciplinato dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115. Codici tributo con F23 per l’iscrizione a ruolo. Per consentire il versamento, tramite modello F23, delle somme dovute nel processo tributario, i codici tributo da utilizzare definiti con la Risoluzione 104 sono i seguenti - 171T denominato Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario – articolo 9 del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115 - 172T denominato Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario – INTERESSI - articolo 16, comma 1 del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115 - 173T denominato Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario a seguito di invito al pagamento - articolo 248 del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115 - 174T denominato Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario – SANZIONE - articolo 16, comma 1-bis - D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115. In sede di compilazione del modello di pagamento F23, il versante avrà cura di indicare - nella sezione DATI ANAGRAFICI nel campo “4”, le generalità e il codice fiscale del proponente il ricorso ovvero il ricorso in appello nel campo “5”, le generalità del convenuto o resistente - nella sezione DATI DEL VERSAMENTO nel campo 6 codice ufficio o ente, il codice della commissione tributaria adita, desumibile dalla TABELLA DEI CODICI DEGLI ENTI DIVERSI DAGLI UFFICI FINANZIARI pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it nel campo 10 Estremi dell’atto o del documento, gli estremi dell’atto per il quale si effettua il versamento del contributo unificato nel campo 11 Codice tributo, il codice tributo. Codici tributo con F24. La Risoluzione 105, ha invece istituito i codici tributo da utilizzare nel caso in cui venga utilizzato il modello F24 - 171T denominato Riversamento da parte degli intermediari delle somme riscosse nel restante territorio nazionale a titolo di contributo unificato per il processo tributario e dei relativi interessi - 171S denominato Riversamento da parte degli intermediari delle somme riscosse nel territorio della Regione Siciliana a titolo di contributo unificato per il processo tributario e dei relativi interessi. Tali codici tributo sono indicati nella sezione Erario esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a debito versati con indicazione, quale anno di riferimento, dell’anno per cui si effettua il versamento, espresso nel formato AAAA. Codici tributo operativamente efficaci a decorrere dal 12 dicembre 2012. Per il versamento dei costi sostenuti dall’Agenzia delle entrate per l’operazione di addebito, i rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati devono effettuare il versamento utilizzando il codice tributo TABF denominato Commissioni per riversamento intermediari, da indicare esclusivamente nella sezione Erario in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a debito versati.
TP_FISCO_12Ris104ETP_FISCO_12Ris105E