Azzerata la condanna, con lieve ammenda, nei confronti di un ragazzo. Troppe le lacune motivazionali, soprattutto alla luce di un quadro probatorio che certifica un solo episodio, e peraltro senza legarlo ad alcuna motivazione precisa. Perché non ritenere credibile, allora, la semplice idea di uno scherzo compiuto da giovani?
Anche una singola telefonata o un singolo ‘messaggino’ sul cellulare – magari con l’‘aggravante’ dell’orario notturno – possono essere catalogati come molestia verso il destinatario. Ma questa teoria – confermata dalla giurisprudenza – ha bisogno di essere resa concreta con ‘prove provate’. Altrimenti l’ipotesi del semplice scherzo, seppur poco gradevole, può prendere il sopravvento Cassazione, sent. numero 45560/2012, Prima Sezione Penale, depositata oggi . Gelosia? Eppure, in Tribunale, la situazione è assolutamente negativa per il giovane finito sotto accusa per un messaggio inviato sul cellulare di una ragazza gli viene addebitato, difatti, il reato di molestia, con tanto di ammenda, seppur lievissima, appena 50 euro. A ‘pesare’ il testo e, soprattutto, secondo i giudici, la «petulanza» – per «aver ripetutamente inviato messaggi» – e il «biasimevole motivo», ossia «gelosia e volontà di infliggere» alla ragazza «una punizione per aver interrotto la relazione sentimentale». O semplice scherzo? Ma la ricostruzione della vicenda è, secondo il ragazzo, assolutamente fantasiosa. Soprattutto perché i giudici avrebbero ignorato le parole di diversi testimoni, che hanno «escluso qualsiasi intento biasimevole e qualsiasi volontà di molestare», e le parole della ragazza, che ha escluso l’ipotesi della gelosia «perché mai intessuto un rapporto sentimentale» col presunto molestatore telefonico. A rendere ancora più chiaro il quadro, sempre secondo il ragazzo, il fatto che, alla luce degli accertamenti sulle telefonate, gli è stato addebitato effettivamente solo l’invio di un messaggio, da considerare come un semplice scherzo. Ebbene, di fronte a tali osservazioni, i giudici di Cassazione debbono riconoscere le lacune presenti nelle motivazioni della decisione assunta in Tribunale. Ad esempio, è acclarato che vi è la «prova certa di un solo messaggio», mentre altre telefonate, indirizzate alla ragazza e partite da cabine telefoniche, non sono attribuibili all’autore del messaggio ‘incriminato’ E, allo stesso tempo, sottolineano i giudici, non si comprende bene perché quel singolo messaggio sia stato ritenuto «ingiurioso» e non, piuttosto, un semplice gioco, tipico di «giovani in vena di scherzi» anche tenendo presente che finanche l’ipotesi della gelosia è venuta meno, smentita direttamente dalla ragazza. Alla luce di tali ‘buchi neri’, è consequenziale l’accoglimento del ricorso proposto dal ragazzo la questione viene quindi riaffidata ai giudici del Tribunale.
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 25 ottobre – 21 novembre 2012, numero 45560 Presidente Giordano – Relatore Bonito Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza del 28 febbraio 2011 il Tribunale di Lecce, nella sezione distaccata di Maglie, condannava B.N. alla pena di euro 50,00 di ammenda perché riconosciuto colpevole della contravvenzione di cui all’articolo 660 c.p., per aver ripetutamente inviato sms sull’utenza cellulare di S.M.A. arrecandole molestie per petulanza e altro biasimevole motivo costituito dalla gelosia e dalla volontà di infliggerle una punizione per aver interrotto la relazione sentimentale con l’imputato. A sostegno della decisione il Tribunale osservava che la condotta dell’imputato è stata caratterizzata da petulanza ed era volta a sgradevolmente interferire nella sfera di libertà della parte lesa con la evidente volontà di interferire nella sfera di libertà della parte civile. 2. Ricorre per cassazione avverso la sentenza di prime cure l’imputato, assistito dal difensore di fiducia, sviluppando due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente violazione dell’articolo 660 c.p. e difetto di motivazione sul punto, lamentando che il Tribunale non avrebbe considerato gli esiti dell’istruttoria dibattimentale, caratterizzata dall’ascolto di quattro testimoni, tra cui la querelante, e dall’ascolto dello stesso imputato che le prove testimoniali avrebbero escluso qualsiasi intento biasimevole e qualsiasi volontà di molestare la parte offesa che la stessa p.I. avrebbe escluso un intento mosso da gelosia perché mai intessuto né da alcuno cercato un rapporto sentimentale con l’imputato che gli accertamenti sulle telefonate hanno consentito di riferire all’imputato un solo messaggio sms e nulla più che tale messaggio è stato inviato ioci causa come confermato dai testi escussi presenti al momento del suo invio. 2.2. Col secondo motivo denuncia ancora la difesa ricorrente difetto di motivazione a sostegno della condanna, sul rilievo che il Tribunale non avrebbe valutato l’unicità della condotta, che avrebbe motivato la molestia con frasi di stile avulse dalle acquisizioni processuali e che non avrebbe considerato l’irrilevanza penale dello strumento del messaggio telefonico sms . 3. Con memoria difensiva la parte civile insiste, da parte sua, per la inammissibilità dell’impugnazione di legittimità perché illustrati motivi già proposti al giudice di merito e da questi puntualmente confutati. 4. Il ricorso è fondato. 4.1. Osserva la Corte, contestualmente valutando entrambi i motivi in quanto sostanzialmente illustrativi di omissioni motivazionali, che gli argomenti utilizzati dal giudicante a sostegno della decisione di condanna si appalesano sintetici, apodittici e del tutto eccentrici rispetto alle ricche acquisizioni processuali delle quali non ha tenuto minimamente conto. La motivazione in esame si riduce a quanto segue “diversa è la valutazione della condotta dell’imputato in riferimento all’articolo 660 c.p., condotta che è certamente configgente con la norma di previsione ed intimidatrice in quanto caratterizzata da petulanza la quale deve intendersi, come nel caso de quo, come agire pressante, indiscreto e pertinente, di insistenza eccessiva e perciò fastidiosa, di arrogante invadenza e di intromissione continua ed inopportuna che sgradevolmente ha interferito nella sfera di libertà e della quiete della S. Si vuoi dire che sotto il profilo soggettivo è evidente la volontà della condotta e la direzione della volontà del B. verso il fine specifico di interferire inopportunamente nella sfera di libertà della parte civile ritualmente costituita”. 4.2. Orbene, tanto premesso, va in primo luogo osservato che rispetto alla contestazione di reato il processo ha acquisito la prova certa non già di plurime telefonate, bensì di un solo sms, quello inviato il 6.4.2008, alle ore 0,25 nel quale era scritto “non girare troppo sotto Ettore, se no poi ti distrai, sbandi e muori”. Il tribunale non ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto molesto un messaggio come quello indicato, nonostante sia stata acquisita prova certa dell’assenza delle motivazioni della petulanza contestate con la rubrica, nonché per quali ragioni non ha escluso la riferibilità degli altri contatti telefonici imputati al B. nonostante il m.llo dei CC. abbia testimoniato nel senso di escludere accertamenti a carico dell’imputato per le altre telefonate partite da cabine telefoniche, non si sa da chi eseguite. Secondo lezione giurisprudenziale di questa Corte l’invio di messaggi SMS può integrare la contravvenzione di molestie con il mezzo del telefono, purché detti messaggi siano di contenuto ingiurioso Cass Sez. 1, 22/02/2011, numero 10983 , ma nel caso di specie il Tribunale non ha spiegato le ragioni per le quali il messaggio inviato il 6.4.2008, l’unico, giova ribadirlo, del quale il processo ha provato con certezza la riferibilità all’imputato, abbia contenuto ingiurioso e non sia viceversa un messaggio inviato per gioco da giovani in vena di scherzi, come pure accreditato dalle testimonianze acquisite al processo. Non ignora certo la Corte che il reato di molestia o disturbo alle persone non ha natura di reato necessariamente abituale, sicché può essere realizzato anche con una sola azione Cass., Sez. VI, 23/11/2010, numero 43439 ovvero con una sola telefonata effettuata dopo la mezzanotte Cass., Sez. I, 12/11/2009, numero 36 ma di questo occorre dare esaustiva motivazione, nel caso in esame del tutto omessa, anche con riferimento alla finalità di petulanza o di altro biasimevole motivo Cass., Sez. I, 26/04/2006, numero 16215 nella fattispecie indicati - nella contestazione di reato - nella gelosia, viceversa esclusa come soltanto astrattamente possibile dalle stesse dichiarazioni della parte civile. 5. Alla stregua delle esposte considerazioni la sentenza impugnata merita di essere cassata con rinvio al giudice territoriale affinché, in piena libertà di giudizio, rivaluti il quadro probatorio acquisito al processo, di poi da esso deducendo, con coerenza logica, le ragioni della decisione, sia in ordine alla configurabilità del reato contestato, sia circa la colpevolezza dell’imputato. P.Q.M. La Corte, annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce.