L’avvocato non vuole quel cliente: l’importante è che lo sappia il giudice

La rinuncia al mandato da parte del difensore opera immediatamente. E il giudice, senza che abbia rilevanza l'avvenuta comunicazione alla parte, nomina un difensore d’ufficio.

La fattispecie. Accertamento della nullità dell’ordine di esecuzione emesso nei confronti di un condannato, questa la richiesta rigettata sia dal Tribunale di Napoli che dalla Corte d’appello. Secondo il difensore, il condannato non sarebbe mai stato informato dell’inizio e della prosecuzione del processo penale a suo carico, in quanto tutte le comunicazioni del processo erano state effettuate ad un difensore di ufficio nominatogli a seguito della rinuncia al mandato di quello di fiducia. La rinuncia è stata inviata con lettera non raccomandata ad un indirizzo sbagliato. Il fatto è che la stessa rinuncia sarebbe da ritenersi invalida o inefficace non avendo il legale dato regolare comunicazione a colui che l’aveva nominato. Insomma anche il ricorso per cassazione si fonda sul disposto dell’articolo 107 c.p.p., secondo cui il difensore è obbligato a comunicare la rinuncia al mandato oltre che all’autorità procedente anche a colui che lo ha nominato. Nel caso di specie - sottolinea la S.C. – è stato lo stesso ricorrente a precisare in ricorso che il difensore di fiducia aveva depositato presso la cancelleria del giudice procedente copia della lettera di rinuncia all’incarico inviata al proprio assistito. Nessun obbligo di comunicazione alla parte. La norma citata nel ricorso, inoltre, «non prevede che il giudice verifichi la effettiva regolarità della comunicazione inviata dal professionista al cliente». Proprio la Cassazione ha avuto modo di affermare che «la rinuncia al mandato da parte del difensore opera immediatamente, con conseguente obbligo del giudice, cui sia pervenuta la notizia, di provvedere alla nomina di un difensore d’ufficio senza che abbia rilevanza la comunicazione alla parte» Cass., numero 8099/2010 . Il ricorrente, visto il rigetto del ricorso, viene anche condannato al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 19 luglio – 27 agosto 2012, numero 33298 Presidente Chieffi – Relatore Cavallo Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza deliberata il 15 dicembre 2011, ha rigettato l'incidente di esecuzione proposto dal difensore di P.D. , di accertamento della nullità dell'ordine di esecuzione emesso nei confronti del predetto a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna pronunciata dall'adito tribunale nella contumacia del predetto imputato, il 29 settembre 2011, confermata dalla Corte di Appello con sentenza divenuta irrevocabile il 20 novembre 2007. 1.1 A confutazione delle deduzioni svolte dal difensore del P. , la cui istanza ex articolo 670 cod. proc. penumero si fondava sull'assunto che il condannato non sarebbe mai stato informato dell'inizio e della prosecuzione del processo penale a suo carico, in quanto tutte le comunicazioni del processo salvo per altro l'ordine di esecuzione erano state effettuate ad un difensore di ufficio nominatogli a seguito della rinuncia al mandato di quello di fiducia atto da ritenersi invalido o inefficace non avendo il difensore dato regolare comunicazione della rinuncia a colui che l'aveva nominato essendo stato inspiegabilmente l'atto di rinuncia inviato, con lettera non raccomandata, ad un indirizzo in cui il P. non aveva mai abitato , il giudice dell'esecuzione obiettava che gli atti processuali - e quindi anche l'estratto contumaciale che specificamente rileva in questa sede - risultavano invece regolarmente comunicati al difensore d'ufficio nominato a seguito della rinuncia del difensore di fiducia, dovendo escludersi che esistesse un obbligo del giudice di verificare il rispetto dell'obbligo di comunicazione al cliente della rinuncia al mandato e l'effettiva conoscenza dell'evento da parte di questi, tali eventi assumendo rilevanza solo sul piano deontologico e disciplinare. 2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del P. , chiedendone l'annullamento, in quanto illegittima per violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto, prevedendo l'articolo 107 cod. proc. penumero un obbligo per il difensore di dare comunicazione della rinuncia al mandato oltre che all'autorità procedente anche a colui che lo ha nominato, nel caso in esame la rinuncia del difensore di fiducia nominato dal P. doveva ritenersi inefficace e conseguentemente tutte le comunicazioni effettuate presso il difensore d'ufficio nominato in sostituzione dello stesso dovevano ritenersi nulle. Considerato in diritto 1. L'impugnazione proposta nell'interesse del P. è infondata. Ed invero anche volendo accedere alla tesi secondo cui la comunicazione all'assistito e all'autorità procedente sia un requisito di validità della rinuncia, nel caso in esame occorre considerare, tuttavia, che è lo stesso ricorrente a precisare in ricorso che il difensore di fiducia nominato dal P. aveva depositato presso la cancelleria del giudice procedente copia della lettera di rinuncia all'Incarico inviata al proprio assistito, salvo poi precisare, attraverso deduzioni però non verificabili, che l'indirizzo a cui la lettera di rinuncia al mandato sarebbe stata spedita, non corrispondeva al luogo di residenza anagrafica del cliente e non aveva con lo stesso alcuna effettiva relazione. Ciò posto, deve qui ribadirsi, come già rilevato dal giudice dell'esecuzione, che la norma che si assume violata, l'articolo 107 cod. proc. penumero , non prevede in effetti che il giudice, informato della rinuncia, verifichi la effettiva regolarità della comunicazione inviata dal professionista al cliente, avendo al contrario questa Corte affermato che “la rinuncia al mandato da parte del difensore opera immediatamente, con conseguente obbligo del giudice, cui sia pervenuta la notizia, di provvedere alla nomina di un difensore d'ufficio senza che abbia rilevanza la comunicazione alla parte” Sez. 1, numero 8099 del 04/02/2010 - dep. 01/03/2010, Sbandi, Rv. 246238 , precisando, finanche, che impregiudicati sul plano deontologico gli obblighi per l'avvocato di dare comunicazione al cliente, tuttavia, con riferimento al procedimento penale, non è previsto l'obbligo di previa comunicazione alla parte, non operando il disposto del l'articolo 85 cod. proc. civ., secondo cui non producono effetto la revoca o la rinuncia alla procura, sino a quando il difensore non sia sostituito dall'interessato in tal senso Sez. 5, numero 31399 del 27/04/2004 - dep. 16/07/2004, Panariti, Rv. 229969 . Né vale invocare da parte della pur diligente difesa del P. il difforme contenuto di altra decisione di questa Corte - la sentenza numero 39857 del 2010 - riferendosi la stessa ad una fattispecie significativamente diversa, in cui si sollecitava non già una declaratoria di inefficacia del titolo esecutivo ma la restituzione nel termine per impugnare, per il cui accoglimento rileva l'effettiva conoscenza della condanna da parte dell'imputato contumace, istanza ex articolo 175 cod. proc. penumero che non risulta, però, proposta nel presente giudizio. 2. Ai rigetto del ricorso consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.