Va concesso il visto di ingresso per il ricongiungimento col fratello malato

Unico riferimento da tener presente sono le gravi condizioni di salute dell'uomo. La scelta di far arrivare in Italia prima i genitori non può essere strumento per bypassare la norma.

Emigra in Italia, ottiene la cittadinanza, poi 'accoglie' i genitori. Solo a distanza di tempo richiede il visto di ingresso in Italia per il fratello affetto da una malattia cronica invalidante , sempre per ricongiungimento familiare. Ma un giudice italiano glielo nega, affermando che la situazione di abbandono del fratello era stata provocata proprio dalla scelta di far arrivare in Italia solo madre e padre, e che quindi la tutela, prevista dalla legge, per gravi motivi di salute non abbia ragione di concretizzarsi in questo caso.A rimettere le cose a posto è la Cassazione sentenza numero 18384, prima sezione civile, depositata ieri , annullando la sentenza emessa in Appello.Ragioni di salute e rapporti di famiglia. La richiesta del visto di ingresso in favore del fratello, avanzata da una donna, viene contrastata dal Ministero degli Affari Esteri. E la posizione del Ministero trova, a sorpresa, la valutazione positiva della Corte d'Appello.Da un lato, affermano i giudici, la richiesta può essere legata alla situazione di abbandono del fratello, affetto da malattia cronica invalidante , ma queste condizioni, sostengono dall'altro lato, sono legate a scelte consapevoli e volontarie della sorella quindi, siffatta situazione non merita tutela da parte dell'ordinamento giuridico . Cioè, le scelte - opinabili - della donna 'cancellano' la previsione di legge, ovvero che, nell'ambito del diritto dei cittadini dell'Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, si agevoli l'ingresso dei familiari qualsiasi cittadinanza essi abbiano , soprattutto se, come in questo caso, è richiesto per gravi motivi di salute e per la necessità di un'assistenza diretta.Per la Corte d'Appello, in sostanza, i rapporti di famiglia e i relativi presunti effetti sono prevalenti sulla norma!Ubi maior Scontato il ricorso in Cassazione da parte della donna. E scontata anche la domanda che viene posta ai giudici di piazza Cavour. Sinteticamente, viene chiesto se la norma d. lgs. numero 30/2007 richieda, ai fini dell'applicazione, che venga accertato che il soggetto richiedente il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare non abbia determinato o concorso a determinare la situazione che impone che il cittadino dell'Unione assista personalmente il familiare che versi in gravi condizioni di salute .Risposte? Solo una. Chiarissima. Dal Palazzaccio, difatti, affermano che la norma in questione deve rispettare i soli requisiti previsti, requisiti che vengono riconosciuti, in questa specifica vicenda, ma che erroneamente sono stati ritenuti neutralizzati da un precedente comportamento della cittadina italiana, non contemplato dalla norma .Ubi maior, minor cessat, affermavano i latini. In questo caso, maior è sicuramente il decreto legislativo numero 30 del 2007.Conseguenze? Ricorso accolto, e provvedimento della Corte d'Appello annullato. E proprio la Corte d'Appello dovrà nuovamente affrontare la questione, alla luce dei chiari riferimenti forniti dalla Cassazione