In caso di prosecuzione volontaria dell’attività lavorativa, non muta l’importo della retribuzione pensionabile, che resta quello del tempo in cui, senza l’esercizio dell’opzione, sarebbe cessato automaticamente il rapporto di lavoro come effetto del compimento dell’età per il pensionamento di vecchiaia da parte dell’assicurato.
Lo ha confermato la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, con la sentenza numero 10421, depositata il 6 maggio 2013. Ha diritto alla maggiorazione del 2,5% chi continua a lavorare dopo aver raggiunto la massima anzianità contributiva . La fattispecie che ha dato origine alla pronuncia in commento ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, della legge numero 407/1990 attraverso questo provvedimento, il legislatore ha consentito, per la prima volta, agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria di continuare a prestare la loro opera fino al compimento del 62° anno di età limite successivamente elevato a 65 anni , nonostante il raggiungimento dell’anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti. Gli effetti sul piano giuridico ed economico dell’esercizio dell’opzione consistono nel diritto, a domanda, ad una maggiorazione del trattamento pensionistico di importo pari alla misura del supplemento di pensione di cui all’articolo 7, l. numero 155/1981, in relazione al periodo di continuazione della prestazione della loro opera. Questa maggiorazione si somma alla pensione e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza della maggiorazione stessa articolo 6, comma 6, l. numero 407/1990 cit. . La maggiorazione è dell’1% per chi continua a lavorare oltre l’età pensionabile, ma senza aver raggiunto la contribuzione massima. Successivamente, il legislatore ha disciplinato gli effetti dell’opzione esercitata dagli assicurati che non avessero ancora raggiunto l’anzianità contributiva massima utile nei singoli ordinamenti previdenziali, prevedendo l’attribuzione di incentivi consistenti, fino al raggiungimento della suddetta anzianità, nell’incremento dell’1% ovvero dello 0,5%, a seconda dei casi della percentuale annua di commisurazione alla retribuzione della pensione, e, per gli anni successivi, nella maggiorazione del trattamento pensionistico del 2,5% articolo 1, comma 3, d.lgs. numero 503/1992 . Ne consegue che al lavoratore, il quale ha proseguito l’attività lavorativa oltre l’età pensionabile, ma senza aver ancora raggiunto la contribuzione massima, non spetta, per il periodo antecedente alla maturazione di tale contribuzione, il supplemento di pensione di cui all’articolo 6, co. 6, l. numero 407/1990 cit. previsto solo in caso di superamento della massima anzianità contributiva , ma solamente l’aumento del punto percentuale di cui all’articolo 1, comma 3, d.lgs. numero 503/1992, senza che ciò determini alcuna disparità di trattamento tra lavoratori subordinati, se non quella, legittima, dovuta all’applicazione del principio tempus regit actum Cass. numero 3765/2008 . La pensione va calcolata al momento in cui è esercitata l’opzione. La pronuncia in commento ribadisce che i summenzionati incentivi non possono essere riconosciuti prendendo a riferimento, ai fini della determinazione della pensione, la retribuzione soggetta a contribuzione effettivamente percepita nell’ultimo semestre di prosecuzione dell’attività lavorativa precedente il raggiungimento della massima anzianità contributiva utile, e neppure procedendo alla rivalutazione della retribuzione maturata al tempo in cui il lavoratore ha esercitato l’opzione. Viceversa, i meccanismi di incentivazione alla prosecuzione del rapporto di lavoro presuppongono che debba prendersi a riferimento, per il calcolo della pensione, la retribuzione maturata al momento di esercizio dell’opzione. Quando, infatti, il legislatore consente il prolungamento del rapporto di lavoro a seguito dell’esercizio di opzioni per le quali appresta benefici consistenti in una maggiorazione del trattamento pensionistico ovvero in un incremento della percentuale annua di commisurazione alla retribuzione del trattamento medesimo, i contributi maturati nel periodo di svolgimento dell’attività lavorativa successivo all’opzione vanno a “finanziare” tali benefici, che vengono erogati utilizzando, appunto, il relativo maggiore apporto altrimenti non avrebbero copertura , mentre non muta l’importo della retribuzione pensionabile, che resta quello del tempo in cui, senza l’esercizio dell’opzione, sarebbe cessato automaticamente il rapporto di lavoro come effetto del compimento dell’età per il pensionamento di vecchiaia da parte dell’assicurato Cass. numero 15052/2009 . Altrimenti ragionando – continua la Suprema Corte – si avrebbe che i ripetuti incentivi garantiti dalla legge agli iscritti che esercitino l’opzione, pur avendo già raggiunto la massima anzianità contributiva utile nella gestione previdenziale di appartenenza, andrebbero ad incrementare un trattamento pensionistico calcolato con le stesse modalità previste per i lavoratori in normale attività di servizio, con non giustificabile vantaggio dei primi rispetto ai secondi.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 13 marzo - 6 maggio 2013, numero 10421 Presidente Stile – Relatore D’Antonio Svolgimento del processo Con sentenza depositata il 14/12/2007 la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di condanna dell'INPS a pagare a favore di D M. Euro 17.113,89 ed a favore di R B. Euro 21.063,85 riconoscendo loro, posti in quiescenza a partire dal 1/1/1994 dopo aver optato per la prosecuzione dell'attività lavorativa, il diritto a fruire della maggiorazione del 2,5% per ogni anno di anzianità contributiva maturata rispettivamente per il primo dopo il compimento del 60^ anno e per il secondo dopo il raggiungimento dei 36 anni di anzianità contributiva. La Corte territoriale, ritenuto che i ricorrenti dovessero ritenersi assoggettati ab origine considerando cioè unitariamente il lavoro presso l'azienda statale e poi presso la società privatizzata alla disciplina del trattamento sostitutivo garantito dal Fondo Telefonici, ha osservato che era infondata la tesi dell'Istituto secondo cui l'articolo 6 della L. numero 407/1990 e l'articolo 1 del dlgs numero 503/1992 avevano soltanto garantito la prosecuzione dell'attività lavorativa fino a 62 anni, portati a 65 anni con il dlgs numero 503, ed assicurato agli optanti un trattamento pensionistico non inferiore a quello che avrebbero ottenuto ove la prestazione fosse stata liquidata al compimento dell'età pensionabile ed al conseguimento della massima anzianità contributiva. La Corte ha rilevato che invece l'intenzione del legislatore era proprio quella di assegnare agli optanti una maggiorazione da sommarsi alla pensione. Avverso la sentenza propone ricorso in Cassazione l'INPS formulando un unico articolato motivo. Si costituiscono il M. ed il B. depositando controricorso. L'INPS ha depositato memoria ex articolo 378 cpc. Motivi della decisione Deve, primo luogo, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di tardività del ricorso in Cassazione. La sentenza della Corte d'Appello, così come riferito dagli stessi controricorrenti, è stata notificata in data 21/1/2008 ed il ricorso in Cassazione è stato notificato a mezzo del servizio postale con atto spedito in data 21/3/2008 passato per la notifica il giorno precedente e dunque al sessantesimo giorno. Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 6 della legge numero 407 del 1990 articolo 360 numero 3 cpc . Censura l'affermazione della Corte territoriale secondo la quale il legislatore esplicitamente assegna agli optanti una maggiorazione che si somma alla pensione riconoscendo, pertanto, agli stessi il diritto a percepire detta maggiorazione. Osserva che ai due ricorrenti l'Istituto aveva riconosciuto la pensione con decorrenza dal 1 gennaio 1994, calcolata ai sensi dell'articolo 20 della legge numero 1450 del 1956 sulla base della contribuzione versata fino al dicembre 1993, comprensiva dunque degli anni di prosecuzione dell'attività lavorativa oltre il compimento dell'età pensionabile e pertanto computata sulla base anche delle ultime retribuzioni pensionabili più alte rispetto a quelle relative all'anno nel quale,compiuti sessant'anni, era iniziata la prosecuzione dell'attività lavorativa. Secondo l'Istituto il trattamento pensionistico spettante a chi abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 6, comma 1, della citata legge n 407 del 1990 consiste in quello più favorevole tra quello calcolato considerando quale contribuzione utile quella versata fino al momento della decorrenza della pensione tenuto conto, cioè, della retribuzione pensionabile maturata successivamente all'opzione e quello consistente, secondo quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo 6 della L. n 407 del 1990, dalla somma della pensione calcolata al momento in cui è iniziato il periodo di prosecuzione dell'attività lavorativa con una maggiorazione pari alla misura del supplemento di pensione di cui all'articolo 7 della L. n 155 del 1981. Osserva che la ratio dell'istituto in esame è quella di consentire la prosecuzione dell'attività lavorativa con tutte le reciproche obbligazioni delle parti, preoccupandosi comunque di attribuire un trattamento previdenziale che non subisca alcun deterioramento per effetto del prolungamento dell'attività lavorativa e che la diversa interpretazione accolta dalla corte d'appello, secondo cui il dato testuale esplicitamente assegna agli optanti una maggiorazione che si somma alla pensione, non spiega per quale ragione sia previsto che il diritto alla maggiorazione è esercitabile a domanda traducendosi sempre in un vantaggio, secondo la tesi dei ricorrenti, non vi sarebbe alcuna valutazione da compiere e dovrebbe essere sempre attribuito automaticamente. Le censure sono infondate. L'Inps afferma che la maggiorazione di cui alla L. numero 407/1990 articolo 6, costituisce solo garanzia eventuale e non diritto spettante a sé come affermato dai controricorrenti in caso di opzione per la prosecuzione dell'attività lavorativa. Deve precisarsi, in primo luogo, che,contrariamente a quanto affermato dai controricorrenti, l’esame della Corte d'Appello non è limitato all'accertamento se i due pensionati avessero o meno maturato presso il Fondo Telefonici l'anzianità minima necessaria stabilita per l'applicazione del meccanismo di favore in caso di opzione per la permanenza in servizio dopo il 60^ anno di età o dopo il raggiungimento della massima anzianità contributiva. Ciò emerge, infatti, dall'esposizione dei motivi di appello nonché dalla stessa motivazione della sentenza nella quale è espressamente contestata la tesi dell'Istituto ed è affermato invece che il dato testuale mostra tutt'altra intenzione del legislatore . Nel merito la tesi dell'Istituto non può trovare accoglimento dovendosi escludere che la maggiorazione di cui è causa sia solo eventualmente dovuta. Deve richiamarsi la disciplina regolatrice della materia e in particolare la L.numero 407/1990 articolo 6 comma 1, la quale - per la prima volta - aveva consentito agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria A.G.O. e alle gestioni sostitutive, esonerative o esclusive della medesima, di continuare a prestare la loro opera lavorativa fino al compimento del 62 anno di età, nonostante il già avvenuto raggiungimento dell'anzianità contributiva massima utile prevista nei singoli ordinamenti. Gli effetti sul piano giuridico economico dell'esercizio dell'opzione consistevano, secondo la testuale previsione della stessa L. numero 407 del 1990, articolo 6, comma 6 nel diritto, a domanda, ad una maggiorazione del trattamento pensionistico di importo pari alla misura del supplemento di pensione di cui alla L. 23 aprile 1981, numero 155, articolo 7, in relazione al periodo di continuazione della prestazione della loro opera questa maggiorazione continua la disposizione citata si somma alla pensione e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza della maggiorazione stessa . Successivamente il legislatore è intervenuto con il D.Lgs. 30 dicembre 1992 numero 503, il quale, nella disposizione di cui all'articolo 1 - applicabile anche alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive ai sensi del successivo articolo 5 commi 1 e 4 , ha elevato, da 62 a 65 anni, il limite di età previsto per la prosecuzione del rapporto di lavoro a seguito dell'opzione esercitata ai sensi della L. numero 407 del 1990, articolo 6, comma 2 ed ha, altresì, disciplinato - ma in questo caso limitatamente alle opzioni esercitate ai sensi della L. numero 903 del 1977, articolo 4 e della L. numero 54 del 1982, articolo 4 e, dunque, dagli assicurati che non avessero ancora raggiunto l'anzianità contributiva massima utile nei singoli ordinamenti previdenziali - gli effetti di tali opzioni, prevedendo comma 3 l'attribuzione di incentivi consistenti - fino al raggiungimento della suddetta anzianità - nell'incremento di un punto o di mezzo punto a seconda dei casi della percentuale annua di commisurazione alla retribuzione della pensione e, per gli anni successivi, nella maggiorazione del trattamento pensionistico di cui all'articolo 6, comma 6, della L. numero 407 del 1990. Ne consegue che al lavoratore, il quale ha proseguito l'attività lavorativa oltre l'età pensionabile, ma senza ancora aver raggiunto la contribuzione massima,non spetta, per il periodo antecedente alla maturazione di tale contribuzione, il supplemento di pensione di cui alla L. numero 407 del 1990, articolo 6, comma 6, previsto solo in caso di superamento della massima anzianità contributiva , ma solamente l'aumento del punto percentuale di cui allo stesso D.Lgs. numero 503 del 1992, articolo 1, comma 3, senza che ciò determini alcuna disparità di trattamento tra lavoratori subordinati, se non quella, legittima, dovuta al tempus regit actum Cass. sent. numero 3765/2008 . In conclusione, pertanto, non ha fondamento normativo la tesi dell'Istituto secondo il quale la maggiorazione richiesta dai ricorrenti è dovuta soltanto nel caso in cui operando il calcolo della pensione sulla base della retribuzione al momento in cui l'interessato sarebbe andato in quiescenza,ove non avesse esercitato l'opzione alla prosecuzione del lavoro, sommata alla maggiorazione di cui al 6 comma dell'articolo 6 della L. numero 407/1990, questa risulti superiore a quella calcolata sulla base della retribuzione pensionabile al momento dell'effettivo collocamento in quiescenza. La maggiorazione spetta, allorché sussistono le condizioni come sopra specificate. La circostanza che il beneficio di cui è causa è riconosciuto a domanda non costituisce argomento a favore della tesi dell'Istituto atteso che anche alto trattamenti previdenziali la stessa pensione di vecchiaia sono riconosciuti a domanda. Deve precisarsi, altresì,che i suddetti incentivi devono essere liquidati prendendo a riferimento, ai fini della determinazione della pensione, la retribuzione maturata al momento di esercizio dell'opzione. Questa Corte ha affermato, a riguardo, cfr. Cass. numero 15052/2009 che Tutti questi incentivi, peraltro, non possono essere riconosciuti , , prendendo a riferimento, ai fini della determinazione della pensione, la retribuzione - soggetta a contribuzione - da esso effettivamente percepita nell'ultimo semestre di prosecuzione dell'attività lavorativa precedente il raggiungimento della massima anzianità contributiva utile e neppure procedendo alla rivalutazione, ai sensi e nei termini di cui del D.Lgs. numero 503 del 1992, articolo 3, comma 5, e articolo 7, comma 4, della retribuzione maturata al tempo 28 febbraio 1995 in cui ebbe ad esercitare l'opzione . Viceversa i meccanismi di incentivazione alla prosecuzione del rapporto di lavoro apprestati nelle disposizioni di legge che danno regola alla situazione controversa, presuppongono che debba prendersi a riferimento, per il calcolo della pensione, la retribuzione maturata al momento di esercizio dell'opzione Quando, infatti, il legislatore consente il prolungamento del rapporto di lavoro a seguito dell'esercizio di opzioni per le quali appresta come per quelle previste dalla L. numero 407 del 1990, articolo 6, - utilizzata dall'odierno ricorrente - ovvero per quelle disciplinate dal D.Lgs. numero 503 del 1992, articolo 1, comma 3 benefici consistenti in una maggiorazione del trattamento pensionistico assimilabile al supplemento di cui alla L. numero 155 del 1981, articolo 7, ovvero in un incremento della percentuale annua di commisurazione alla retribuzione del trattamento medesimo, i contributi maturati nel periodo di svolgimento dell'attività lavorativa successivo all'opzione vanno a finanziare tali benefici, che vengono erogati utilizzando, appunto, il relativo maggiore apporto altrimenti non avrebbero copertura , mentre non muta l'importo della retribuzione pensionabile, che resta quello del tempo in cui, senza l'esercizio dell'opzione, sarebbe cessato automaticamente il rapporto di lavoro come effetto del compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia da parte dell'assicurato. Altrimenti ragionando si avrebbe che i ripetuti incentivi garantiti dalla legge agli iscritti che esercitino l'opzione pur avendo già raggiunto la massima anzianità contributiva utile nella gestione previdenziale di appartenenza, andrebbero ad incrementare un trattamento pensionistico calcolato con le stesse modalità previste per i lavoratori in normale attività di servizio . con non giustificabile vantaggio dei primi rispetto ai secondi . Nella fattispecie in esame la pronuncia della Corte è limitata all'accertamento del diritto degli optanti alla maggiorazione a prescindere dalle modalità di calcolo della retribuzione pensionabile, questione che, peraltro, non risulta esaminata dalla Corte di merito. Il ricorso dell'Inps, del resto, sul punto difetta di autosufficienza non avendo l'Istituto previdenziale esposto quali modalità di calcolo sono state applicate dal CTU, cui la Corte ha mostrato di aderire. Né l'Istituto ha mai chiesto, anche se solo in via subordinata, che fosse riconosciuto il diritto degli optanti alla maggiorazione sia pure applicata su una diversa retribuzione pensionabile. Per le premesse considerazioni il ricorso va respinto con condanna dell'Istituto soccombente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna l'Inps a pagare le spese processuali liquidate in Euro 50,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.