La costituzione in giudizio dell’appellante mediante deposito in cancelleria della nota d’iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo contenente la copia – e non l’originale - dell’atto di impugnazione notificato alla controparte costituisce una mera irregolarità rispetto alla modalità stabilita dalla legge.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 19901/15, depositata il 6 ottobre. Il caso. Il giudice di pace, decidendo sulla domanda di risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale occorso tra il motociclo dell’attore ed un altro motociclo appartenente al Ministero della Difesa, aveva applicato la presunzione di parti responsabilità e liquidato i rispettivi danni, compensando le spese di giudizio. La sentenza veniva appellata dal Ministero della Difesa, ma il tribunale dichiarava improcedibile l’appello, sul presupposto che, essendo avvenuta l’iscrizione a ruolo del gravame a mezzo della c.d. velina, priva della notifica alle controparti, l’impugnazione doveva essere considerata improcedibile ai sensi dell’articolo 348 c.p.c Per la cassazione di tale pronuncia, ricorre il Ministero della Difesa, lamentando che l’orientamento giurisprudenziale richiamato dal tribunale di merito a fondamento della propria decisione sarebbe in contrasto con la giurisprudenza successiva – e non solo – che ha affermato principi opposti, stabilendo che se la causa viene iscritta a ruolo mediante velina i controlli sulla regolarità degli atti saranno compiuti dal cancellerie nel momento dell’inserimento dell’originale dell’atto nel fascicolo, di talché nessuna illegittimità deriva in primo grado e nessuna improcedibilità in appello, in caso di costituzione col deposito della velina. L’iscrizione tramite velina è una mera irregolarità. Sul punto, gli Ermellini hanno precisato che la tesi accolta dal giudice d’appello deve ritenersi ormai smentita dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità alla luce del quale la costituzione in giudizio dell’appellante mediante deposito in cancelleria della nota d’iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo contenente la copia – e non l’originale - dell’atto di impugnazione notificato alla controparte, «costituisce una mera irregolarità rispetto alla modalità stabilita dalla legge, non arrecando nessuna lesione sostanziale ai diritti della parte convenuta» pertanto, tale irregolarità non comporta l’improcedibilità del gravame, non essendo riconducibile ad alcuna delle ipotesi di mancata tempestiva costituzione dell’appellante, previste tassativamente, quali cause di improcedibilità, dall’articolo 348 c.p.c L’orientamento del Supremo Collegio, infatti, proseguono i Giudici di Piazza Cavour, ha chiarito che la modifica dell’articolo 348 c.p.c. introdotta dalla l. numero 353/1990 ha limitato l’improcedibilità dell’appello al solo caso della mancata costituzione nei termini. Rilevare, infine, dal Palazzaccio, che il tribunale di merito ha operato un richiamo improprio alla giurisprudenza di legittimità, citando una pronuncia ove il Supremo Collegio era chiamato a risolvere un caso diverso da quello odierno. Per tutti i motivi sopra esposti, la Corte accoglie il motivo di ricorso esaminato, rimanendo assorbite le altre doglianze.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 1 luglio – 6 ottobre 2015, numero 19901 Presidente Russo – Relatore Cirillo Svolgimento del processo 1. D. S. convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Melito Porto Salvo, il Ministero della difesa e la società di assicurazione Assitalia, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale occorso tra il motociclo da lui condotto ed un altro motociclo appartenente al Ministero convenuto e condotto da un carabiniere. Si costituì il Ministero, chiedendo il rigetto della domanda e proponendo domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni patiti dal motociclo antagonista. Il Giudice di pace applicò la presunzione di pari responsabilità e liquidò i rispettivi danni, compensando le spese di giudizio. 2. La sentenza è stata appellata in via principale dal Ministero della difesa e in via incidentale dalla società Assitalia e dal S Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza del 5 maggio 2011, ha dichiarato improcedibile l'appello principale, ha riconosciuto che l'appello incidentale dell'Assitalia aveva perso efficacia, siccome tardivo, ai sensi dell'articolo 334, secondo comma, cod. proc. civ., ed ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale del S., in quanto tardivo a prescindere dalle sorti dell'appello principale. Per quanto ancora interessa in questa sede, il Tribunale ha motivato la decisione di improcedibilità dell'appello principale sul rilievo che, essendo stato detto gravame notificato nelle date 28 agosto, 31 agosto e 25 settembre 2009, con iscrizione della causa a ruolo in data 2 settembre 2009, tale iscrizione era avvenuta a mezzo della c.d. velina, priva della notifica alle controparti, mentre l'originale dell'atto di citazione era stato prodotto solo all'udienza del 20 maggio 2010, fissata a seguito dell'appello incidentale della società di assicurazione. Sulla base di simile premessa in fatto, il Tribunale ha richiamato la sentenza 1° luglio 2008, numero 18009, ed altre pronunce conformi che, occupandosi della costituzione dell'appellante nel relativo giudizio, hanno stabilito che, ove l'atto di costituzione in appello avvenga tramite la c.d. velina, ciò comporta l'improcedibilità dell'impugnazione ai sensi dell'articolo 348 del codice di procedura civile. 3. Contro la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria propone ricorso il Ministero della difesa, con atto affidato a tre motivi. Resiste con controricorso D. S Le società di assicurazione intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione l. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'articolo 360, primo comma, numero 3 , cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli articolo 165, 347 e 348 del codice di procedura civile. Osserva il Ministero ricorrente che l'orientamento giurisprudenziale seguito dal Tribunale sarebbe in contrasto con la giurisprudenza successiva, ed anche precedente, che ha affermato principi opposti. Il motivo in esame richiama numerose pronunce di legittimità ~ fra cui la sentenza 18 maggio 2011, numero 10864, delle Sezioni Unite di questa Corte - le quali, sulla base del richiamo all'articolo 165 cod. proc. civ., hanno stabilito che se la causa viene iscritta a ruolo tramite velina, i controlli sulla regolarità degli atti saranno compiuti dal cancelliere nel momento dell'inserimento dell'originale dell'atto nel fascicolo sicché nessuna illegittimità deriva in primo grado, e nessuna improcedibilità, dell'appello, in caso di costituzione col deposito della velina. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'articolo 360, primo comma, numero 5 , cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio. Rileva la parte ricorrente che la decisione del Tribunale sarebbe stata assunta sulla scia di un orientamento minoritario anche all'interno dello stesso Tribunale reggino, per cui sarebbe stato leso il principio dell'affidamento da riporre nella stabilità delle decisioni giurisprudenziali. 3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'articolo 360, primo comma, numero 3 , cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli articolo 165, 347 e 348 cod. proc. civ., in riferimento all'articolo 24 della Costituzione. Sulla base del parametro costituzionale, infatti, dovrebbe essere riconosciuto il prevalente diritto delle parti ad ottenere una pronuncia definendo nel merito il contenzioso, piuttosto che sacrificare il diritto di difesa in nome di un orientamento destinato a garantire solo un'apparente maggiore celerità dei giudizi. Il principio di conservazione degli atti processuali dovrebbe imporre di accogliere l'interpretazione opposta rispetto a quella del Tribunale. 4. Il primo motivo di ricorso è fondato. 4.1. La tesi accolta dal Tribunale di Reggio Calabria è smentita dall'ormai pacifico orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui la costituzione in giudizio dell'appellante mediante deposito in cancelleria della nota d'iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo, contenente, tuttavia, la copia, anziché l'originale, dell'atto di impugnazione notificato alla controparte, costituisce una mera irregolarità rispetto alla modalità stabilita dalla legge, non arrecando nessuna lesione sostanziale ai diritti della parte convenuta pertanto, è da escludere che detta irregolarità possa comportare l'improcedibilità del gravame, non essendo riconducibile ad alcuna delle ipotesi di mancata tempestiva costituzione dell'appellante, previste tassativamente, quali cause d'improcedibilità, dall'articolo 348 cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, numero 353 v., tra le altre, l'ordinanza 29 luglio 2009, numero 17666, le sentenze 17 novembre 2010, numero 23192, 8 maggio 2012, numero 6912, e l'ordinanza 16 dicembre 2014, numero 26437 . Tali pronunce, infatti, hanno ricordato che la modifica dell'articolo 348 cod. proc. civ. introdotta dalla legge numero 353 del 1990 ha limitato l'improcedibilità dell'appello al solo caso della mancata costituzione nei termini. È appena il caso di rilevare, poi, che la sentenza numero 18009 del 2008 di questa Corte è stata impropriamente richiamata dal Tribunale reggino, perché essa era chiamata a risolvere un caso diverso da quello odierno, e cioè quello del deposito dell'atto di citazione in appello privo della notifica alla controparte. 4.2. L'accoglimento del primo motivo rende superfluo l'esame del secondo e del terzo, che rimangono assorbiti. 5. L'accoglimento del ricorso del Ministero della difesa impone a questa Corte di tenere presente che il S., pur non avendo proposto un ricorso incidentale, ha tuttavia avanzato una propria censura alla sentenza impugnata, rilevando che essa non avrebbe provveduto su di una ulteriore questione, proposta in questa sede, e cioè che il Ministero avrebbe promosso il giudizio di appello senza produrre la procura originale per quel grado di giudizio. Si rileva, al riguardo, che tale osservazione è priva di ogni fondamento, giacché la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che l'iniziativa giudiziaria dell'Avvocatura dello Stato richiede il consenso dell'Amministrazione rappresentata solo ai fini del rapporto interno, perché lo lus postulandi dell'Avvocatura non ha bisogno di un conferimento della procura alle liti v. la sentenza 15 novembre 2005, numero 23020, delle Sezioni Unite e la sentenza 22 aprile 2008, numero 10374 . 6. Il ricorso è pertanto accolto e la sentenza impugnata è cassata. Il giudizio è rinviato al Tribunale di Reggio Calabria, in diversa composizione personale, il quale deciderà attenendosi al principio di diritto sopra richiamato. Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Reggio Calabria, in diversa composizione personale, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.