Stop alla prescrizione: è sufficiente una semplice richiesta di pagamento

L'atto di costituzione in mora, idoneo ad interrompere la prescrizione, non è soggetto a rigore di forme, all’infuori della scrittura.

Il caso. Un avvocato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano che, nell'ambito del giudizio promosso dal medesimo ricorrente per ottenere la condanna di un cliente al pagamento della somma di oltre 1.000 euro a titolo di corrispettivo per l’assistenza legale prestata in occasione di procedimento civile instaurato nell'interesse dello stesso convenuto per il risarcimento del danno, ha respinto il gravame. Prescrizione interrotta da una lettera dell’avvocato? Il ricorrente contesta il mancato riconoscimento da parte dei giudici dell’effetto interruttivo della prescrizione alla richiesta inviata dall’avvocato al cliente in quanto qualificata come generica riserva di invio della nota proforma, priva del riferimento ad una precisa quantificazione delle competenze, che anzi venivano riservate ad un invio successivo. La richiesta del pagamento delle competenze costituisce atto di costituzione in mora. La S.C., con l’ordinanza numero 16774/2012 depositata il 2 ottobre, ha ribadito, innanzitutto, «che l'atto di costituzione in mora di cui all'articolo 2119 c.c., idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione ex articolo 2943 ultimo comma, c.c. non è soggetto a rigore di forme, all’infuori della scrittura, e quindi non richiede l’uso di formule solenni né l’osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con uno scritto qualsiasi, diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la sua volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto» Cass. numero 10270/2006 Cass. numero 10926/2005 . In conclusione, il ricorso viene accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Milano in diversa composizione, che si adeguerà, nel decidere, al principio esposto.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 19 luglio – 2 ottobre 2012, numero 16774 Presidente/Relatore Goldoni Considerato in fatto L'Avv.to G.D. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano - pronunciata in sede di gravame - del 27 maggio 2010 che nell'ambito del giudizio promosso dal medesimo ricorrente per ottenere la condanna di F.M. al pagamento della somma di €. 1.102,53 a titolo di corrispettivo per l’assistenza legale prestata in occasione di procedimento civile instaurato nell'interesse dello stesso convenuto per il risarcimento del danno, ha respinto il gravame, e per l’effetto confermato il rigetto della domanda attorea L'intimato non si è costituito. Il consigliere relatore, nominato a norma dell' articolo 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all' articolo 380 bis c.p.c. proponendo l'accoglimento del ricorso. All’udienza camerale il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione. Ritenuto in diritto Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex articolo 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta Con l'unica censura denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 2943 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., numero 3, il ricorrente contesta che i giudici di merito non abbiano riconosciuto effetto interruttivo della prescrizione alla richiesta inviata dal D. al M. il 4.3.1982 in quanto qualificata come generica riserva di invio della nota proforma, priva del riferimento ad una precisa quantificazione delle competenze, che anzi venivano riservate ad un invio successivo.* L'esposta censura è fondata. Va ribadito quanto al riguardo già affermato da questa Corte, e cioè, innanzitutto, che l'atto di costituzione in mora di cui all'articolo 2119 c.c., idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione ex articolo 2943 ultimo comma, c.c. non è soggetto a rigore di forme, all’infuori della scrittura, e quindi non richiede l’uso di formule solenni né l’osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con uno scritto qualsiasi, diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la sua volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto in tal senso, Cass. 19 marzo 1994 numero 2628, confermato di recente Cass. 4 maggio 2006 numero 10270 Cass. 24 maggio 2005 numero 10926 Cass. 21 giugno 2002 numero 9378 . Di converso, il Tribunale, nell'interpretare la lettera raccomandata del 4 marzo 1982 ritenute fuori dal periodo utile per la maturazione della prescrizione nei dieci anni successivi alla prestazione professionale - 1979/1989 - quelle del 24.9.1990, del 24.6.1993 e del 19.6.2002 , ove espressamente si rilevava il mancato invio - e quindi l'omesso saldo - della nota per le spese e competenze legali relative all'attività svolta dal professionista in favore del M., riservandosi di redigerla ed inviarla per il saldo dovuto, ha ritenuto di non ravvisare in essa l'indubbia manifestazione di volontà del legale di ottenere il soddisfacimento dei propri diritti, considerandola inidonea ad interrompere la prescrizione in ordine al credito fatto valere giudizialmente. Detta affermazione si infrange contro il principio sopra esposto, secondo il quale la richiesta del pagamento delle competenze costituisce atto di costituzione in mora, valido per l’interruzione della prescrizione, senza bisogno di formule sacramentali, né della quantificazione del credito potendo quest'ultimo essere non già determinato ma solo determinabile nel suo ammontare v. Cass. 14 maggio 1994 numero 4712 , avendo l’esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese. . Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta, sono condivisi dal Collegio e, pertanto, il ricorso va accolto. All’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza gravata, con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Milano in diversa composizione, che si adeguerà, nel decidere, al principio sopra esposto. P.Q.M. Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese di questo grado di giudizio, al Tribunale di Milano in altra composizione.