In tema di truffa contrattuale, il raggiro può essere integrato dalla preordinata messa in opera del sistema degli acquisti successivi, dapprima per esigui importi regolarmente onorati, tali da ingenerare nel venditore l’erroneo convincimento di trovarsi di fronte a un contraente solvibile e degno di fiducia, e poi per importi maggiori invece non onorati.
Così ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 24499/15, depositata il 9 giugno. Il caso. Il Tribunale di Milano condannava l’imputata per il reato di insolvenza fraudolenta. La Corte d’appello del capoluogo lombardo riqualificava il fatto come truffa, confermando la pena irrogata in prima istanza. La donna ricorre per cassazione contestando la ritenuta sussistenza del delitto di truffa, piuttosto che il riconoscimento di un mero inadempimento contrattuale. Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente ritiene che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che l’imputata avesse posto in essere raggiri e artifici per ingannare la persona offesa e che mancherebbe il dolo, requisito necessario per l’integrazione del reato. Raggiri che ingenerano fiducia. La censura è manifestamente infondata. La Corte Suprema coglie l’occasione per ribadire il principio di diritto in base al quale «in tema di truffa contrattuale, il raggiro, nel caso di compravendita di merci, può essere integrato dalla preordinata messa in opera di un sistema di acquisti successivi, dapprima per modesti importi regolarmente onorati, in modo da ingenerare nel venditore l’erroneo convincimento di trovarsi di fronte a un contraente solvibile e degno di credito, e poi per importi maggiori invece non pagati, purché l’inadempimento degli obblighi contrattuali sia l’effetto di un precostituito proposito fraudolento - desumibile in base alle caratteristiche del fatto - come ad esempio la notevole differenza di importo tra i crediti onorati e quelli insoluti». Irrilevanza della mancata diligenza. I giudici di legittimità si premurano di precisare come «né la mancanza di diligenza o di prudenza da parte della persona offesa è atta ad escludere la idoneità del mezzo, ove sia stata determinata dalla fiducia che ha saputo ottenere il truffatore». Ingiusto profitto. Sulla base di una precedente giurisprudenza Cass. sez. II Penale, numero 5572/2011 , i giudici di legittimità ribadiscono un ulteriore principio in base al quale «costituisce ingiusto profitto con correlativo danno per il creditore , rilevante quale elemento costituivo del delitto di truffa, il conseguimento mediante un inganno, da parte del debitore, nell’ambito di un’obbligazione già assunta e rimasta inadempiuta, del differimento dell’avvio delle azioni recuperatorie od esecutive ai suoi danni». Nel caso in esame, la C.S. ritiene che il giudice d’appello abbia correttamente applicato tali principi, in quanto ha rilevato che l’imputata ha posto in essere la condotta sopra descritta, integrando quindi la fattispecie di truffa. Per questi motivi, la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 7 maggio – 9 giugno 2015, numero 24499 Presidente Prestipino – Relatore Lombardo Ritenuto in fatto e diritto 1. B.S. ricorre per cassazione - a mezzo del suo difensore - avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 3.7.2014, che, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale che l'aveva condannata alle pene di legge per il delitto di insolvenza fraudolenta, ha riqualificato il fatto come truffa, confermando la pena irrogata dal primo giudice e concedendole i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. 2. Con l'unico motivo di ricorso, deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge, nonché il vizio della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta sussistenza del delitto di truffa, piuttosto che al riconoscimento di un mero inadempimento contrattuale. Deduce, in particolare, che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che l'imputata avesse posto in essere artifici e raggiri per ingannare la p.o. mancherebbe poi anche il dolo necessario ai fini della configurabilità del reato. La censura è manifestamente infondata. Va premesso che, in tema di truffa contrattuale, la giurisprudenza di questa Corte - che il Collegio condivide - ha affermato che ricorre il reato di truffa, non solo nel caso di pagamento di merci effettuato mediante assegni di conto corrente privi di copertura che «sia accompagnato da un malizioso comportamento dell'agente nonché da fatti e circostanze idonei a determinare nella vittima un ragionevole affidamento sul regolare pagamento dei titoli» Sez. 2, numero 10850 del 20/02/2014 Rv. 259427 , ma anche quando l'agente, con artifici o raggiri, si sia guadagnata la fiducia del suo fornitore per farsi consegnare merci poi non pagate. In particolare, è stato ritenuto che «Il raggiro del reato di truffa, in caso di compravendita di merci può essere integrato dalla preordinata messa in opera del sistema degli acquisti successivi, dapprima per modesti importi regolarmente onorati, in modo da ingenerare nel venditore l'erroneo convincimento di trovarsi di fronte a un contraente solvibile e degno di credito, e poi per importi maggiori che non vengono invece pagati, purché l'inadempimento degli obblighi contrattuali sia l'effetto di un precostituito proposito fraudolento - desumibile in base alle caratteristiche del fatto - come ad esempio la notevole differenza di importo tra i crediti onorati e quelli insoluti» Sez. 2, numero 4275 del 25/03/1983 Rv. 158916 . Nella specie, deve ritenersi che la Corte territoriale abbia fatto corretta applicazione di tale principio di diritto, laddove ha ritenuto che l'imputata, effettuando inizialmente acquisti di merci per modesti importi da lei puntualmente pagati, ha posto in essere artifici e raggiri, con i quali ha ingenerato nel venditore l'erroneo convincimento di trovarsi di fronte ad una acquirente solvibile e meritevole di fiducia, per poi effettuare successivi acquisti di merce in rapida successione e per notevoli importi pari ad oltre 23.000 euro da lei invece non pagati. A tal fine, va rilevato come l'eventuale mancanza di diligenza o di prudenza da parte della persona offesa non è atta ad escludere l'idoneità del mezzo in quanto determinata - come nel caso di specie, secondo la ricostruzione dei fatti dei giudici di merito - dalla fiducia che l'agente, con l'inganno, ha saputo conquistarsi presso la controparte contrattuale. Dalla accertata sussistenza degli artifici e raggiri in danno del venditore, la Corte di merito ha logicamente dedotto la sussistenza del dolo iniziale dell'agente - che, nella truffa contrattuale, influendo sulla volontà negoziale dell'altro contraente, lo determina alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo cfr., da ultimo, Sez. 2, numero 5801 del 08/11/2013 - dep. 06/02/2014 - Rv. 258203 - dei quale ha trovato poi ulteriore conferma nel fatto che l'imputata, per occultare il suo inadempimento, ebbe a spedire al venditore due ordini di bonifico falsi , che hanno ritardato l'azione legale nei suoi confronti. Condotta questa peraltro che, da sé sola, è idonea ad integrare il delitto di truffa, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «Costituisce ingiusto profitto con correlativo danno per il creditore , rilevante quale elemento costitutivo del delitto di truffa, il conseguimento mediante un inganno, da parte del debitore, nell'ambito di un'obbligazione già assunta e rimasta inadempiuta, del differimento dell'avvio delle azioni recuperatorie od esecutive ai suoi danni» Sez. 2, numero 5572 del 08/11/2011 - dep. 14/02/2012 - Rv. 252537 . Vanno, pertanto, ribaditi i seguenti principi di diritto - «In tema di truffa contrattuale, il raggiro, nel caso di compravendita di merci, può essere integrato dalla preordinata messa in opera di un sistema di acquisti successivi, dapprima per modesti importi regolarmente onorati, in modo da ingenerare nel venditore l'erroneo convincimento di trovarsi di fronte a un contraente solvibile e degno di credito, e poi per importi maggiori invece non pagati, purché l'inadempimento degli obblighi contrattuali sia l'effetto di un precostituito proposito fraudolento - desumibile in base alle caratteristiche del fatto - come ad esempio la notevole differenza di importo tra i crediti onorati e quelli insoluti. Né la mancanza di diligenza o di prudenza da parte della persona offesa è atta ad escludere la idoneità del mezzo, ove sia stata determinata dalla fiducia che ha saputo ottenere il truffatore» - «Dopo l'inadempimento di un'obbligazione, se il debitore consegue mediante inganno il differimento dell'avvio delle azioni recuperatorie o esecutive ai suoi danni, tale indebito vantaggio costituisce un ingiusto profitto, con correlativo danno per il creditore, rilevante ai fini della configurabilità del delitto di truffa». La Corte territoriale si è adeguata a tali principi di diritto, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, che rimane, perciò, insindacabile in sede di legittimità. 3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e - considerati i profili di colpa - della sanzione pecuniaria determinata equitativamente come in dispositivo. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.