Due sentenze antitetiche sui suoi limiti ed i contrasti giurisprudenziali la prima è conforme all’esegesi costante sulla sua nullità in assenza di un preavviso e di contradditorio con lo stalker caso raro è una donna , l’altra ne afferma la legittimità, se emesso inaudita altera parte , poichè la condotta persecutoria ed il coinvolgere i figli nel conflitto con la madre sono sufficienti a giustificarlo.
Le sentenze dei Tar Calabria-Catanzaro numero 613 e Lombardia-Brescia numero 444 , rispettivamente dello scorso 21 e 8 maggio, analizzano questa procedura introdotta dalla L. 38/09 sulla lotta allo stalking , ormai una piaga sociale è un mero richiamo verbale a rispettarla evitando di trasformare i conflitti e sentimenti forti in atti contrari ai valori etici e collettivi che si prefigge di tutelare. Molti sono i limiti posti dalla giurisprudenza che non ha un orientamento unanime in materia, che rischiano di inficiarlo I casi. Una donna poneva «in essere condotte di stalking nei confronti di un suo collega». Ammonita dal Questore di Cosenza, impugnava vittoriosamente il provvedimento l’istruttoria era irregolare per la «violazione delle prescritte e specifiche regole di partecipazione procedimentali approntate dal legislatore». La diffida, quindi, costituiva un eccesso di potere perché contraria «ai principi d’imparzialità e buona andamento articolo 3 e 97 Cost. ». Il Tar calabro, coerente con l’esegesi maggioritaria, ha accolto il ricorso annullando l’ammonimento. In data 24/1/12 il Questore di Cremona, dopo aver assunto, tramite il Commissariato di Crema, informazioni dal vicinato sulla «crisi della coppia, la situazione di separati in casa, vari dispetti bicicletta bucata, automobile danneggiata , sms molesti, e messaggi per i figli scritti sulla lavagna installata all’interno dell’appartamento del seguente tenore “Bambini chiedete a quella ladra di vostra madre dove ha messo la macchina” o “Vergogna!! Forza bimbi, ancora poco, la verità arriverà!”» etc. diffidava un ex marito, accogliendo l’istanza della moglie. Irrilevante che l’ordinanza del 9/11/11 del Tribunale di Crema non avesse addebitato al ricorrente la separazione, disponendo l’affidamento condiviso dei figli. Il Tar di Brescia, come detto, ha considerato queste condotte prove piene e legittimanti il richiamo, in netto contrasto con la descritta esegesi maggioritaria. L’ammonimento è un’alternativa alla querela . Ai sensi dell’articolo 8 Dl 11/09 «fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore. 2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l’ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l’eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni». La pena è aumentata se vi era già una condanna per stalking . Questa fase serve per raggiungere una ragionevole certezza dell’illecito, sì che l’istruttoria deve essere particolarmente approfondita. Da ciò sorge il dubbio se lo stalker debba essere ascoltato ed avvertito del procedimento a suo carico. In breve «la fattispecie amministrativa e quella penale riguardano i medesimi comportamenti ma è diverso l’onere probatorio, in quanto, come si è visto sopra, per l’ammonimento sono sufficienti indizi coerenti, essendovi una finalità cautelare» come affermato dal nostro secondo caso. Contrasti giurisprudenziali il preavviso è obbligatorio? Il numero di ricorsi contro questi provvedimenti, dalla sua entrata in vigore, è talmente incrementato che sempre più spesso i Tar li stanno respingendo per queste carenze Tar Firenze 366/12, Napoli sez. V 114/11, Reggio Calabria sez. I 1171/10, CDS sez. III 5676/11 Di Fiore, Leggesullo stalking, boom di denunce ma al Tar si rischia lo stop delle diffide , in Il Mattino del 14/5/13 . Infatti «la comunicazione di avvio del procedimento non è dovuta allorché sussistano particolari ragioni di urgenza correlate all'atteggiarsi particolarmente odioso o pericoloso delle molestie cfr. T.A.R. Perugia, numero 209/2012 , ovvero nelle ipotesi in cui non sussista alcuna incertezza in ordine agli episodi di stalking , o, ancora, se sia riscontrabile un evento inequivocabilmente riconducibile alla fattispecie di cui trattasi cfr. T.A.R. Lazio, I Sezione, numero 4639/2012 .E tuttavia della necessità di omettere il contraddittorio procedimentale deve darsi atto nell'ammonimento con adeguata motivazione sul punto». Brescia, come visto, invece, ribadisce come esse e dette garanzie ne giustifichino l’emissione inaudita altera parte senza alcuna motivazione. Le prove raccolte in questa fase possono, poi, fungere da indizi nel processo penale. Su questo punto i due G.A concordano, ma quello calabro insiste sulla necessità di offrire le dovute motivazioni di tutte le scelte effettuate anche nel pieno rispetto dei diritti di difesa ed al contraddittorio. Queste omissioni sono sanabili? Anche questo punto è dubbio, visto che secondo Brescia per la sua adozione «è sufficiente che l’evidenza a disposizione dell’autorità di pubblica sicurezza sia tale da rendere plausibile la tesi della sussistenza e dell’insostenibilità della situazione descritta dalla vittima. Per il resto soccorre il principio della sanatoria processuale di cui all’articolo 21-octies comma 2 della legge 7 agosto 1990 numero 241». Catanzaro, invece, rileva, sulla scorta di alcune recenti pronunce, la sua inapplicabilità alla fattispecie l’articolo 8 Dl 11/09 è una norma speciale che rende necessaria l’audizione dello stalker per non incorrere nei citati vizi e nella nullità della diffida articolo 3 e 97 Cost Tar Catanzaro sez. I 96/13 e 459/12 Bologna sez. II 341/12 Valle d’Aosta 68/10 Genova sez. II 2008/10 .
TAR Calabria - Catanzaro, sez. I, sentenza 19 aprile – 21 maggio 2013, numero 613 Presidente Iannini - Estensore Corrado Fatto e diritto L’odierna ricorrente impugna il provvedimento di ammonimento, meglio specificato in epigrafe, assunto ex articolo 8 D.L. 23 febbraio 2009, numero 11, convertito con modificazione in legge 23 aprile 2009, numero 38, dal Questore della Provincia di Cosenza in data 12 gennaio 2012 per aver la ricorrente posto in essere condotte di stalking nei confronti di un suo collega Il provvedimento impugnato è censurato sotto più profili, di carattere preliminarmente procedimentale e quindi di merito, per essere il decorso fattuale differente, ad avviso della ricorrente, da quello posto a base del provvedimento. In particolare, la ricorrente denuncia la mancata comunicazione di avvio del procedimento, con conseguente mancata partecipazione procedimentale, non essendo stata mai avvisata, né sentita né invitata ad esporre le proprie ragioni. Si è costituita in giudizio l’intimata amministrazione con memoria di stile concludendo per il rigetto del proposto ricorso. Alla pubblica udienza del 19 aprile 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Dispone l’articolo 8, comma 2 del D.L.23 febbraio 2009, numero 11 che il Questore, ove ritenga fondata l’istanza, adotta l’ammonimento “assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti”, previsione inserita al chiaro scopo di consentire al Questore stesso di formare il proprio prudente convincimento circa la fondatezza dell'istanza, anche attraverso e, comunque, tenendo conto delle risultanze dell'audizione del destinatario del provvedimento di ammonimento, con la conseguenza che l’omessa audizione rende illegittimo il provvedimento medesimo cfr. , da ultimo, questa sezione, 28 gennaio 2013 numero 96 e anche 14 marzo 2012, numero . 259 nonché Consiglio di Stato, sez. III, 21 ottobre 2011, numero 5676 TAR Valle d’Aosta, 17 novembre 2010, numero 68 TAR Liguria, sez. II, 29 aprile 2010, numero 2008 . Vero è che nell’avversato provvedimento il Questorie di Cosenza espressamente ritiene che “i fatti in questione impongano l’adozione dell’ammonimento in via d’urgenza al fine di impedire il reiterarsi di ulteriori simili comportamenti “ da parte della ricorrente e che pertanto ciò consente di non procedere alla previa comunicazione di avvio del procedimento. Al riguardo, è ben presente al Collegio che la giurisprudenza si è sempre più orientata nel senso di ritenere, in via generale, la comunicazione di avvio del procedimento non dovuta allorché sussistano particolari ragioni di urgenza correlate all'atteggiarsi particolarmente odioso o pericoloso delle molestie cfr. T.A.R. Perugia, numero 209/2012 , ovvero nelle ipotesi in cui non sussista alcuna incertezza in ordine agli episodi di stalking, o, ancora, se sia riscontrabile un evento inequivocabilmente riconducibile alla fattispecie di cui trattasi cfr. T.A.R. Lazio, I Sezione, numero 4639/2012 . E tuttavia della necessità di omettere il contraddittorio procedimentale deve darsi atto nell'ammonimento con adeguata motivazione sul punto. Nel caso di specie, difetta detta adeguatezza e congruità della motivazione, così come va pure rilevato l’intervallo intercorso fra la richiesta di ammonimento e l'irrogazione di questo, già di per sé idoneo a comprovare l'assenza di profili di urgenza. E comunque, anche pronunce che disconoscono l'applicabilità della legge numero 241/1990 - e segnatamente delle disposizioni che impongono di comunicare al destinatario del provvedimento finale l'avvio del relativo procedimento - al particolare procedimento delineato dall'articolo 8 d.l. numero 11/2009, attesa la specialità di questo, finiscono per ritenere, sotto altro profilo, necessaria l'audizione del soggetto nei cui confronti è richiesto l'ammonimento, argomentando che l'omissione di tale audizione vizierebbe l'istruttoria per insufficienza e incompletezza, traducendosi in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento articolo 3 e 97 Cost. che devono ispirare l'attività dell'amministrazione cfr. Tar Bologna, II, n, 341/2012 . Atteso quindi che, come denunciato in ricorso, la ricorrente non è stata preventivamente convocata per essere sentita quale persona informata dei fatti e non ha, quindi, potuto esporre le proprie ragioni a sua discolpa e addurre nuovi e diversi elementi di valutazione che, invece, avrebbero dovuto essere presi in considerazione in sede di assunzione del provvedimento impugnato, devesi ribadire la illegittimità del provvedimento impugnato per violazione delle prescritte e specifiche regole di partecipazione procedimentali approntate dal legislatore. In definitiva, il provvedimento di ammonimento è illegittimo e, pertanto, il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato. Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 1.500,00 oltre IVA e CPA come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
TAR Lombardia - Brescia, sez. II, sentenza 30 gennaio – 8 maggio 2013, numero 444 Presidente Calderoni - Estensore Pedron Fatto e diritto 1. Il Questore di Cremona - con decreto del 17 novembre 2011, emesso ai sensi dell’articolo 8 del DL 23 febbraio 2009 numero 11 - ha ammonito il ricorrente Antonio Speranza a tenere un comportamento conforme alla legge, desistendo da ogni condotta che attraverso atteggiamenti persecutori e vessatori, anche sotto forma di minaccia o molestia, comporti alla parte offesa nello specifico la moglie Edith Zilio e ai figli minori un disagio psichico, nonché un senso di timore. 2. Nella motivazione si precisa che, in base alle informazioni raccolte dal Commissariato di Crema, sarebbe dimostrato in maniera univoca il carattere vessatorio della condotta posta in essere dal ricorrente nei confronti della moglie attraverso molestie, minacce, violenze verbali e invio di numerosi sms deliranti e non graditi. 3. In effetti, la moglie del ricorrente in data 10 ottobre 2011 aveva presentato un esposto, lamentando l’atteggiamento dispotico del marito. Il 4 novembre 2011 è stata sentita a sommarie informazioni la vicina di casa, la quale ha riferito di aver raccolto nel tempo le confidenze della moglie del ricorrente, precisando peraltro di non aver mai assistito a una discussione tra i coniugi. Tali confidenze riguardano la crisi della coppia, la situazione di separati in casa, vari dispetti bicicletta bucata, automobile danneggiata , sms molesti, e messaggi per i figli scritti sulla lavagna installata all’interno dell’appartamento. La vicina di casa afferma di aver visto personalmente alcuni sms e una scritta sulla lavagna del seguente tenore “ Bambini chiedete a quella ladra di vostra madre dove ha messo la macchina ”. 4. Di altre scritte sulla lavagna è stata prodotta documentazione fotografica. Sono leggibili, o parzialmente leggibili, frasi come queste “ Bimbi chiedete alla mamma della macchina tra urla e silenzio c’è qualcosa d’antico, e non abbiate paura ” “ Vergogna!! Forza bimbi, ancora poco, la verità arriverà! ” “ Mentire, rubare, solitudine/paura, vuoto ” “ Libertà dei figli, il papà e la famiglia il peso della coscienza, la verità dell’anima! Arriverà ottobre! ” “ Mentire, rubare, ma un giorno dovrai raccontare la verità!!! ”. 5. Contro il decreto di ammonimento il ricorrente ha presentato impugnazione con atto notificato il 24 gennaio 2012 e depositato il 23 febbraio 2012. Le censure possono essere sintetizzate come segue i assenza dell’avviso di avvio del procedimento, non sussistendo ragioni di particolare urgenza ii difetto di motivazione e travisamento dei fatti, in quanto il comportamento del ricorrente non sarebbe affatto persecutorio nei confronti della moglie o dei figli, ma costituirebbe espressione della conflittualità che spesso accompagna le separazioni. In proposito, il ricorrente evidenzia che nel corso della causa di separazione il presidente del Tribunale di Crema con ordinanza del 9 novembre 2011, disattendendo le richieste della moglie, ha disposto la separazione senza addebito e ha stabilito l’affido condiviso dei figli minori. 6. L’amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso. 7. Sulle questioni sollevate nel ricorso si possono svolgere le seguenti considerazioni a nei procedimenti amministrativi riguardanti gli ammonimenti ex articolo 8 del DL 11/2009 la comunicazione di avvio può essere omessa qualora l’autorità di pubblica sicurezza ravvisi motivi di urgenza. Questa condizione può essere considerata normale, vista la natura degli interessi coinvolti e il rischio che il rispetto delle garanzie procedimentali possa prolungare lo stato di sofferenza della vittima degli atti persecutori. Poiché l’ammonimento ha natura intrinsecamente cautelare, per adottare il relativo decreto è sufficiente che l’evidenza a disposizione dell’autorità di pubblica sicurezza sia tale da rendere plausibile la tesi della sussistenza e dell’insostenibilità della situazione descritta dalla vittima. Per il resto soccorre il principio della sanatoria processuale di cui all’articolo 21- octies comma 2 della legge 7 agosto 1990 numero 241 b nello specifico, stati raccolti diversi elementi che nel complesso, anche volendo tenere conto della difficile separazione in corso, segnalano un atteggiamento del ricorrente eccessivamente conflittuale nei confronti della moglie. In dettaglio 1 la testimonianza della vicina di casa, benché non basata sull’osservazione diretta di tutti i fatti riferiti, mette comunque in risalto la tendenza del ricorrente a reagire alla situazione di disagio familiare mediante gesti sproporzionati 2 se per alcuni di questi comportamenti non vi sono ulteriori prove bicicletta, automobile, vessazioni domestiche , altri sono invece documentati sms, scritte sulla lavagna 3 le scritte sulla lavagna sono particolarmente gravi, perché coinvolgono i bambini e riversano sugli stessi un elevato carico di tensione e sofferenza psichica c la fattispecie dell’articolo 8 del DL 11/2009 comprende non solo azioni rivolte direttamente e fisicamente contro la vittima della persecuzione in questo caso la moglie , ma anche atti che si riflettono indirettamente sulla vittima provocandole un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita. In questo senso è interpretabile il collegamento tra l’articolo 8 del DL 11/2009 e il precedente articolo 7, che ha introdotto il reato di atti persecutori articolo 612- bis cp . La fattispecie amministrativa e quella penale riguardano i medesimi comportamenti ma è diverso l’onere probatorio, in quanto, come si è visto sopra, per l’ammonimento sono sufficienti indizi coerenti, essendovi una finalità cautelare d il ricorrente non ha minacciato l'incolumità della moglie o dei figli, ma coinvolgendo così pesantemente i figli nella disputa con la moglie ha provocato a quest’ultima un disagio certamente assimilabile a un grave stato di ansia. Inoltre ha modificato in negativo il clima familiare alterando in questo modo le normali abitudini di vita sia della moglie sia dei figli e l’ammonimento è quindi da intendere principalmente come un invito al ricorrente perché elabori la fase della separazione con un diverso atteggiamento, astenendosi da inutili polemiche con la moglie ed evitando di rappresentare ai figli il conflitto tra le figure genitoriali f su questo presupposto è possibile che nel tempo, con l’evolversi della situazione familiare, l’utilità dell’ammonimento venga meno. Tuttavia con riguardo al momento in cui il provvedimento è stato emesso si può ritenere che la misura dell’ammonimento fosse giustificata. 8. Il ricorso deve quindi essere respinto. La complessità della vicenda consente la compensazione delle spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia Sezione Seconda definitivamente pronunciando, respinge il ricorso. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.