Guidatrice troppo veloce, Prefettura troppo lenta: opposizione accolta, tardivo l’appello

La notifica presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato non fa scattare il termine lungo. Il Tribunale erroneamente ha considerato inefficace, al fine dell’abbreviazione del termine di impugnazione, la notificazione della sentenza del Giudice di Pace presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, sulla base del solo fatto che la Prefettura era rappresentata in causa da un proprio funzionario e che quindi la notificazione si sarebbe dovuta fare presso la sua sede legale.

Con l’ordinanza numero 11212, depositata il 10 maggio 2013, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza del Tribunale, dichiarando quindi inammissibile, per tardività, l’appello della Prefettura. Il caso. Una donna riceve un verbale in cui le viene contestato un eccesso di velocità, rilevato tramite autoveolox. Propone opposizione per la sua mancata audizione, nonostante espressa richiesta. Il Giudice di Pace accoglie l’opposizione, mentre il Tribunale la respinge, rilevando che l’omessa convocazione ed audizione della ricorrente non comportassero alcuna causa di invalidità, perché le difese si sarebbero potute svolgere in sede giurisdizionale. La donna propone ricorso per cassazione, soprattutto per aver rigettato il Tribunale l’eccezione di tardività dell’appello proposto dalla Prefettura, con violazione dell’articolo 325 c.p.c La norma. L’articolo 11, comma 2, r.d. numero 1611/1933, prevede che nel caso di citazione in giudizio di amministrazioni dello Stato, le notificazioni devono essere fatte «presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza». L’articolo 325 c.p.c. prevede che il termine di impugnazione è di 30 giorni dalla notificazione della sentenza. Nel caso tale notificazione non avvenga, il termine è di 6 mesi dalla data di pubblicazione. Non applicabile il termine lungo. La Suprema Corte rileva che il Tribunale ha erroneamente considerato applicabile il termine lungo di 6 mesi, poiché la sentenza è stata notificata presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato e non presso la sede legale della Prefettura. La notificazione all’Avvocatura di Stato. Il Tribunale ha erroneamente considerato applicabile l’articolo 11, r.d. numero 1611/1933, solo nel caso in cui la Pubblica Amministrazione si sia costituita a patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e non quando, come verificatosi nel caso in esame, la stessa sia stata in causa rappresentata da un proprio funzionario. La Corte annulla la sentenza e dichiara l’inammissibilità dell’appello della Prefettura, in quanto avvenuto il 24 settembre avverso una sentenza del 22 marzo e quindi in maniera tardiva.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza 19 marzo – 10 maggio 2013, numero 11212 Presidente Settimj – Relatore Bianchini Fatto e diritto 1 — D V. propose opposizione innanzi al Giudice di Pace di Bari avverso l'ordinanza - ingiunzione emessa dall'Ufficio Territoriale del Governo di Bari che, con tale provvedimento, aveva respinto il ricorso dalla medesima proposto contro il verbale emesso dalla Polizia stradale di Tarante in data 20 agosto 2007 - a seguito della constatazione strumentale del superamento dei limiti di velocità -, con il quale si era fatta valere l'invalidità dell'atto amministrativo a cagione della mancata audizione dell'esponente, nonostante espressa sua richiesta. 2 - Accolta l'opposizione con sentenza numero 4084/2009, la stessa venne impugnata innanzi al Tribunale di Bari, da parte della Prefettura soccombente il giudice del gravame accolse l'appello, ritenendo che l'omessa convocazione ed audizione del ricorrente a' sensi dell'articolo 18 della legge 689/1981 non comportassero alcuna causa di invalidità, atteso che, avendo ad oggetto, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il rapporto e non già l'atto, le difese che la ricorrente avrebbe inteso svolgere innanzi all'autorità amministrativa ben avrebbero potuto essere esplicate in sede giurisdizionale quanto poi alle riproposte questioni di merito — non considerate dal Giudice di Pace, pur se innanzi al medesimo fatte valere ed involgenti l'omessa motivazione dell'ordinanza l'omessa contestazione immediata dell'infrazione l'uso illegittimo dell'apparecchiatura elettronica per la misurazione della velocità c.d. autovelox - giudicò il Tribunale che le stesse fossero infondate. 3 - Per la cassazione di tale sentenza la V. ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi, a contrastare i quali la Prefettura ha svolto controricorso. 4 - Non è fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto non notificato nei termini presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato al di là dell'assoluta genericità dell'assunto, se con lo stesso si fosse intesa far valere la circostanza che il ricorso era stato notificato presso la sede dell'Avvocatura distrettuale e non già dell'Avvocatura Generale dello Stato, la censura sarebbe validamente contrastata dall'interpretazione di legittimità dell'articolo 11 della legge 30 ottobre 1933 numero 1611 a mente della quale In tema di ricorso per cassazione proposto nei confronti della p.a., la nullità della notificazione eseguita presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato resta sanata, con effetto ex tutte, non soltanto dalla costituzione in giudizio, anche dopo il decorso del termine dell'articolo 370 c.p.c, dell'Amministrazione medesima rappresentata dall'Avvocatura generale — così Cass., Sez. III numero 9411/2011 Cass. Sez. I, numero 20000/2005. 5 — Con il primo motivo di ricorso viene denunziata la violazione dell'articolo 325 cpc in cui sarebbe incorso il giudice del gravame nel respingere l'eccezione di tardività dell'appello proposto dalla Prefettura, ritenendo che nella fattispecie dovesse trovare applicazione il termine c.d. lungo — giudicando inefficace, a' fini acceleratori, la notifica della sentenza presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato e non già presso la sede legale della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo 5.a - Il motivo è palesemente fondato, atteso che il Tribunale di Bari ha fatto erronea applicazione dell'articolo 11 del R.d. 30 ottobre 1933 numero 1611 in quanto la regula juris contenuta nel comma secondo a mente della quale tutte le sentenze devono essere notificate presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunziato la sentenza si applica a condizione che la Pubblica Amministrazione si sia costituita a patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e non quando, come verificatosi nel caso in esame, la stessa sia stata in causa rappresentata da un proprio funzionario, come consentito dall'articolo 23, IV comma L 689/1981 v. Cass. Sez. II numero 14279/2007 . 6 — Ne consegue che, essendo stata notificata la sentenza resa dal Giudice di Pace in data 22 marzo 2010, deve dirsi tardivo l'appello notificato in data 24 settembre 2010. 7 — Se verranno condivise le suesposte argomentazioni, il ricorso è idoneo ad esser trattato in camera di consiglio per esser quivi dichiarato manifestamente fondato . 8 - La surriferita relazione è stata comunicata al Procuratore Generale ed è stata notificata Sparti. 9 — Ritiene il Collegio di aderire alle conclusioni esposte nella relazione, che sono in linea con la giurisprudenza della Corte colà citata ne consegue che andrà dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'Ufficio Territoriale del Governo, con condanna di detta parte al pagamento delle spese del presente giudizio nonché di quello di appello, secondo la liquidazione indicata in dispositivo. P.Q.M. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata visto l'articolo 384 cpc dichiara inammissibile l'appello proposto dall'Ufficio Territoriale del Governo di Bari avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bari numero 4084 del 24 giugno 2009 condanna detta parte al pagamento delle spese dei giudizi di appello e di legittimità liquidandole, rispettivamente in Euro 540,00, di cui Euro 50,00 per esborsi Euro 200,00 per diritti ed Euro 290,00 per onorari in Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 1000,00 per onorari.