Condannato per gravi reati: sì alla perdita del diritto di voto

E’ conforme alla Convenzione dei diritti dell’uomo la misura accessoria della perdita del diritto di voto decisa nei confronti di un condannato per reati gravi.

La Grande Camera della CEDU ha stabilito, con sentenza depositata il 22 maggio 2012 ricorso numero 126/05 , che la perdita di voto del condannato per reati gravi non viola la Convenzione. Il caso. Condannato a 30 anni di carcere per aver ucciso sua moglie e alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici. Questa l’entità della condanna che un uomo, originario di Parma, deve scontare. La questione però non è semplice. Di mezzo c’è il diritto di voto, che il condannato non può esercitare. Quel diritto che è alla base della democrazia e che non può considerarsi un mero privilegio, diritto per cui i nostri antenati hanno lottato. Ecco perché il condannato ritiene violato l’articolo 3 del Protocollo numero 1 che assicura il diritto dei cittadini a libere elezioni. E, infatti, la Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, con sentenza del 18 gennaio 2011, ha stabilito – su ricorso dell’interessato - che l’esclusione dal diritto di voto è contraria alla Convenzione. Le limitazioni al diritto di voto devono essere proporzionate e devono avere un fine legittimo. Pertanto, il governo italiano ha deciso di impugnare la decisione avanti alla Grande Camera. E i giudici di Strasburgo, con sentenza inappellabile, hanno precisato che il diritto di voto è alla base della democrazia e non è un mero privilegio, ma non si tratta di un diritto assoluto, visto che gli Stati hanno un margine di apprezzamento in questo settore. Nel caso di specie, la misura - a parere della Grande Camera - non ha carattere generale e automatico e non è applicata indiscriminatamente. Insomma, è conforme alla Convenzione. In Italia il provvedimento è proporzionato alla gravità dei reati. La legge italiana, infatti, non colpisce in modo indiscriminato un gruppo di persone, ma collega la perdita del diritto di voto alla gravità del reato. Questa misura, aggiunge la Corte di Strasburgo, è funzionale a rafforzare la responsabilità civica e il rispetto della legge da parte di chi commette gravi reati.