Vettura ritrovata seriamente lesionata, a poca distanza dal luogo dove era parcheggiata. Nessuna copertura della compagnia assicurativa per i danni, perché provocati da atti vandalici e non collegabili alla circolazione successiva al furto.
Davvero una brutta sorpresa per l’automobilista quest’ultimo prima non scorge, stranamente, la propria ‘quattro ruote’, poi riesce a scovarla – a poca distanza da dove l’aveva parcheggiata –, ma la ritrova seriamente danneggiata. Oltre al danno, però, anche la beffa nessuna copertura da parte della compagnia assicurativa, nonostante il regolare contratto contro il furto. Perché viene ritenuta prevalente l’ipotesi del danneggiamento – non prevista nel contratto –, e non sussistente, invece, quella della sottrazione del veicolo Cassazione, sentenza numero 5192, Terza Sezione Civile, depositata oggi . Colpi d’ascia Dinamica chiarissima, almeno secondo il proprietario dell’automobile nel 1996 «il veicolo» – una ‘Mercedes 250’ – è stato «rubato, e rinvenuto a poca distanza dal luogo del furto, privo di numerosi parti e gravemente danneggiato a colpi d’ascia». Eppure, nonostante tutto, la compagnia assicurativa, pur a fronte di un regolare «contratto contro il furto», nega all’automobilista «il pagamento dell’indennizzo». Per i giudici di primo grado è evidente l’abuso. Di avviso opposto, invece, i giudici di secondo grado, i quali ritengono corretta la condotta della compagnia assicurativa. Decisivi due elementi primo, «il veicolo era stato gravemente danneggiato a colpi d’ascia, e tale danno era escluso dalla copertura assicurativa sia perché non causato dalla circolazione successiva al furto, sia perché causato da un reato contro la proprietà diversa dal furto» secondo, non vi è «prova in atti» dei «danni causati direttamente dal furto o dalla circolazione». Indennizzo. Pronta, ma, alla fine, non efficace, la replica dell’automobilista, il quale decide di proporre ricorso in Cassazione, evidenziando il fatto che è stata illogicamente respinta la «richiesta di indennizzo per i danni derivanti dalla circolazione successiva al furto», nonostante questo fronte fosse «pacificamente oggetto di copertura assicurativa». Obiezione, questa, non meritevole, secondo i giudici del ‘Palazzaccio’, perché generica. Innanzitutto, è confermata la decisione di negare l’«indennizzo» per i danni subiti dalla vettura, perché «causati da atti vandalici», come testimoniato dall’impiego di un’ascia. Allo stesso tempo, però, non vi è alcuna contestazione specifica, da parte del proprietario dell’automobile, sulla presunta esistenza di «danni derivanti dalla circolazione» della vettura successivamente al furto. Ciò conduce a ritenere inattaccabile la decisione emessa in secondo grado. Sconfitta piena e definitiva, quindi, per il proprietario della ‘Mercedes’.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 6 novembre 2014 – 17 marzo 2015, numero 5192 Presidente Russo - Relatore Rossetti Svolgimento del processo 1. Nel 1998 P.M. convenne dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, sezione di Tropea, la società Assitalia s.p.a., esponendo che - aveva stipulato con la società convenuta un contratto di assicurazione contro il furto della propria vettura modello Mercedes 250 - nel 1996 il veicolo venne rubato, e rinvenuto a poca distanza dal luogo del furto privo di numerose parti e gravemente danneggiato a colpi d'ascia - l'assicuratore aveva rifiutato il pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto. Chiese perciò la condanna della convenuta al pagamento del suddetto indennizzo. 2. La Assitalia si costituì eccependo la prescrizione del diritto, l'improponibilità della domanda a causa dell'esistenza d'una clausola compromissoria e la non indennizzabilità del sinistro, sul presupposto che il contratto non coprisse i danni causati da reati diversi dal furto, come il danneggiamento. 3. Con sentenza 25.6.2001 numero 64 il Tribunale di Vibo Valentia accolse la domanda. La sentenza venne impugnata dalla società soccombente. La Corte d'appello di Catanzaro con sentenza 4.5.2007 numero 386 riformò la decisione di primo grado e rigettò la domanda di P.M., sul presupposto che a il veicolo era stato gravemente danneggiato a colpi d'ascia, e tale danno era escluso dalla copertura assicurativa sia perché non causato dalla circolazione successiva al furto, sia perché causato da un reato contro la proprietà diverso dal furto b dei danni causati direttamente dal furto o dalla circolazione non vi fosse prova in atti . 4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da P.M. in base ad un motivo. Nel giudizio dinanzi a questa Corte la Assitalia non si è difesa. Motivi della decisione 1. II motivo di ricorso. 1.1. Con l'unico motivo del proprio ricorso P.M. sostiene che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, ai sensi dell'articolo 360, numero 5, c.p.c Espone, al riguardo, che in conseguenza del furto il proprio veicolo aveva subito due tipi di danni danni causati da atti vandalici colpi d'ascia , e danni derivanti dalla circolazione. La Corte d'appello, sul presupposto che il contratto non coprisse i danni derivanti da atti vandalici, ha rigettato integralmente la domanda di pagamento dell'indennizzo, senza soffermarsi a spiegare perché mai la domanda fosse stata rigettata anche con riferimento alla richiesta di indennizzo per i danni derivanti dalla circolazione successiva al furto, pacificamente oggetto di copertura assicurativa. 1.2. Il motivo è infondato. La Corte d'appello non ha affatto trascurato di prendere in esame la domanda di indennizzo dei danni diversi da quelli causati da atti vandalici. L'ha esaminata, ed ha concluso che dell'esistenza di tali danni non vi è prova in atti p. 6, quarto capoverso della sentenza impugnata . Tale statuizione, giusta o sbagliata che fosse, non è stata impugnata dal ricorrente. Questi infatti si è doluto in sostanza di una omessa pronuncia su una parte della propria domanda, ma non della correttezza o meno della sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto non provata l'esistenza del danno di cui si chiedeva l'indennizzo. 2. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio dell'Assitalia. P.Q.M. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.