Contenzioso tra datore di lavoro - conduttore dei locali – e la società proprietaria? L’operaio per lavorare deve scavalcare il muro, ma non commette nessuna violazione di domicilio, visto che manca la rappresentazione e la consapevolezza dell’illiceità della sua condotta.
La fattispecie. Scavalca il muro dell’azienda per svolgere il suo lavoro, ma finisce davanti al Gup di Vigevano a dover rispondere di violazione di domicilio articolo 614 c.p. . La faccenda sarebbe finita lì, visto che il giudice aveva dichiarato il non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato, se non fosse che la parte civile presenta ricorso per cassazione. C’è un contenzioso tra conduttore dei locali e proprietaria. Secondo la parte ricorrente, infatti, l’imputato «era consapevole del contenzioso civile in corso tra il proprio datore di lavoro – conduttore dei locali – e la società proprietaria, avente ad oggetto la disponibilità dei locali». Di conseguenza era consapevole – aggiunge la ricorrente – «della contrarietà alla legge penale del proprio comportamento». Nessuna consapevolezza, solo imprudenza. La S.C., con la sentenza numero 12980/2012 depositata il 5 aprile, però, rigetta il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Infatti, è vero che l’anomalia del percorso da seguire per entrare nel posto di lavoro scavalcare un muro avrebbe dovuto far rendere conto il lavoratore della nuova situazione, portando quest’ultimo a non utilizzare i suddetti locali, ma è anche vero, secondo la Corte di Cassazione - come tra l’altro affermato dal giudice di merito – che il comportamento è stato tenuto senza rappresentazione e consapevolezza di tale illiceità. Insomma, l’imputato ha tenuto tale condotta in maniera colposa, «connotata da leggerezza e imprudenza».
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 5 dicembre 2011 – 5 aprile 2012, numero 12980 Presidente Ferrua – Relatore Bevere Fatto e diritto Il difensore della parte civile nel procedimento a carico di O.F. , in ordine al reato ex articolo 614 cp, ha presentato ricorso avverso la sentenza di non luogo procedere perché il fatto non costituisce reato, emessa dal Gup del tribunale di Vigevano il 3.12.2010. Il ricorrente ha rilevato, alla stregua delle risultanze probatorie, che è contraddittoria e incoerente la tesi del giudice, secondo cui la condotta dell'imputato di introdursi nei locali della Nuova Enea Gomme srl contro la volontà dei titolari della medesima è stata determinata da leggerezza e imprudenza, mentre le risultanze processuali dimostrano che era consapevole del contenzioso civile in corso tra il proprio datore di lavoro - conduttore dei locali - e la società proprietaria, avente ad oggetto la disponibilità dei medesimi locali. Era pertanto consapevole della contrarietà alla legge penale del proprio comportamento, tanto più che per introdursi doveva scavalcare il muro di cinta dell'immobile della Nuova Enea Gomme. Il ricorso non merita accoglimento. In via preliminare va ribadito che scopo dell'udienza preliminare è quello di evitare dibattimenti inutili e non quello di accertare la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato, per cui il giudice deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere solo in presenza di una situazione favorevole alla posizione dell'imputato, tale da apparire, in base a una ragionevole prognosi, non superabile in dibattimento dall'acquisizione di nuovi elementi di prova o da una diversa valutazione di quelli già acquisiti. Ne consegue che il controllo del giudice di legittimità sulla sentenza non può avere ad oggetto gli elementi acquisiti dal p.m. ma solo la giustificazione adottata dal Gup nel valutarli e quindi la riconoscibilità del criterio prognostico adottato. Va anche rilevato che il giudice di legittimità, a fronte della prevista motivazione sommaria dell’inidoneità degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa,non ha la congenita possibilità di verificare il puntuale rispetto dei criteri valutativi di cui all'articolo 192 cpp, altrimenti si verrebbe ad investirlo di un irrituale compito di merito, anticipatorio della valutazione della prova, propria del primo grado di giudizio. Fatte queste premesse, va verificato se, nella concreta fattispecie, il Gup ha osservato i principi qui esaminati. L'esito di questa verifica è positivo. Il giudice è pervenuto alla decisione di non luogo a procedere in base alla constatazione che la collocazione dell'O. ai margini della controversi in corso tra il datore di lavoro e la proprietaria dell'immobile e la consuetudine pluriannuale di accedere nei locali per svolgervi il lavoro di gommista non gli hanno consentito di rendersi conto che tale controversia fosse giunta a tal punto di conflittualità da essere sfociata nel divieto di accesso. L'anomalia del percorso da seguire per entrare nel posto di lavoro scavalcando un muro avrebbe dovuto indurlo a rendersi conto della nuova situazione e a rifiutare di eseguire la richiesta del datore di lavoro di continuare a utilizzare i suddetti locali. Il giudice ha ritenuto che l'O. abbia continuato a tenere questo illecito comportamento non con rappresentazione e consapevolezza di tale illiceità, ma in maniera colposa connotata da leggerezza e imprudenza. L'approfondita analisi delle risultanze processuali e l'esaustiva e logica esposizione dei motivi che hanno indotto il Gup alla prognosi negativa - in riferimento alla posizione dell'accusa – sullo svolgimento e sull'esito del dibattimento, impediscono di dare rilievo alle censure in termini fattuali, formulate dalla parte civile, a sostegno della tesi accusatoria. Il ricorso va quindi rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.