La condotta di chi, essendo in possesso di un’Autorizzazione Integrata Ambientale, non ne rispetta le prescrizioni, non costituisce più reato, bensì un illecito amministrativo, se si tratta di violazioni diverse da quelle previste dai commi 3 e 4 dell’ articolo 29 quattuordecies d.lgs. numero 152/2006 codice dell’ambiente .
Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 10735, depositata il 13 marzo 2015. Il caso. Il tribunale di Ravenna condannava, ai sensi dell’articolo 29 – quattuordecies, comma 2, d.lgs. numero 152/2006 codice dell’ambiente , il rappresentante legale di una società che non aveva rispettato le prescrizioni imposte dall’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia. L’imputato ricorreva in Cassazione, lamentando l’errata interpretazione del contenuto dell’AIA. Non è più reato. Tuttavia, la Corte di Cassazione premette il d.lgs. numero 46/2014 ha modificato l’articolo 29 – quattuordecies, comma 2, d.lgs. numero 152/2006, prevedendo che la condotta di chi, essendo in possesso di un’Autorizzazione Integrata Ambientale, non ne rispetta le prescrizioni, non costituisce più reato, bensì un illecito amministrativo, se si tratta di violazioni diverse da quelle previste dai commi 3 e 4 dello stesso articolo. Essendo stata contestata la violazione del comma 2, la Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata, in quanto il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 10 febbraio – 13 marzo 2015, numero 10735 Presidente Fiale – Relatore Graziosi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 24 gennaio 2014 il Tribunale di Ravenna ha condannato T.A. alla pena di € 4000 di ammenda per il reato di cui all'articolo 29 quattuordecies, comma 2, d.lgs. 152/2006 perché, quale legale rappresentante di una società, non rispettava le prescrizioni a essa imposte dalla Autorizzazione Integrata Ambientale numero 663 del 12 ottobre 2007 rilasciatale dalla provincia di Ravenna. 2. Ha presentato ricorso il difensore, adducendo violazione di legge in relazione all'interpretazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'importazione, in relazione al suo effettivo contenuto. Considerato in diritto 3. Assorbendo ogni altro profilo, deve rilevarsi che per jus superveniens il fatto contestato non è più previsto dalla legge come reato. Come già riconosciuto, infatti, dalla giurisprudenza di questa Sezione della Suprema Corte Cass. sez. III, 11 giugno 2014 numero 40532 l'articolo 7 d.lgs. 4 marzo 2014 numero 46 - decreto legislativo recante attuazione della direttiva numero 75 del 24 novembre 2010 del Consiglio CEE relativa alle emissioni industriali - ha modificato l'articolo 29 quattuordecies d.lgs. 3 aprile 2006 numero 152 nel senso che la condotta di chi, essendo in possesso di una Autorizzazione Integrata Ambientale A.I.A. , non ne rispetta le prescrizioni non è più reato, bensì costituisce illecito amministrativo, se attiene a violazioni diverse da quelle previste dal terzo e dal quarto comma del citato articolo 29 quattuordecies. E, nel caso di specie, tale depenalizzazione investe in effetti la condotta contestata, essendo stata questa qualificata ai sensi del secondo comma dell'articolo 29 quattuordecies. Da quanto rilevato consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non essere previsto il fatto dalla legge come reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.