A fronte di una specifica, dettagliata e motivata richiesta di concessione delle attenuanti generiche, il giudice non può dare per scontata o presunta la non meritevolezza delle medesime, ma deve esaminare le circostanze che possono essere rilevanti in tal senso, soprattutto quelle evidenziate dall’imputato, e fornire adeguata motivazione nel caso in cui decida di non concederle.
Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza numero 7914/15 depositata il 23 febbraio. Il caso. La Corte d’appello di Messina rideterminava la pena in applicazione dell’attenuante di cui all’articolo 62, numero 6, c.p., confermando per il resto la pronuncia con cui l’imputato era stato condannato in primo grado per il reato di violenza sessuale. La sentenza viene impugnata in Cassazione dall’imputato che lamenta, da un lato, la ritenuta attendibilità delle testimonianze della persona offesa e, dall’altro, l’omessa motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, essendosi i giudici di merito limitati a giustificare tale scelta con una mera clausola di stile. Il primo motivo di ricorso viene rigettato, in quanto la motivazione della sentenza impugnata argomenta adeguatamente e specificatamente l’attendibilità delle testimonianze rese dalla persona offesa, in base alle risultanze istruttorie, di cui non è possibile fornire una lettura alternativa in sede di giudizio di legittimità. La non concessione delle attenuanti generiche. È invece fondato il motivo con cui il ricorrente lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche. Il Tribunale aveva negato la concessione delle predette circostanze in base all’applicazione del nuovo testo dell’articolo 62 - bis, c.p., ma la difesa, nel proporre appello avverso al sentenza di primo grado, eccepiva l’inapplicabilità della nuova formulazione della norma al caso concreto, realizzatosi prima dell’entrata in vigore della nuova disposizione. La necessità di adeguata motivazione. La Corte d’appello sostanzialmente non forniva una risposta in merito, limitandosi a giustificare con una clausola di stile «non si rinviene alcun motivo concreto che possa rendere meritevole delle attenuanti generiche» . La giurisprudenza di legittimità afferma invece che a fronte della specifica, dettagliata e motivata richiesta di applicazione delle attenuanti generiche ribadita con l’atto di appello, il giudice non può dare per scontata o presunta la non meritevolezza delle medesime, ma deve esaminare le circostanze che possono assumere rilevanza in tal senso, soprattutto quelle evidenziate dall’imputato, e fornire adeguata motivazione nel caso in cui decida di non concederle. La sentenza impugna risulta dunque, limitatamente al rigetto di questo motivo d’appello, affetta da mancanza di motivazione o da motivazione meramente apparente. Per questi motivi, la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente alla attenuanti generiche e rinvia alla Corte d’appello, rigettando per il resto il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 27 gennaio – 23 febbraio 2015, numero 7914 Presidente Teresi – Relatore Franco Svolgimento del processo Con la sentenza in epigrafe la corte d'appello di Messina concesse l'attenuante di cui all'articolo 62, numero 6, cod. penumero , rideterminò la pena in anni uno di reclusione e confermò nel resto la sentenza emessa il 17 dicembre 2009 dal Gip del tribunale di Messina, che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui all'articolo 609 bis cod. penumero per avere costretto la vicina di casa S.E. a subire atti sessuali, dandole all'improvviso una pacca sul sedere e poi, impedendo alla porta dell'ascensore di chiudersi, cer cando di infilare le dita in uno strappo dei jeans che indossava posto al di sopra del ginocchio e infine abbracciandola e baciandola. L'imputato, a mezzo dell'avv. A.G., propone ricorso per cassa zione deducendo 1 violazione degli articolo 530 commi 1 e 2, 533 comma 1, cpp, e 609 bis c.p. La menta che è erronea ed illogica la motivazione con la quale è stata ritenuta l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa per il fatto che l'imputato non era stato in grado di prospettare un valido motivo per sostenere una calun niosa incolpazione. Ciò comporta una violazione di legge ed una manifesta il logicità per avere invertito i termini del corretto iter logico-argomentativo, as sumendo la precisione ed attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa, in base alla mancata prova della loro calunniosità da parte dell'imputato. Tale mo do di argomentare si pone in contrasto con la giurisprudenza che esige che le dichiarazioni della persona offesa siano sottoposte ad attento vaglio di attendi bilità e di verosimiglianza. Nella specie tale vaglio è mancato del tutto, perché la corte d'appello, nonostante le specifiche contestazioni fatte con i motivi di impugnazione, ha dato per scontata l'intrinseca coerenza ed attendibilità, affi dandosi a sostegno, per di più, ad argomenti manifestamente illogici e in con trasto con le risultanze probatorie. Deduce che la corte d'appello in modo mani festamente illogico ha tratto argomento a conforto dell'attendibilità della p.o. dalla circostanza che la stessa ha rifiutato la cifra di cinquemila euro a titolo di risarcimento, e ciò sia perché dal rifiuto di un determinato importo non può in ferirsi la rinuncia al risarcimento e quindi la maggiore genuinità dell'iniziativa di denunciare i fatti , sia perché, al contrario, la parte offesa si è costituita parte civile, richiedendo il risarcimento dei danni nella misura di cinquantamila euro, con la liquidazione di una provvisionale di diecimila. E' manifestamente illogi co, altresì, chiedersi per quale ragione la S. avrebbe dovuto trasformare in un bacio sulla bocca ed in un palpeggiamento prolungato atteggiamenti affet tuosi e confidenziali non aventi però scopo libidinoso, posto che, negare una ta le possibilità in via di principio significa negare, in astratto ed in via generale, che tali fenomeni di enfatizzazione accadano, per i più svariati motivi. La menta che si dà poi per scontata la veridicità del racconto alla madre senza con siderare che nei motivi di appello si era specificamente censurata una tale rico struzione dei fatti, evidenziandosi le contraddizioni tra il racconto della S.E., e quello della madre e del fratello F Nella motivazione si af ferma che l'imputato e la di lui cognata G. Gabriella non avevano potuto negare l'episodio laddove risulta l'esatto contrario sia dagli atti del processo, sia dallo stesso testo della sentenza. La motivazione è manifestamente illogica anche nella parte in cui dal mero fatto che la cognata aveva chiesto spiegazioni al cognato sulle lamentele della R., si deduce che la stessa G. consi derava il cognato capace di turpi condotte per di più ritenendosi la detta cir costanza oltremodo significativa . Lamenta poi che la corte d'appello ha invece omesso di valutare le censure avanzate nei motivi di appello, riguardanti la dedotta inconciliabilità con un in tento libidinoso dell'imputato delle circostanze di tempo e di luogo in cui av venne l'incontro con la S. nell'androne del palazzo, mentre era in attesa della moglie le contraddizioni sull'immediatezza circostanza ritenuta dalla corte rilevante a conforto della sua attendibilità del racconto della S. dopo l'incontro con il Gallo le contraddizioni in merito ad un presunto forte abbrac cio ed un bacio sulle labbra, che secondo ciò che da lei assume di avere appreso la sua amica S.V., non si sarebbero verificati le contraddizioni sull'atteggiamento particolarmente e fastidiosamente affettuoso tenuto negli ul timi anni dal Gallo, anche in presenza della madre di lei la inconciliabilità tra l'asserita immediatezza della reazione della ragazza e della madre dalla quale la Corte ha dedotto che l'episodio era stato percepito come grave con la continuazione dei rapporti di locazione con il Gallo ed il di lui suocero. Lamenta quindi che è mancata l'analisi delle censure avanzate nei motivi di appello e che nei limitati casi in cui ciò è avvenuto, il ragionamento seguito in sentenza è palesemente affetto da illogicità ed apoditticità. Ciò soprattutto con riferimento all'esame della questione centrale che era stata devoluta quella relativa al possibile equivoco della parte offesa sulle reali intenzioni del Gallo. Sul punto la corte d'appello si limita ad affermare che Da nessun elemento ri sulta che potesse essere mai intercorsa confidenza tale da G.ficare anche un semplice bacio ponendosi in stridente contrasto con quanto affermato dalla parte offesa S.E., secondo cui l'imputato «ha sempre tenuto nei miei confronti un atteggiamento troppo affettuoso, in specie negli ultimi anni». La contrarietà dell'affermazione contenuta in sentenza rispetto al contenuto delle dichiarazioni della persona offesa è palese, ed incidente su circostanza decisiva, nella misura in cui la sua possibile induzione in equivoco sulle reali intenzioni del gesto dell'imputato è stata esclusa - dalla Corte - sulla base della asserita mancanza di precedenti atteggiamenti di confidenza dell'imputato, che invece, dalla stessa persona offesa che li ha definiti addirittura, troppo affettuosi, al punto da recarle fastidio sono stati indicati come abituali. 2 violazione articolo 56 e 609 bis c.p. perché la corte d'appello ha totalmente omesso di motivare sulla configurabilità del tentativo, questione devolutale con il secondo motivo di appello. 3 Violazione degli articolo 62 bis, comma 3 e 2 c.p. avendo la corte d'appello totalmente omesso di motivare sulla concessione delle attenuanti generiche, li mitandosi ad affermare soltanto che Non si rinviene alcun motivo concreto che possa rendere Gallo meritevole delle attenuanti generiche . La motivazione è inesistente, o comunque, apparente, contravvenendo ai dettami in materia fissati dalla pacifica giurisprudenza di questa Corte. Inoltre, la sentenza impugnata non ha motivato sulle ragioni per cui ha rigettato una specifica censura contenu ta nei motivi di appello, con i quali si era dedotto che l'esclusione delle generi che operata dal giudice di primo grado era erronea, in quanto fondata sulla nuo va formulazione del terzo comma dell'articolo 62 bis cp che impedisce di prendere in considerazione la sola incensuratezza dell'imputato , entrata in vigore dopo il fatto per cui è processo. E si erano pertanto diffusamente evidenziate tutte le ra gioni che imponevano la concessione delle generiche. Motivi della decisione Ritiene il Collegio che il primo motivo di ricorso vada rigettato, in quanto, considerando congiuntamente la sentenza impugnata e quella di primo grado, può ritenersi che i giudici del merito abbiano fornito congrua, specifica ed ade guata motivazione sulle ragioni per le quali è stata ritenuta l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa e quindi la responsabilità dell'imputato per il fatto contestatogli. Ritiene invero il Collegio che, seppure la motivazione della sentenza di appello contenga effettivamente alcune affermazioni erronee o manifestamente illogiche o alcune osservazioni inconferenti e probabilmente inopportune, ciò sia in sostanza non decisivo al fine della soluzione assunta e non escluda l'adeguatezza e la congruità, nel loro complesso, delle motivazioni adottate, soprattutto se integrate con quelle della sentenza del giudice per le indagini preli minari. Ed invero i giudici del merito hanno osservato che il racconto della ragaz za risultava lineare, dettagliato e coerente che non esisteva alcuna plausibile ragione per porre in dubbio l'attendibilità e la genuinità della versione fornita dalla persona offesa che non risultava alcun possibile profilo di interesse ad una rappresentazione non veritiera che nei diversi racconti effettuati dalla ra gazza non emergeva alcun elemento di contraddizione che lo stesso imputato aveva affermato che i rapporti tra le parti erano positivi, così confermando l'insistenza di un interesse a fare un racconto mendace che doveva sicuramente escludersi che il racconto della ragazza fosse frutto di un travisamento dei fatti o di un equivoco, dal momento che non si comprendeva come una stretta di mano ed un innocuo bacio sulla guancia potesse essere scambiato per un pal peggiamento sul sedere e per un forte bacio sulle labbra che non risultava che tra imputato e persona offesa intercorresse una confidenza tale da G.ficare anche un semplice bacio che gli altri testi avevano confermato il racconto della ragazza nell'immediatezza dei fatti nonché, soprattutto, lo stato d'animo della stessa, rinvenuta piangente e in uno stato di agitazione che i testi avevano al tresì riferito della contestazione fatta anche nei confronti dell'imputato e della risposta evasiva di questi, che non aveva negato l'episodio ma solo sostenuto che si era trattato di un malinteso, nonché delle lamentele fatte dalla ragazza ad altre persone. A fronte delle suddette considerazioni, le altre osservazioni non del tutto logiche della corte d'appello messe in evidenza nel ricorso - quali quelle relati ve alla mancata prospettazione da parte dell'imputato di un motivo per sostene re un racconto mendace al rifiuto della somma offerta in risarcimento al rilievo dato alle opinioni personali della cognata dell'imputato - appaiono inconferenti e non idonee a fondare una diversa valutazione. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Difatti, essendo stato ac certato che era avvenuto sia un palpeggiamento sia un bacio sulla bocca, è evi dente che si tratta di delitto consumato e non tentato. Non occorreva quindi che la corte d'appello motivasse specificamente su tale censura. E' invece fondato il terzo motivo. La sentenza di primo grado aveva infatti negato la concessione delle attenuanti generiche in applicazione del nuovo testo dell'articolo 62 bis cod. penumero La difesa aveva proposto appello su questo punto, ec cependo che la decisione del giudice di primo grado era erronea perché la nuo va formulazione del terzo comma dell'articolo 62 bis cp che impedisce di prendere in considerazione la sola incensuratezza dell'imputato , entrata in vigore dopo il fatto per cui è processo, non era applicabile nellá specie. Aveva anche ricordato che la meritevolezza, o meno, delle generiche non può mai essere data per scon tata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo per il giudice, ove ritenga di e scluderla, di G.ficarne sotto ogni possibile profilo l'affermata insussistenza. Inoltre, sempre con l'atto di appello, la difesa aveva diffusamente evidenziato da pag. 11 a pag. 13 tutte le ragioni e gli specifici elementi che, a suo parere, imponevano la concessione delle attenuanti generiche. A questo specifico motivo di appello la corte d'appello sostanzialmente non ha risposto, omettendo di valutarlo e limitandosi alla generica frase di stile che «non si rinviene alcun motivo concreto che possa rendere Gallo meritevole delle attenuanti generiche». Ora, secondo la giurisprudenza di questa Corte, era fondato il motivo di appello che censurava l'affermazione che le attenuanti generiche non potevano nella specie essere concesse sulla sola base dell'incensuratezza dell'imputato. Difatti, «la previsione di cui all'articolo all'articolo 62 bis, comma terzo, cod. penumero in trodotta dall'articolo 1 lett. f-bis della legge numero 125 del 2008 -per la quale l'assen za di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può esse re per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle attenuanti generi che - non è applicabile ai reati commessi anteriormente alla sua entrata in vi gore, trattandosi di disposizione aggravatrice del trattamento sanzionatorio» Sez. V, 28.2.2014, numero 13072, Scotto Di Clemente, Rv. 260576 Sez. I, 19.5.2009, numero 23014, Nwankwo, Rv. 244121 . Pertanto, a fronte della specifica, dettagliata e motivata richiesta di concessione delle attenuanti generiche ribadi ta con l'atto di appello ed in mancanza di una norma che ne vietasse l'applicazione nella specie, la corte d'appello non poteva dare per scontata o presunta la non meritevolezza delle attenuanti generiche, ma doveva esaminare le circostanze che potevano essere rilevanti a tal fine e specialmente gli specifi ci elementi e ragioni indicate con l'atto di appello. Sul rigetto di questo motivo di appello la sentenza impugnata e dunque af fetta da totale mancanza di motivazione o da motivazione meramente apparente. La sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente alle attenuanti generiche con rinvio alla corte d'appello di Reggio Calabria. Nel resto il ricorso va rigettato. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente alle attenuanti generiche con rinvio alla corte d'appello di Reggio Calabria. Rigetta il ricorso nel resto.