Con la Risoluzione numero 2/DF di ieri, il Dipartimento delle Finanze ha fornito una serie di chiarimenti sull’esenzione dall’IMU relativa ai terreni agricoli, disciplinata da ultimo dal D.L. numero 4/2015. Le Finanze hanno chiarito, tra l’altro, che l’esenzione per i terreni “parzialmente montani” affittati o dati in comodato a imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, di cui all’articolo 1, comma 2 del D.L. numero 4/2015, spetta solo se i medesimi terreni sono anche posseduti da IAP o CD.
L’esenzione dall’IMU disposta dall’articolo 1, comma 2 del D.L. numero 4/2015 per i terreni agricoli, ubicati nei comuni classificati come “parzialmente montani”, affittati o dati in comodato a imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola, spetta solo se i medesimi terreni sono posseduti da IAP o CD ugualmente iscritti alla previdenza agricola. È uno dei chiarimenti forniti dal Dipartimento delle Finanze con la Risoluzione numero 2/DF di ieri. Terreni dati in affitto o in comodato. Rispondendo a due quesiti sull’esenzione dall’IMU terreni agricoli, disciplinata da ultimo dal citato D.L. numero 4/2015 e il cui versamento scade, per i soggetti non esenti, il prossimo 10 febbraio, le Finanze hanno chiarito, in relazione al primo quesito, che in base al combinato disposto di cui al comma 1, lett. b esenzione per i terreni agricoli ubicati nei comuni classificati dall’ISTAT come “parzialmente montani” e posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali e al comma 2 dell’articolo 1 del Decreto estensione dell’esenzione di cui al comma 1, lett. b ai terreni affittati o dati in comodato a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali , per poter beneficiare dell’esenzione “è indispensabile” che il soggetto che concede il terreno in affitto o in comodato a un CD e IAP, iscritto nella previdenza agricola, abbia egli stesso la qualifica di CD o IAP, iscritto nella previdenza agricola. Tale soluzione interpretativa – si spiega nel documento di prassi – è confortata, oltre che dal dato letterale delle disposizioni, anche dal principio statuito dalla giurisprudenza di legittimità sentenza del 12 gennaio 2012, numero 288 , secondo cui “le agevolazioni in materia tributaria non possono implicare un’interpretazione analogica o estensiva, onde farvi comprendere ipotesi non espressamente previste”. Aliquota. Quanto al secondo quesito, con cui veniva chiesto in quali ipotesi in cui risulta applicabile, per la determinazione dell’IMU dovuta dai contribuenti , l’aliquota base dello 0,76%, nel documento si spiega che, secondo quanto espressamente disposto dall’articolo 1, comma 692, della Legge numero 190/2014 Legge di Stabilità 2015 , si deroga all’applicazione della predetta aliquota di base fissata dall’articolo 13, comma 6 del D.L. numero 201/2011 solo nel caso in cui, nei Comuni in cui i terreni agricoli non sono più oggetto d’esenzione, siano state approvate specifiche aliquote per i terreni agricoli ipotesi che non si verifica se, ad esempio, se il Comune fissa un’aliquota con riferimento a tutti gli immobili diversi dai fabbricati . Rimborsi. Infine nel documento viene precisato che coloro che hanno effettuato versamenti dell’IMU relativamente a terreni che sulla base dei precedenti criteri D.M. 28 novembre 2014 risultavano imponibili e che, invece, in virtù dei nuovi criteri introdotti dall’articolo 1 del D.L. numero 4/2015 con effetti sul periodo d’imposta 2014 sono esenti, hanno diritto a richiedere il rimborso di quanto versato, oppure a effettuare la compensazione nel caso in cui il Comune abbia previsto con proprio regolamento tale facoltà. Fonte fiscopiu.it
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