Cessione gratuita priva di effetti: il curatore può dimostrare la liberalità dell’atto anche per via presuntiva

Il convincimento del giudice può fondarsi anche su un solo elemento probatorio, purchè grave e preciso l’inesistenza, non contestata, di dazioni di denaro può essere un sufficiente elemento indiziario per ritenere l’atto di cessione come gratuito, e quindi non opponibile al Fallimento.

Così ha deciso la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 3406, depositata il 12 febbraio 2013. Una compravendita senza scambio di denaro. Ad aprile 2002 una donna compra un immobile da una società, per la cifra di 92mila euro, con rogito notarile e quietanza di pagamento. A febbraio 2003 la s.a.s. viene dichiarata fallita dal Tribunale. La Curatela del Fallimento, subentrata nella gestione, chiede l’inefficacia della compravendita, sul presupposto della mancata corresponsione del prezzo. L’articolo 64 della Legge Fallimentare prevede infatti che «sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito». Dopo un momentaneo respingimento della domanda in primo grado, la domanda trova accoglimento in appello, dove l’acquirente viene condannata alla restituzione dell’immobile. Questa ricorre per cassazione. Basta una presunzione per poter decidere? La ricorrente lamenta che la gratuità sia stata presunta dalla mera mancata corresponsione della somma di denaro e dall’accertamento incidentale della simulazione sul prezzo, da cui sarebbe dovuta discendere la nullità della compravendita. Peraltro il fallimento non avrebbe agito per chiedere la simulazione, ma solo con azione revocatoria. Infine lamenta l’errata presunzione di accordo simulatorio. Il Fallimento ha chiesto solo l’inefficacia dell’atto. La S.C. rigetta il ricorso. La Corte d’Appello, correttamente, ha ritenuto come decisiva la prova della gratuità dell’atto dedotta dall’assenza di corrispettivo. Non ha violato la corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo solo riscontrato la non veridicità della quietanza di pagamento. Le questioni circa la nullità o la simulazione della compravendita, proposta dalla ricorrente, introducono elementi diversi rispetto a quelli posti dal Fallimento alla base della propria domanda. La ricorrente non ha provato la dazione di denaro. Il Curatore, che agisce come terzo, può dare prova della non veridicità con qualunque mezzo di prova, anche in via presuntiva. In questo caso ha provato che non c’è stata alcuna dazione di denaro. La sua esistenza non è stata mai provata in via d’eccezione dalla ricorrente. Basta anche una sola presunzione. La Corte ricorda che in tema di presunzioni semplici, «gli elementi assunti a fonte di prova non debbono essere necessariamente più d’uno, potendo il convincimento del giudice fondarsi anche su di un solo elemento purchè grave e preciso, dovendo il requisito della “concordanza” ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi». La Corte d’Appello ha correttamente valutato le ricevute di pagamento, «ritenendole inopponibili al Fallimento per mancanza di data certa anteriore».

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 17 gennaio – 12 febbraio 2013, numero 3406 Presidente Salmè – Relatore Di Virgilio Svolgimento del processo La Curatela del Fallimento della s.a.s. F.lli Molinar di Sergio Molinar & amp C, nonché dei soci M.S. e D. dichiarato dal Tribunale di Torino il omissis agiva in giudizio nei confronti di C.B. , resasi acquirente della società in bonis, per atto a rogito notaio Benigni del 17 aprile 2002 e per il prezzo di Euro 92.962,24 quietanzato nell'atto come già in precedenza ricevuto , dell'immobile sito in omissis , chiedendo l'accertamento dell'inefficacia della compravendita, in via principale, ex articolo 64 l.f., ed in via di subordine, ex articolo 67, 2^ comma l.f La comma si costituiva ed eccepiva l'infondatezza di ambedue le domande proposte dalla Curatela. Il Tribunale di Torino, con sentenza in data 29 agosto 2006, respingeva le domande proposte dal Fallimento. La sentenza veniva impugnata dal Fallimento si opponeva all'impugnazione la comma . La Corte d'appello di Torino, con sentenza in data 16 giugno-23 giugno 2009, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato l'inefficacia della compravendita in oggetto, condannando la comma alla restituzione dell'immobile indicato a favore del Fallimento, ed onerato detta parte delle spese dell'intero giudizio. Nello specifico, la Corte del merito, ritenuto che la Curatela non aveva proposto alcuna domanda di simulazione, agendo in via principale per l'accertamento dell'inefficacia dell'atto ex articolo 64 l.f., sul presupposto logico-giuridico della mancata corresponsione del prezzo da parte della comma , nell'irrilevanza della quietanza contenuta nell'attori senza alcuna volontà di accertamento della simulazione neppure in via incidentale, ha rilevato che il carattere inveritiero della quietanza poteva essere dimostrato dal Curatore, che agisce come terzo,con qualunque mezzo probatorio,anche a mezzo delle presunzioni. Nel caso, la natura fittizia della quietanza, quanto all'avvenuta corresponsione del prezzo, risultai dalla mancanza di annotazione del pagamento nella contabilità della società fallita e, ancor prima, dall'inesistenza di dazione di danaro in contanti o disposizione di pagamento, neppure allegato dalla comma , e palesemente inidonee a vincere detti dati presuntivi erano le dichiarazioni testimoniali di R.G. . Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione C.B. , con ricorso affidato a tre motivi. Si difende con controricorso la Curatela, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato, in ordine all'applicabilità dell'articolo 67, 2 comma l.f La ricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c Motivi della decisione 1.1.- Si da atto che i ricorsi sono stati già riuniti, ex articolo 335 c.p.c 2.1.- Con il primo motivo del ricorso principale, la ricorrente si duole della violazione dell'articolo 64 l.f., in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c La ricorrente, premesso che la nozione di gratuità contenuta nell'articolo 64 l.f. non coincide con la categoria civilistica dei negozi liberali, deduce che l'atto in oggetto, come dimostrato, non rientra nella categoria degli atti tipicamente gratuiti o di quelli compiuti in adempimento di un dovere morale o di quelli a scopo di pubblica utilità la Corte del merito è giunta ad affermare la gratuità dell'atto sulla base della ritenuta mancata dazione del prezzo da parte dell'acquirente, in forza dell'operato accertamento incidentale della simulazione relativa del prezzo da tale postulato, dovrebbe giungere ad affermarsi che tra le parti sia intercorsa una compravendita non prevedente la consegna del prezzo, e quindi, un atto nullo, ai sensi dell'articolo 1418 c.c. per essere contrario agli articolo 1322, 1325, 1343, 1346 e 1470 c.c 2.2.- Con il secondo mezzo, la ricorrente si duole della violazione dell'articolo 112 c.p.c. sotto il profilo dell'ultrapetizione, per avere la Corte del merito, in assenza della formulazione della relativa domanda, ancorato la decisione alla personale convinzione che la Curatela avesse dedotto in via meramente incidentale la simulazione dell'atto di compravendita e della quietanza di pagamento ivi contenuta, ritenendo entrambi gli aspetti virtualmente contenuti nella domanda ex articolo 64 l.f., sul mero presupposto logico - giuridico della mancata corresponsione di prezzo alcuno da parte di C.B. . Sono invero ontologicamente e sul piano probatorio diverse la domanda di revocatoria e di simulazione, e nessun argomento utile può trarsi dalla sentenza citata del S.comma 3727/03. 2.3.- Con il terzo motivo, C.B. si duole della illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli articolo 2697, 2725, 2727 c.c., dell'articolo 64 l.f. in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c. e del vizio di motivazione. Secondo la comma , non era emerso alcun elemento idoneo a far presumere la presenza di un accordo simulatorio, da provarsi con documento avente data certa anteriore al fallimento. La Corte del merito ha ritenuto la prova della pretesa gratuità dell'atto sulla base dell'assenza di alcuna annotazione del pagamento nella contabilità della società e dalla inesistenza di alcuna dazione in danaro contante o disposizione di pagamento, ma il primo elemento non è di per sé significativo, ed il secondo costituisce invero il fatto da provare da parte della Curatela che agisce ex articolo 64 l.f., in ogni caso costituente unico indizio, mentre sarebbe stata necessaria una pluralità di indizi. La Corte d'appello ha inoltre sottovalutato o addirittura pretermesso gli altri elementi deponenti a favore della onerosità dell'atto, e cioè precisamente, l'onerosità ontologica della compravendita, la dichiarazione del venditore e le quietanze attestanti il pagamento, la dichiarazione del teste R.G. . 3.1.- Con il ricorso incidentale condizionato, il Fallimento ripropone la domanda avanzata in subordine, di revocatoria ex articolo 67 l.f 4.1- I primi due motivi del ricorso principale, strettamente collegati e da valutarsi congiuntamente, sono infondati. La Corte del merito, nell'ambito dei poteri di qualificazione ed interpretazione della domanda, sulla base del tenore letterale degli atti e della natura della vicenda rappresentata dalla parte e dalle precisazioni fornite in giudizio, nonché dal provvedimento in concreto richiesto, ha ritenuto quale antecedente logico della domanda la non veridicità della quietanza di pagamento, senza sostituire azione diversa a quella esercitata e senza violare il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato sul principio, si richiamano le pronunce 15802/05 e 3980/04 . Correttamente pertanto è stata ritenuta decisiva, per la qualificazione dell'atto come gratuito, ai fini dell'inefficacia ex articolo 64 l.f., la prova, da parte della Curatela, dell'assenza di corrispettivo. A fronte della domanda esercitata dalla Curatela, le argomentazioni della ricorrente sulla nullità o simulazione della compravendita, in quanto non prevedente la consegna del prezzo, vengono ad introdurre elementi diversi ed ulteriori rispetto a quelli posti dal Fallimento a base della domanda. Come messo in luce con particolare chiarezza nella sentenza impugnata, antecedente logico della domanda ex articolo 64 l.f., nella specie, è il carattere inveritiero o fittizio della quietanza di avvenuto pagamento, che nei confronti del Curatore, che agisce come terzo, per derivare la propria legittimazione dalla sentenza dichiarativa di fallimento, non può ritenersi confessione stragiudiziale del pagamento ex articolo 2735 c.c., atteso che la confessione è valida solo nel giudizio in cui siano parti l'autore ed il destinatario di quella dichiarazione di scienza e peraltro, anche nel caso in cui il Curatore si ponga nell'esercizio di un diritto del fallito nella stessa posizione processuale di quest'ultimo, la giurisprudenza ritiene che lo stesso sia una parte processuale diversa dal fallito stesso così Cass. 14481/2005 e Cass. 11144/2009 . Da ciò consegue che la prova della non veridicità può essere data dal Curatore con qualunque mezzo di prova ed anche in via presuntiva. 3.2.- Anche il terzo motivo è infondato. Premesso a riguardo che la ricorrente reitera nel motivo la questione dell'accordo simulatorio, che,come sopra si è già detto, non costituisce questione fatta valere in giudizio neppure in via di accertamento incidentale, nel resto si deve rilevare che la Corte del merito correttamente ha inteso la Curatela onerata della prova, si che del tutto infondata è la censura della ricorrente sul punto, ed ha poi ritenuto la prova sulla base degli elementi presuntivi indicati. A riguardo, si osserva che le censure della ricorrente ex articolo 360 numero 3 c.p.c. sono infondate ed infatti, anche a voler ritenere fondato il rilievo di non particolare significato della mancata annotazione del prezzo nelle scritture contabili sociali fatto che potrebbe essere meramente addebitabile alla condotta dei soggetti tenuti alla registrazione , residua in ogni caso il secondo elemento indiziario valutato, ovvero l'inesistenza di dazione di danaro in contanti o di disposizione di pagamento per assegno o bonifico bancario, la cui esistenza non è stata nemmeno allegata né ovviamente provata dalla comma in via di eccezione, si che l'elemento presuntivo riscontrato ben può sorreggere la motivazione. Ed infatti, come affermato nella recente pronuncia 17574/2009, in tema di presunzioni semplici, gli elementi assunti a fonte di prova non debbono essere necessariamente più d'uno, potendo il convincimento del giudice fondarsi anche su di un solo elemento purché grave e preciso, dovendo il requisito della concordanza ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale, ma non necessario concorso di più elementi presuntivi. Infondata è la censura di mancata valutazione degli elementi probatori in tesi contrari, dovendosi a riguardo rilevare che, provata per quanto sopra rilevato la non veridicità della quietanza di pagamento, la Corte d'appello ha valutato le ricevute di pagamento, ritenendole inopponibili al Fallimento per mancanza di data certa anteriore, e ha espressamente considerato la testimonianza del R.G. , resa de relato dalla stessa comma , e quindi priva di ogni valenza. Nessun elemento indiziario può desumersi dalla scelta processuale, del tutto coerente del Fallimento, di azionare in principalità la domanda ex articolo 64 l.f. ed in subordine, la domanda ex articolo 67 l.f Nel resto, la motivazione della Corte d'appello è congruamente e logicamente argomentata. 4.1. - Il ricorso principale va pertanto respinto, rimanendo così assorbito il ricorso incidentale. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale condanna la ricorrente al pagamento delle competenze, liquidate in Euro 4200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.