Il ciclista investito era ubriaco? Ma non può esserci nessuna presunzione di colpevolezza

Un automobilista investe un ciclista ubriaco, ma l’oggetto della prova in relazione all’omicidio colposo non può basarsi sulla presunzione di colpevolezza.

E’ questo che ha affermato la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza numero 4214/13 depositata il 28 gennaio. Il caso. Un automobilista percorreva una strada provinciale quando investiva, a causa della guida distratta e della velocità superiore al limite imposto, un uomo in bicicletta, che procedeva nella stessa direzione di marcia, provocandone la morte. Nessuna traccia di frenata sull’asfalto riconducibile ad una manovra di emergenza e responsabilità dell’automobilista confermata dalla Corte di appello. Il ciclista era in stato di ebbrezza. L’imputato presenta dunque ricorso per cassazione, lamentando che la sola assenza di tracce di frenata sull’asfalto, e quindi la mancanza di manovre di emergenza, non possono dimostrare la ritenuta distrazione, che per i giudici di merito rappresenterebbe l’elemento soggettivo della colpa. Inoltre, il ricorrente sostiene che i giudici hanno erroneamente escluso che il sinistro possa esser stato causato dalla condotta del ciclista che, al momento del sinistro, aveva un tasso alcolico pari a 2,8 g/l. Anche la sospensione della patente di guida inflitta, secondo il ricorrente, è eccessiva, visto anche il minimo eccesso di velocità 7 km/h . Presunzione di colpevolezza per chi si mette alla guida in stato di ebbrezza anche per il ciclista? La S.C. sottolinea che «una cosa è la ratio legis sottesa alla contravvenzione che sanziona la guida in stato di ebbrezza» e altra cosa è l’oggetto della prova in relazione al delitto, «per il quale occorre provare quale sia stato l’effettivo svolgersi dell’accadimento, ripudiando qualsiasi presunzione». Velocità del veicolo proporzionata alla visibilità. In più – si legge in sentenza - la velocità di un veicolo che proceda in tempo di notte «deve essere costantemente proporzionata allo spazio corrispondente al campo di visibilità al fine di consentire al suo conducente di eseguire utilmente una manovra di arresto, considerato anche il tempo psicotecnico, nel caso si profili un ostacolo improvviso» Cass., numero 3139/1982 . La Cassazione, pertanto, rigetta in toto il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 10 – 28 gennaio 2013, numero 4214 Presidente Romis – Relatore Dovere Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Milano ha riformato unicamente il trattamento sanzionatorio definito dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano con la sentenza emessa a seguito di rito abbreviato il 9.3.2011, con la quale F.G. è stato giudicato responsabile della morte di D.N. . Secondo la ricostruzione operata dal Tribunale e fatta propria dal giudice di secondo grado, il F. procedeva alla guida della propria autovettura lungo una strada provinciale quando investiva da terga il velocipede condotto dal D. , che procedeva nella medesima direzione di marcia, a causa di una condotta di guida distratta e della velocità superiore al limite imposto nel tratto di strada teatro del sinistro. Siffatte conclusioni venivano ancorate essenzialmente all'accertata assenza di tracce di frenata sull'asfalto riconducigli ad una manovra di emergenza del F. , al punto d'urto tra i veicoli e sulla sede stradale. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il F. a mezzo del proprio difensore di fiducia, avv. Roberta Ligotti. 2.1. Con un primo motivo deduce violazione di legge in relazione al combinato disposto agli articolo 41 e 589 cod. penumero nonché 141 C.d.S., ed altresì illogicità e carenza della motivazione, laddove questa definisce la condotta colposa del F. . Ad avviso dell'esponente i giudici di merito hanno ritenuto che il F. sia responsabile del sinistro perché non essendovi tracce di frenata risulta dimostrato che egli non ha minimamente percepito la presenza del ciclista sennonché tale mancata percezione, e la conseguente mancanza di manovre di emergenza, ad avviso del ricorrente, non possono per ciò solo dare dimostrazione della ritenuta distrazione, che in specie per la Corte di Appello rappresenterebbe l'elemento soggettivo della colpa. Sarebbe necessaria una specifica valutazione fattuale con individuazione ed ancoraggio ad elementi fattuali, concreti ed idonei a ricostruire nel costituto probatorio acquisito agli atti l'elemento soggettivo del conducente del veicolo . Inoltre si censura il giudizio in ordine alla ritenuta efficienza causale della condotta attribuita al F. , assumendo che i giudici di merito hanno erroneamente escluso che il sinistro possa essere stato causato dalla condotta del ciclista, che al momento dell'incidente aveva un tasso alcolico pari a 2,8 gr/l e quindi era in stato di ebbrezza alcolica. Sotto tale profilo il ricorrente osserva che mentre il giudice di primo grado ha affermato che le risultanze processuali indicano che il ciclista procedeva in modo regolare in prossimità del margine destro della carreggiata, il c.t. dr. Fe. aveva affermato la possibilità che lo stato di ebbrezza alcolica avesse potuto condizionare la corretta conduzione del velocipede da parte del D. . A fronte delle doglianze avanzate al riguardo con l'atto di appello, la Corte di Appello si è limitata a richiamare acriticamente la motivazione della sentenza di primo grado, nonostante quest'ultima si sia fondata sull'erroneo richiamo all'esito della prova scientifica. Per l'esponente risulta altresì illogica la motivazione laddove da un verso afferma che non è possibile ritenere con certezza che il ciclista abbia zigzagato e dall'altro asserisce che la condotta del conducente del veicolo è certamente causa del sinistro. Peraltro, il ricorrente rileva che dalla previsione dell'articolo 186 C.d.S. emerga una presunzione di condotta colposa per chi si pone alla guida in stato di ebbrezza alcolica, di talché è illogica l'affermazione della irrilevanza del comportamento del ciclista nella determinazione dell'evento. La presunzione di legge richiederebbe, per essere vinta, elementi di segno positivo e di evidente concretezza, in assenza dei quali, è la conclusione più o meno esplicita, occorrerebbe ritenere che la condotta del soggetto in parola è stata effettivamente pericolosa. 2.2. Con un secondo motivo il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge in relazione all'articolo 133 cod. penumero , per l'eccessività della pena inflitta e della sanzione accessoria amministrativa della sospensione della patente di guida. Lo scarto minimo pari a 7 km/h tra velocità consentita e velocità mantenuta e l'identificazione della colpa in una distrazione determinano una colpa di grado minimo che impone un trattamento sanzionatolo più lieve. Considerato in diritto 4. Il ricorso è infondato. 4.1. Nonostante il ricorso richiami vizi motivazionali, esso tende in sostanza a veder accreditata una ricostruzione del sinistro alternativa rispetto a quella ritenuta dai giudici di merito. È pertanto opportuno ricordare che questa Corte ha da tempo chiarito che il controllo di legittimità sulla motivazione è diretto ad accertare se a base della pronuncia del giudice di merito esista un concreto apprezzamento degli indizi di colpevolezza e se la motivazione non sia puramente assertiva o palesemente affetta da vizi logici . Restano pertanto escluse da tale controllo sia l'interpretazione e la consistenza degli indizi sia le eventuali incongruenze logiche che non siano manifeste, ossia macroscopiche, eclatanti, assolutamente incompatibili con altri passaggi argomentativi. Ne consegue che non possono trovare ingresso in sede di legittimità i motivi di ricorso fondati su una diversa prospettazione dei fatti né su altre spiegazioni, per quanto plausibili o logicamente sostenibili, formulate dal ricorrente Cass. Sez. 1, Sentenza numero 41110 del 24/10/2011, Pg in proc. Javad, Rv. 251507 . Peraltro tale ricostruzione, in definitiva incentrata sull'andamento zigzagante del ciclista, è avanzata sulla scorta di un assunto erroneo. Si prospetta, infatti, l'esistenza di una presunzione di condotta pericolosa in colui che si pone alla guida in stato di ebbrezza alcolica e da tale presunzione si fa derivare che l'accertamento giudiziario avente ad oggetto il reato di danno omicidio colposo debba assumere siffatta presunzione, sino a che essa non sia vinta da elementi di segno contrario. Orbene, risulta del tutto evidente che una cosa è la ratio legis sottesa alla contravvenzione che sanziona la guida in stato di ebbrezza, ovvero il giudizio di astratta pericolosità di tale condotta per l'incolumità del conducente e degli altri utenti della strada altra è l'oggetto della prova in relazione al delitto, per il quale occorre provare quale sia stato l'effettivo svolgersi dell'accadimento, ripudiando qualsiasi presunzione. Sotto questo profilo il giudice di primo grado ha correttamente rilevato che il F. ha riferito nell'immediatezza di non essersi accorto di nulla e di aver solo sentito l'urto che i rilievi sulla strada operati dai verbalizzanti indicano che l'impatto tra i veicoli è avvenuto sul margine destro della carreggiata che il punto d'urto sui veicoli è, quanto all'autoveicolo, collocato sul la parte anteriore destra e destra e quanto alla bicicletta sulla parte posteriore. Correttamente, quindi, si è dedotto il verificarsi di un tamponamento da parte del veicolo in danno del velocipede. I giudici di merito hanno anche rimarcato la velocità elevata in relazione alle condizioni di visibilità scarse ora notturna in inverno e assenza di illuminazione pubblica e l'efficienza causale della condotta trasgressiva, con la prevedibilità della presenza di biciclette strada provinciale in prossimità di centro urbano . Neppure coglie il segno il rilievo operato dal ricorrente per il quale la distrazione nella guida sarebbe stata dedotta dalla sola circostanza della mancata percezione della presenza della bicicletta. In primo luogo va rimarcato che l'addebito di colpa ha ad oggetto il mancato rispetto di una velocità adeguata alle condizioni del tratto stradale, alla visibilità e ai limiti imposti. L'evocazione di una distrazione, quindi, vale a fornire una spiegazione atecnica del sinistro non si può escludere che il F. fosse concentrato sulla guida e tuttavia che la velocità non gli abbia consentito di vedere a tempo la bicicletta. D'altronde, è principio già da tempo statuito da questa Corte che la velocità di un veicolo che proceda in tempo di notte deve essere costantemente proporzionata allo spazio corrispondente al campo di visibilità al fine di consentire al suo conducente di eseguire utilmente una manovra di arresto, considerato anche il tempo psicotecnico, nel caso si profili un ostacolo improvviso Cass. Sez. 4, sent. numero 3139 del 19/10/1982, Vago, Rv. 158407 . 4.2. Quanto al richiamo alle affermazioni del c.t.u., nella parte in cui lascerebbero intendere una possibilità non riscontrata che il ciclista abbia tenuto una condotta anomala, basti osservare che una simile asserzione non può significare che non vi è prova della condotta colposa del F. , ma soltanto che sul piano processuale non può affermarsi che il ciclista abbia avuto una condotta di guida colposa. 4.3. Parimenti infondato è il motivo relativo al trattamento sanzionatorio. La Corte di Appello ha assunto quale pena base quella di un anno di reclusione, concedendo le attenuanti generiche, valutate equivalenti alla contestata aggravante, diminuendo così la pena inflitta dal primo giudice. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giudizio commisurativo rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio, se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'articolo 133 cod. penumero , è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Ciò che qui deve senz'altro escludersi avendo il giudice fatto richiamo ad elementi valutati a favore dell'imputato assenza di precedenti penali e comportamento successivo al sinistro , in termini che certamente non possono ritenersi frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e non è, pertanto, censurabile in cassazione. 5. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. penumero , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.