Le intercettazioni telefoniche dell'indagato non possono essere disposte se gli informatori non sono stati interrogati o assunti a sommarie informazioni, perché, in questo caso, le notizie fornite alla polizia sono inutilizzabili.
Le intercettazioni telefoniche dell'indagato non possono essere disposte se gli informatori non sono stati interrogati o assunti a sommarie informazioni, perché, in questo caso, le notizie fornite alla polizia sono inutilizzabili. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 29666/2011, depositata il 25 luglio.Il caso. Tentata estorsione aggravata e continuata, questo il reato per cui il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti dei due indagati. Il problema è che le intercettazioni, che hanno portato alla misura cautelare, non erano state disposte regolarmente. Perlomeno questo è quanto affermano i due interessati, che hanno presentato ricorso per cassazione, dopo che il Tribunale del riesame ha confermato la misura.Le notizie fornite dagli informatori non sono indizi. La Corte di legittimità, ha affermato che le notizie fornite dagli informatori della polizia giudiziaria sono inutilizzabili, anche in fase di indagini preliminari , nei casi in cui tali informatori non siano stati interrogati o assunti a sommarie informazioni articolo 203, comma 1-bis e 267, comma 1-bis, c.p.p. . Infatti, tutte le notizie che provengono da fonti anonime o ignote, non possono essere considerate un valido presupposto per validare i decreti con i quali il giudice per le indagini preliminari autorizza le intercettazioni.Le acquisizioni investigative riservate della DIA annullano la custodia cautelare in carcere. I giudici con l'ermellino, infatti, annullano l'ordinanza impugnata e rinviano al tribunale di Palermo per nuovo esame.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 31 maggio - 25 luglio 2011, numero 29666Presidente Mannino - Relatore IppolitoRitenuto in fatto1. Il Tribunale del riesame di Palermo, con l'ordinanza sopra indicata, ha rigettato l'istanza presentata ex articolo 309 cod. proc. penumero nell'interesse di G L.D. e V F., contro il provvedimento datato 13 gennaio 2001, con cui il giudice per le indagini preliminari dello stesso tribunale aveva applicato la misura della custodia carceraria nei confronti dei prevenuti in ordine ai delitti di tentata estorsione aggravata e continuata articolo 110, 56, 81 cpv. 629, comma 2, in relazione al numero 3 comma 2 dell'articolo 628 c.p. e articolo 7 d.l. 13 maggio 1991 numero 152 in danno di I.A.S. e G D.M 2. Contro la predetta ordinanza ricorrono per cassazione, con separati atti d'impugnazione iscritti in distinti prodecimenti 14606/11 e 16504/11 , entrambi gli indagati, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.All'odierna udienza, fissata ex articolo 127 c.p.p., i procedimenti sono stati riuniti in considerazione dell'identità di imputazione provvisoria e stratta connessione delle questioni dedotte.Considerato in diritto1. Tra gli altri motivi, è stato dedotta la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione degli articolo 203, 266, 267 e 271 c.p.p. e conseguente inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni delle conversazioni, su cui il Tribunale del riesame ha fondato la sua valutazione.I ricorrenti hanno contestato la validità dei decreti con i quali il giudice per le indagini preliminari ha autorizzato le intercettazioni che lo riguardavano, ricordando che essi avevano avuto origine dagli esiti dell'originaria intercettazione disposta, con decreto del P.M. datato 24.1.2009 tempestivamente convalidato dal g.i.p. , a carico dell'I. per gravi indizi di reato prospettati con nota della DIA del 21 gennaio 2009, che riteneva la sussistenza dei predetti indizi sulla base di riservate acquisizioni investigative .2. Il motivo è fondato. Le predette riservate acquisizioni investigative , cioè le informazioni acquisite da informatori confidenziali, non possono costituire indizi di reato, da porre a base delle successive autorizzazioni alle intercettazioni, per l'inequivoco disposto degli articolo 203, comma 1 - bis, e 267, comma 1 - bis, c.p.p. introdotti dagli articolo 7 e 10 della legge 1 marzo 2001, numero 63 , secondo cui le notizie fornite dagli informatori della polizia giudiziaria sono inutilizzabili, anche in fase di indagini preliminari, se gli informatori non sono stati interrogati o assunti a sommarie informazioni.Come esattamente osservano i ricorrenti, queste disposizioni, che attuano i principi dell'articolo 111 della Costituzione nel testo revisionato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, numero 2 , impongono che al provvedimento del g.i.p. e a quello urgente del P.M. in materia di intercettazioni rimanga estraneo tutto ciò che proviene da fonti anonime o comunque ignote, come tali non assoggettabili a verifica giurisdizionale fino al momento dell'identificazione delle stesse.3. Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Palermo.P.Q.M.La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al tribunale di Palermo per nuovo esame.Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94.1-ter disp. att. c.p.p