Bimba cade dagli sci: la scuola risarcisce il danno

La scuola deve risarcire il danno, se non dimostra che l'infortunio riportato dalla bambina durante una lezione di sci sia scaturito da un fatto ad essa non imputabile.

La scuola deve risarcire il danno, se non dimostra che l'infortunio riportato dalla bambina durante una lezione di sci sia scaturito da un fatto ad essa non imputabile. E' quanto affermato dalla Terza sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza numero 2559, depositata il 3 febbraio 2011.La fattispecie. Durante una lezione di sci, sebbene sotto la sorveglianza del maestro, una bambina di 5 anni cadeva, riportando un infortunio, per il quale la madre chiedeva il risarcimento danni. Il Tribunale adito rigettava la domanda, poiché la donna non aveva provato l'esistenza del nesso di causalità tra il danno e l'inadempimento dell'istruttore invece, la scuola aveva provato che il corso si svolgeva su una pista blu, e quindi facile. Tuttavia, la madre non ci stava e proponeva appello, ma anche in questo grado di giudizio veniva respinto. E allora, ricorreva per cassazione, osservando come il giudice di merito avesse erroneamente ritenuto che incombeva sulla danneggiata l'onere di provare l'inadempimento della controparte e il nesso causale fra l'inadempimento stesso e il danno.Imparare a sciare senza cadere dagli sci è una missione impossibile! Ribaltando il verdetto di secondo grado, la S.C., anzitutto, afferma che l'affidamento di una bambina di cinque anni ad una scuola di sci perché le siano impartite lezioni il che integra un contratto comporta a carico della scuola stessa l'assunzione di obbligazioni di protezione volte a garantirne l'incolumità tuttavia risulta evidente che, per quanta cautela sia profusa dal maestro di sci, è sempre possibile che l'allieva cada, perché costituisce dato di comune esperienza che non è possibile imparare a sciare senza mai cadere.Ma su chi grava l'onere della prova? Tuttavia, osservano i giudici di legittimità, il problema nel caso in esame è costituito dalla distribuzione degli oneri probatori è la scuola a dover provare di aver fatto quanto doveva per salvaguardare l'incolumità della bimba, così da non imputare l'incidente alla stessa o al maestro della cui azione risponde? Oppure è la madre a dover provare l'inadempimento della scuola?Per il risarcimento danni da autolesione si applica il regime probatorio desumibile dall'articolo 1218 c.c Al riguardo, il Collegio afferma che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, o per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto deve provare il fatto estintivo della pretesa altrui, costituito dall'avvenuto adempimento. Applicando tale principio alla fattispecie in esame, si ricava che dal vincolo negoziale sorto a seguito dell'accoglimento della domanda di iscrizione alla scuola e dalla conseguente ammissione della bambina alla stessa sorge a carico del medesimo istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allieva nel tempo in cui questa fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allieva si procuri un infortunio. Spetta alla scuola provare che l'infortunio non è ad essa imputabile. Pertanto, alla luce di tali considerazioni, secondo il Collegio, la Corte territoriale ha sbagliato nell'aver ritenuto che dell'inadempimento dovesse dar prova la madre della bambina, che ovviamente ignorava le cause specifiche che hanno portato all'infortunio della figlia spetta alla scuola provare che le lesioni sono state conseguenza di un fatto ad essa non imputabile.Manca la prova scuola di sci condannata al risarcimento danni. In conclusione, poiché, nel caso in esame, la causa della caduta resta comunque ignota, non essendo stata offerta alcuna prova al riguardo, la scuola di sci deve provvedere al risarcimento dei danni.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 10 dicembre 2010 - 3 febbraio 2011, numero 2559Presidente Amatucci - Relatore D'AmicoSvolgimento del processoM P.A. , in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore E P. conveniva dinanzi al Tribunale di Bolzano la Scuola Ski - Snowbord Schule Dolomites per sentirla condannare al risarcimento del danno subito a causa dell'infortunio del quale era rimasta vittima la stessa P.E. , durante una lezione collettiva di sci, sotto la direzione e la sorveglianza di un maestro istruttore della medesima scuola.Quest'ultima si costituiva negando la propria responsabilità per il sinistro.Il Tribunale respingeva la domanda attrice, condannando la P. a rifondere alla convenuta le spese processuali. Deduceva il Giudice che l'attrice aveva l'onere di provare, oltre all'esistenza del danno, anche il nesso di causalità fra quest'ultimo e l'inadempimento del maestro. Tale prova non era stata tuttavia offerta, mentre la Scuola aveva provato che il corso si svolgeva su una pista classificata come pista blu facile .Avverso tale sentenza proponeva appello M P.A. .Si costituiva la Scuola Ski - Snowbord Schule Dolomites insistendo per il rigetto dell'appello.La Corte d'Appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano, respingeva l'appello proposto dalla P. avverso la sentenza del Tribunale e condannava l'appellante a rifondere all'appellata le spese processuali.Proponeva ricorso per cassazione M P.A. con tre motivi.Resisteva con controricorso la Scuola Ski - Snowbord Schule Dolomites.Le parti hanno presentato memorie.Motivi della decisioneCon il primo motivo parte ricorrente denuncia Violazione e falsa applicazione degli articolo 1218, 2697, 2727 ss. c.c. in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 3 c.p.c. .Il secondo motivo verte sulla sussistenza di obblighi accessori di protezione e di garanzia, discendenti dal dovere di buona fede oggettiva, inadempiuti dalla debitrice scuola di sci violazione e falsa applicazione degli articolo 1375 e 1175 c.c. in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c. .I due motivi, strettamente connessi, devono essere congiuntamente esaminati.Ad avviso di M P.A. la Corte d'Appello di Trento ha erroneamente interpretato l'articolo 1218 c.c. e sulla base di tale errata interpretazione ha ritenuto che incombeva sulla danneggiata l'onere di provare l'inadempimento della controparte e il nesso causale fra l'inadempimento stesso e il danno.Sostiene altresì parte ricorrente che la motivazione della sentenza impugnata risulta erronea per avere il Giudice dell'appello omesso di valutare come la scuola di sci si sia resa inadempiente agli obblighi di protezione assunti ex contrada nei confronti della minore P.E. , optando per una restrittiva interpretazione del contenuto negoziale in esame.Entrambi i motivi sono fondati.Non v'è dubbio che l'affidamento di un bambino di cinque anni ad una scuola di sci perché gli siano impartite lezioni il che integra un contratto comporti a carico della scuola l'assunzione di obbligazioni di protezione volte a garantirne l'incolumità. Ed è altresì ovvio che, per quanta cautela sia profusa dal maestro di sci, è pur sempre possibile che l'allievo cada, per l'intrinseca natura dell'attività che la scuola è richiesta di svolgere e perché costituisce dato di comune esperienza che non è dato imparare a sciare senza incappare mai in cadute.Sulla base di tali dati sarebbe erroneo sia assumere che, per il solo fatto della caduta, la scuola sia responsabile delle lesioni riportate dall'allievo sia che, comunque, poiché una caduta è altamente probabile sicché può essere considerata come un rischio accettato, delle lesioni subite dal minore la scuola non debba mai rispondere. Si tratterà invece di stabilire se la scuola abbia adempiuto le obbligazioni volte a garantire la sicurezza dell'allievo, per quanto è possibile.Il problema è costituito dalla distribuzione degli oneri probatorii se, cioè, debba la scuola provare di aver fatto quanto doveva per salvaguardare la sicurezza relativa dell'allievo sicché l'incidente non possa essere imputato alla stessa o al maestro della cui azione risponde o se debba l'allievo e, per lui, chi ne ha la potestà genitoriale provare l'inadempimento della scuola.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'articolo 1218 c.c. Cass., 3.3.2010, numero 5067 . Alla stregua di tale disposizione, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza , gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento Cass., S.U., 30.10.2001, numero 13533 .Dal vincolo negoziale sorto a seguito dell'accoglimento della domanda di iscrizione all'istituto scolastico e dalla conseguente ammissione dell'allievo alla scuola sorge infatti a carico del medesimo istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso. Nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche l'insegnante assume quindi uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona Cass., 3.3.2010, numero 5067 Cass., 18.11.2005, numero 24456 .L'errore della corte d'appello consiste, dunque, nell'aver ritenuto che dell'inadempimento dovesse dar prova il creditore della prestazione. Esso è, in realtà, addotto per il fatto stesso che sia proposta una domanda di risarcimento per le lesioni conseguite ad una caduta e non v'è bisogno che sia prospettato in relazione ad eventi specifici, che la parte madre del bambino ovviamente ignora e che non versa nella possibilità di conoscere. Compete invece alla scuola provare che le lesioni sono state conseguenza di un fatto alla stessa non imputabile.Nulla impedisce che la prova possa essere data anche a mezzo di presunzioni. Anzi, il procedimento di inferenza induttiva deve essere adeguato al contesto.Ma se la prova manchi e la causa della caduta resti dunque ignota, il sistema impone che le conseguenze patrimoniali negative del fatto siano subite da chi abbia oggettivamente assunto la posizione di inadempiente e non del creditore della prestazione.Con il terzo ed ultimo motivo parte ricorrente denuncia infine Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 5, in punto alla liquidazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio .Il motivo è assorbito.In conclusione, i primi due motivi devono essere accolti con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d'Appello di Trento, in diversa composizione, che deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.P.Q.M.La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso e dichiara assorbito il terzo. Cassa e rinvia alla Corte 'Appello di Trento in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.