Vendita “a catena” di macchinari: è rilevante lo stato soggettivo del terzo acquirente in assenza di trascrizione?

Anche ove il patto di riservato dominio avente ad oggetto macchine di valore eccedente 15,43 euro non sia stato trascritto ex articolo 1524, comma 2, c.c., esso deve considerarsi opponibile ai terzi che in mala fede abbiano acquistato il bene, in conformità alle generali regole che governano la vendita di cose mobili.

Il caso. La società J.C.B. S.p.a. il 6 giugno 2000 aveva venduto, con riserva di proprietà, tre macchine scavatrici alla società Eurocostruzioni S.r.l. la quale, pur restando inadempiente all’obbligo di versamento del corrispettivo pattuito, pari a complessive lire 109.800.000, aveva rivenduto le medesime macchine alla società Euroverde S.r.l. avente il medesimo legale rappresentante . La società Euroverde s.r.l., a sua volta, aveva venduto i macchinari in oggetto alla società Nuova Euromacchine S.r.l. per complessive lire 100.800.000. Il patto di riservato dominio non era stato trascritto ai sensi dell’art 1524, comma 2, c.c Il Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda proposta dalla società J.C.B., aveva dichiarato risolto per inadempimento della acquirente società Eurocostruzioni srl il contratto di compravendita del 6 giugno 2000 tra le parti, condannando le convenute Eurocostruzioni S.r.l., Euroverde S.r.l. e Nuova Euromacchine S.r.l., in solido tra loro, al pagamento in favore della società J.C.B. della somma di euro 12.151,98 a titolo di risarcimento del danno sofferto in conseguenza dell’inadempimento di Eurocostruzioni e del comportamento delle terze che, «in mala fede o in colpa grave» avevano concorso «nella violazione del patto di riservato dominio». La società Nuova Euromacchine S.r.l. aveva proposto appello censurando, oltre che la valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure, l’errata applicazione dell’articolo 1524 c.c., comma 2, c.c. il quale consentirebbe l’opponibilità ai terzi del patto di riservato dominio avente ad oggetto macchine di valore eccedente i 15,43 euro soltanto in presenza della trascrizione nell’apposito registro che, nella specie, non era avvenuta , indipendentemente dallo stato soggettivo di buona o malafede dell’acquirente. La Corte d’Appello di Milano, confermando, invece, la decisione impugnata, ha escluso che la riserva di proprietà nel caso di specie potesse trovare tutela soltanto alle condizioni indicate dall’art 1524 c.c. secondo comma, fissando il prinicipio in forza del quale in assenza della trascrizione doveva trovare applicazione la disciplina generale relativa al trasferimento dei beni mobili, posta dall’art 1153 c.c., con conseguente salvezza del solo acquisto fatto dal terzo di buona fede. Da qui il rigetto dell’interposta impugnazione, stante la condivisione della valutazione fatta dal giudice di prime cure in ordine alla malafede sub specie di consapevolezza dell’esistenza del patto di riservato dominio delle società successive acquirenti del bene oggetto del contratto originariamente intervenuto tra la J.C.B. S. p.a. e la Eurocostruzioni S.r.l. Il patto di riservato dominio i diversi orientamenti dottrinali. La vendita con riserva di proprietà o con patto di risrevato dominio è una peculiare figura di compravendita regolata dagli articolo 1523 e ss. c.c., caratterizzata dal fatto che con essa le parti si accordano sul pagamento frazionato nel tempo del corrispettivo da parte dell’acquirente, che acquista la proprietà del bene solo con il pagamento dell’ultima rata assumendo, tuttavia, i rischi relativi al diritto dominicale sin dal momento della consegna . Controverso è in dottrina l’inquadramento dogmatico di tale tipo contrattuale secondo un primo indirizzo si tratterebbe di un contratto risolutivamente condizionato al pagamento di tutte le rate del prezzo Lipari, Vendita con riserva di proprietà, in Enciclopedia del Diritto, vol. XLVI, Milano 1993, 526 e ss secondo un differente approccio ermeneutico ricorrerebbe, nella descritta fattispecie, un’ipotesi di vendita obbligatoria, come ricavabile dall’acquisto della proprietà non al momento del perfezionarsi dell’accordo bensì ex nunc con il pagamento dell’ultima rata Greco–Cottino, Della vendita, in Comm. Scialoja-Branca sub articolo 1470-1547, Bologna-Roma, 1981, 433 infine, si è parlato di negozio con scopo di garanzia, in cui al venditore, con lo scambio dei consensi, sarebbe attribuito, appunto, un diritto reale di garanzia, con l’accollo, da parte dell’acquirente, dei rischi tipicamente connessi al trasferimento della proprietà Bianca, La vendita e la permuta, in Tratt. Vassalli, Torino, 1972 . La giurisprudenza di legittimità è, invece, orientata nell’assimilare la vendita a rate con riserva di proprietà al contratto sospensivamente condizionato al pagamento dell’ultima rata del prezzo, individuando il fondamento normativo del prodursi ex nunc e non ex tunc dell’effetto traslativo nell’articolo 1360 c.c., secondo cui la regola generale della retroattività della condizione non opera tutte le volte che, per volonta delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto debbano essere riportati a un momento diverso da quello della conclusione del contratto cfr. Cass. 3 aprile 1980, numero 2167 Cass. 13 luglio 1998, numero 6813 . In ogni caso, caratteristica tipica del patto di riservato dominio è la deroga convenzionale alla regola dell’immediata efficacia reale della compravendita, pur a fronte dell’immediata eseguibilità della prestazione di consegna della cosa venduta Cass. 22 marzo 2006, numero 6322 esso, quindi, per potersi configurare, esige una clausola coeva al relativo contratto che valga a differire al saldo del prezzo gli effetti che, altrimenti, l’incontro dei consensi produrrebbe immediatamente Cass. 19 febbraio 2010, numero 3990 Cass. 22 ottobre 2002, numero 14891 . La trascrizione del patto di riservato dominio e la tutela dei terzi. In tale contesto teorico si colloca il problema dell’opponibilità ai terzi del patto di riservato dominio, di cui si occupa l’articolo 1524 c.c In particolare, ai sensi del primo comma della citata norma «la riserva della proprietà è opponibile ai creditori del compratore solo se risulta da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento». La forma scritta, quindi, non è necessaria ai fini della validità di tale forma di vendita - salvo che essa abbia ad oggetto beni immobili, secondo la regola generale di cui all’articolo 1350, numero 1, c.c. - bensì a fini di opponibilità ai creditori del compratore, potendo questi ultimi pignorare il bene ove il contratto non abbia avuto veste solenne o sia rimasto privo di data certa ex articolo 2704 c.c. Cass., 13 maggio 1991, numero 5324 . Restano ferme, inoltre, nella regolamentazione dei conflitti tra acquirenti, le disposizioni generali in materia di trascrizione ove il contratto abbia avuto ad oggetto beni immobili o beni mobili registrati, nonché la regola del possesso vale titolo ove il contratto abbia avuto ad oggetto un bene mobile e il subacquirente fosse in buona fede al momento dell’apprensione. Una disciplina peculiare, tuttavia, è dettata per la vendita con riserva di proprietà di macchine il cui prezzo sia superiore ad euro 15,43 in tal caso, infatti, la riserva della proprietà, ai sensi del secondo comma dell’articolo 1524 c.c., è opponibile al terzo acquirente solo ove il patto sia stato trascritto nell’apposito registro tenuto dalla cancelleria del Tribunale nel cui distretto si trova la macchina compravenduta e sempre che quest’ultima, al momento dell’acquisto, si trovi ancora nel luogo in cui la trascrizione è stata eseguita. La norma, quindi, letteralmente intesa, sembrerebbe fare sempre salvo l’acquisto a non domino del macchinario da parte del terzo, anche in caso di malafede da parte di quest’ultimo, ammettendo l’opponibilità ad esso del patto di riservato dominio da parte del venditore solo ove sia stato rispettato lo speciale meccanismo di trascrizione ivi disciplinato. In tal senso sembrano andare anche i precedenti editi della giurisprudenza di legittimità, dalla risalente sentenza numero 3853/1956 in cui i supremi giudici concludono per l’efficacia derogatoria della disciplina di cui all’articolo 1524, comma 2, c.c. rispetto a quella generale regolante la circolazione dei beni mobili articolo 1153 c.c. , alla più recente pronuncia numero 2161/2006 che, pur senza occuparsi specificamente della rilevanza dello stato soggettivo dell’acquirente, conclude nel senso della necesserietà, ai fini dell'opponibilità al terzo acquirente della riserva di proprietà di macchinari, della ricorrenza dei requisiti della trascrizione del medesimo nell'apposito registro tenuto presso la cancelleria del tribunale del luogo ove il benesi trova e della permanenza in tale luogo del detto bene al momento dell' acquisto da parte del terzo. In subiecta materia, pertanto, la trascrizione, pur afferendo alla circolazione di beni mobili, avrebbe effetti analoghi alla trascrizione degli atti relativi ai beni immobili o mobili registrati, rispetto alla quale alcuna rilevanza assume, a fini di risoluzione del conflitto tra acquirenti, lo stato soggettivo del primo trascrivente, il quale è destinato a prevalere anche se abbia agito nella consapevolezza dell’esistenza di un trasferimento antecedente non trascritto residuando, in tal caso, in capo al primo acquirente/secondo trascrivente solo una tutela di tipo risarcitorio . La sentenza in commento, invece, condividendo l’interpretazione già fatta propria in primo grado dal Tribunale di Milano, esclude che il patto di riservato dominio avente ad oggetto macchine di valore eccedente i 15,43 euro possa ricevere tutela soltanto alle condizioni indicate dall’articolo 1524, comma 2, c.c. - vale a dire quando sia stato trascritto nell’apposito registro e la macchina si trovi ancora nel luogo in cui la trascrizione è stata eseguita - avendo la norma da ultimo citata portata estensiva, piuttosto che restrittiva, della generale disicplina di cui all’articolo 1153 c.c. A tanto inducono, infatti, secondo i giudici meneghini, sia la collocazione sistematica della norma - posta nell’ambito della compravendita delle cose mobili, per le quali vale il generale disposto di cui all’articolo 1153 c.c., che privilegia la buona fede dell’acquirente nella regolamentazione dei conflitti traslativi - sia il richiamo operato, nel comma immediatamente successivo, alle diverse disposizioni dettate in tema di beni mobili iscritti nei pubblici registri, che vengono, proprio per questo motivo, fatte salve si osserva, infatti, che ove il legislatore avesse inteso estendere alla speciale trascrizione in oggetto la medesima efficacia di quella relativa ai beni immobili o mobili registrati di cui all’articolo 2644 c.c. si sarebbe semplicemente limitato a farlo, senza necessità di fare salve le disposizioni che disciplinano quest’ultima. La pubblicità prevista dalla norma in esame avrebbe, quindi, la specifica funzione di risolvere, a favore del venditore ‘trascrivente’, il conflitto con i soli terzi acquirenti di buona fede in assenza, invece, di trascrizione, riprenderebbero vigore le generali regole sulla circolazione dei beni mobili, sicché l’acquisto a non domino del terzo sarebbe tutelato dall’articolo 1153 c.c. solo in caso di sua buona fede al momento della vendita analogamente, anche in presenza di trascrizione, nessuna tutela avrebbe l’acquirente di malafede. Considerazioni conclusive. La soluzione ermeneutica accolta dalla Corte d’Appello di Milano appare certamente condivisibile, in quanto frutto di un attento bilanciamento degli interessi coinvolti nella vicenda di specie - da un lato quello del venditore con riservato dominio che resta proprietario del bene e creditore di una parte del prezzo fino al pagamento dell’ultima rata, dall’altro quello dell’acquirente a non domino in buona fede – e, al tempo stesso, rispettosa dei principi generali che governano la circolazione dei beni mobili nel nostro ordinamento, la cui deroga, ove portata alle estreme conseguenze come nel caso dell’interpretazione letterale di cui al secondo comma dell’articolo 1524 c.c., difficilmente potrebbe trovare una ratio ragionevole per la circoscritta ipotesi della vendita con riservato dominio di macchine eccedenti il valore di 15,43 euro, pur sempre ascrivibile al genus dei beni mobili. D’altra parte, la trascrizione di cui all’articolo 1524, comma 2, c.c. sembra rispondere a scopi e finalità differenti rispetto alla trascrizione dichiarativa di cui agli articolo 2643 e ss. c.c. che, nell’obiettivo di privilegiare un interesse collettivo quale quello alla certezza dei traffici giuridici, prescinde dallo stato soggettivo di chi pone in essere gli oneri pubblicitari, anche a scapito dell’acquirente che abbia acquistato con priorità cronologica rispetto al trascrivente. Trattasi, infatti, di norma finalizzata ad imporre più stringenti oneri di cautela al venditore che, come tale, non può derogare ai principi di ordine pubblico sottesi all’articolo 1153 c.c., rendendo degno di rilievo l’affidamento dell’acquirente di mala fede.

Corte d’Appello di Milano, sez. IV, sentenza 28 febbraio 2012 Presidente Urbano Relatore Marini Fatto Premesse di fatto, pacifiche in causa La società J.C.B. S. p.a. il 6 giugno 2000 ha venduto con riserva di proprietà, per complessive lire 109.800.000, tre macchine scavatrici, alla società Eurocostruzioni S.r.l., che è rimasta inadempiente nel pagamento del saldo. La società Eurocostruzioni S.r.l. il cui fallimento dichiarato nel corso del giudizio di primo grado è stato chiuso il 24 gennaio 2002 per insufficienza di attivo a propria volta ha venduto le macchine alla società Euroverde S.r.l. il cui legale rappresentante era il medesimo della società Eurocostruzioni In data 25 settembre 2000 la società Euroverde il cui fallimento dichiarato nel corso del giudizio di primo grado è stato chiuso il 9 novembre 2005 per insufficienza di attivo ha venduto i macchinari alla società Nuova Euromacchine S.r.l. esercente il commercio di macchinari nuovi ed usati per complessive lire 100.800.000, la quale – a propria volta ha cercato di alienarli a terzi. Il patto di riservato dominio non è stato trascritto ai sensi dell’art 1524 comma 2 cc . Le vicende processuali Il tribunale di Milano, accogliendo le domande della società J.C.B. ha dichiarato risolto per inadempimento della acquirente società Eurocostruzioni srl il contratto di compravendita dei macchinari stipulato il 6 giugno 2000 tra quest’ultima e la venditrice società J.C.B, ha condannato le convenute Eurocostruzioni S.r.l., Euroverde S.r.l. e Nuova Euromacchine S.r.l., in solido tra loro, al pagamento in favore della società J.C.B. della somma di euro 12.151,98 a titolo di risarcimento del danno sofferto in conseguenza dell’inadempimento di Eurocostruzioni e del comportamento delle “terze” che, “in mala fede o in colpa grave” avevano concorso” nella violazione del patto di riservato dominio”. ha condannato le convenute Eurocostruzioni S.r.l., Euroverde S.r.l. e Nuova Euromacchine S.r.l. in solido tra loro al pagamento in favore della società J.C.B. delle spese del giudizio. La società Nuova Euromacchine S.r.l. ha proposto appello chiedendo di essere assolta da “ogni” domanda proposta nei suoi confronti dalla società J.C.B. 1 Quest’ultima ha chiesto la reiezione del gravame e la integrale conferma della decisione impugnata Le società Eurocostruzioni S.r.l. ed Euroverde S.r.l. sono rimaste contumaci Motivi La società Nuova Euromacchine S.r.l. chiede che, in integrale riforma della sentenza impugnata, vengano respinte tutte le domande formulate nei suoi confronti dalla J.C.B. 2 In particolare lamenta che, ai fini della prova della malafede, il tribunale avrebbe indebitamente valorizzato le dichiarazioni rese da R. M. all’ufficiale giudiziario recatosi presso la sede di essa appellante per eseguire – su istanza della società J.C.B. il sequestro giudiziario dei macchinari, pervenendo così erroneamente a ritenere inoperante in favore di essa appellante il disposto dell’art 1153 cc in tema di acquisto a non domino, quando invece a essendo tali dichiarazioni state rilasciate “ben 40 giorni dopo la formazione della volontà contrattualela sopraggiunta malafede dell’acquirente” non avrebbe potuto, in ogni caso, inficiare l’acquisto. b R. M. non avrebbe potuto “esternare dichiarazioni pregiudizievoli per la vicenda contrattuale” di cui è causa, in quanto sarebbe “estraneo alla compagine amministrativa” di essa appellante . c in ogni caso sarebbe inconferente, ai fini della prova della malafede di essa appellante, la circostanza che un proprio “operaio specializzato” quale sarebbe stato il M. avesse telefonato prima dell’acquisto dei macchinari alla società J.C.B. , ignorandosi il contenuto di tale telefonata che avrebbe, in ipotesi, potuto avere ad oggetto mere informative di carattere tecnico o la congruità del prezzo delle macchine in questione. Di contro la appellante assume che, contrariamente a quanto ravvisato dal tribunale, la buona fede di essa Euromacchine S.r.l. sarebbe palesata dal fatto che avrebbe cercato di rivendere la merce in questione tramite “canali ufficiali” e non già attraverso “un mercato occulto”. La appellante si duole inoltre che il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la buona fede non potesse in ogni caso invocarsi per essere “l’ignoranza circa la riserva di proprietà dipesa da colpa grave”, quando invece la colpa dovrebbe escludersi sia perchè le “precedenti transazioni commerciali di simili macchinari“ tra la propria dante causa Euroverde cliente abituale ed essa appellante non avrebbero avuto ad oggetto beni”sottoposti a riserva di proprietà”, sia perché l’acquisto di cui è causa non avrebbe presentato alcuna”anomalia” né per quanto concerne il prezzo, né per quanto concerne la solvibilità della società Euroverde . Infine l’appellante lamenta che il tribunale, discostandosi dall’orientamento espresso dalla cassazione nella sentenza 3853/1956, avrebbe indebitamente escluso che” l’opponibilità ai terzi del patto di riservato dominio possa trovare tutela & lt soltanto& gt alle condizioni indicate nell’articolo 1524, comma secondo, c.c. ossia in presenza della trascrizione” nell’apposito registro che, nella specie, non è avvenuta . Tanto premesso, in ordine logico, per la portata potenzialmente dirimente di ogni altra questione e, in particolare, della sussistenza o meno della “mala fede” della appellante , va innanzitutto affrontato quest’ultimo motivo di gravame. In sostanza, ad avviso dell’appellante, il patto di riservato dominio potrebbe trovare tutela ”SOLTANTO” alle condizioni indicate dall’articolo 1524 secondo comma, vale a dire quando sia stato trascritto nell’apposito registro e la macchina si trovi ancora nel luogo in cui la trascrizione è stata eseguita, in analogia quoad effectum con la trascrizione degli atti relativi ai beni immobili o mobili registrati di cui all’art 2644 cc, in cui la pubblicità non può essere supplita da equipollenti e non assume alcuna rilevanza lo stato soggettivo del “secondo” acquirente. Per cui, secondo la Nuova Euromacchine, non essendo stato trascritto nell’apposito registro di cui all’articolo 1524 cc, il patto di riservato dominio non sarebbe in ogni caso opponibile ai terzi e, dunque, ad essa Nuova Euromacchine, anche ove in ipotesi fosse stata in mala fede al momento dell’acquisto. La corte non ignora la risalente sentenza n.3845/1956 della cassazione 3 in tema di efficacia della trascrizione ex art 1524 secondo comma cc non risultano altre pronunce successive sul tema invocata dall’appellante a sostegno del proprio assunto. Condivide tuttavia la difforme interpretazione del primo giudice, secondo il quale il secondo comma dell’art 1524 cc stabilisce che, nel caso di trascrizione del patto, “in deroga alla disciplina concernente i beni mobili, non è salvo neppure l’acquisto a non domino del terzo di buona fede, che invece sarebbe inattaccabile a norma dell’art1153 cc”, avendo la norma una “ portata piuttosto estensiva, che non restrittiva, della opponibilità ai terzi acquirenti della riserva di proprietà di beni mobili non iscritti in pubblici registri”. A tanto inducono infatti sia la collocazione sistematica della norma posta nell’ambito della compravendita delle cose mobili, per le quali vale il generale disposto di cui all’art 1153 cc, che privilegia la buona fede dell’acquirente , sia il richiamo operato nel comma immediatamente successivo alle diverse disposizioni dettate in tema di beni mobili iscritti nei pubblici registri, che vengono, proprio per questo motivo, fatte salve “sono salve le disposizioni relative ai beni mobili iscritti in pubblici registri” . Invero, qualora -in presenza della trascrizione fosse stato irrilevante l’elemento soggettivo dell’acquirente, e cioè se– come assume l’appellante il legislatore avesse inteso estendere alla trascrizione in parola la medesima efficacia di quella relativa ai beni immobili o mobili registrati di cui all’art 2644 cc, in cui la pubblicità non può essere supplita da equipollenti e non assume dunque alcuna rilevanza la buona o la mala fede del” secondo” acquirente , si sarebbe semplicemente limitato a farlo, senza necessità di fare “salve le disposizioni” che disciplinano quest’ultima. A ciò aggiungasi che, come è stato osservato, la pubblicità prevista dall’art 1524 cc ha la specifica funzione di risolvere a favore del venditore “trascrivente il conflitto con i terzi, e questa soluzione ha significato proprio riguardo agli acquirenti di buona fede. Rispetto agli acquirenti di malafede infatti il venditore è già tutelato secondo la regola generale, e quindi, indipendentemente dall'onere della trascrizione. Il subacquirente, cioè, che compra conoscendo che il bene è gravato di riservato dominio non può opporre il suo acquisto al titolare di un diritto reale già costituito, e ciò a prescindere dalla circostanza che la riserva sia stata o no trascritta e che il bene sia stato o no rimosso dall'ambito della originaria giurisdizione”. Né la interpretazione qui seguita può, in ipotesi, contrastare con la esigenza di “certezza dei traffici”, a sproposito invocata dall’appellante , poiché come ha esattamente rilevato il tribunale da un lato l’acquirente in mala fede non” è portatore. di nessun affidamento degno di tutela” e dall’altro “il successivo acquisto da parte di terzo in buona fede sarebbe comunque inattaccabile ex art 1153 cc “. Deve pertanto escludersi che il patto di riservato dominio possa trovare tutela “soltanto” alle condizioni indicate dall’art 1524 cc secondo comma, in quanto in assenza, come nella specie, della trascrizione non può che valere la disciplina generale relativa al trasferimento dei beni mobili, posta dall’art 1153 cc, di cui l’art 1524 in questione rappresenta una deroga. Anche i restanti motivi di gravame non scalfiscono le convincenti argomentazioni che sorreggono il convincimento del primo giudice, il quale ha esattamente ritenuto provata– sulla base di una pluralità di univoci e convergenti indizi la “malafede” della Nuova Euromacchine al momento dell’acquisto, “o quanto meno che l’ignoranza. della riserva di proprietà in capo alla venditrice JCB” fosse “dipesa da colpa grave “, inidonea in quanto tale a “salvare“ l’acquisto, in applicazione del combinato disposto degli articolo 1147 e 1153 cc. Invero a sono del tutto inconferenti sia la data in cui M. R. ha rilasciato le dichiarazioni qui contestate, sia la estraneità del M. alla compagine sociale dell’appellante. Da un lato infatti il M. si è limitato a riferire fatti”storici” di cui era a diretta conoscenza, che palesano come il medesimo fosse, sin da epoca precedente all’acquisto di cui è causa, consapevole della “possibile illiceità della vicenda”e, dall’altro, gli stretti vincoli di sangue e il peculiare rapporto fiduciario che legavano M. R. a M. D., legale rappresentante della Nuova Euromacchine 4 , correttamente valorizzati dal tribunale, assumono “un valore altamente indiziante” in merito al fatto che anche quest’ultimo fosse a conoscenza della condizione giuridica dei beni che la società da esso rappresentata si accingeva ad acquistare 5 . b Contrariamente all’assunto, l’appellante ha cercato senza successo di alienare e in tempi rapidissimi il macchinario attraverso “un mercato occulto” la stessa Nuova Euromacchine ha infatti riconosciuto di avere venduto e consegnato in Egitto -e segnatamente al Cairo due macchine ad un fantomatico cliente egiziano, nel frattempo divenuto inadempiente, e la terza ad un altro non meglio identificato cliente , cercando solo successivamente di commercializzare i beni attraverso i “canali ufficiali” pubblicizzazione attraverso una rivista del settore . A ciò aggiungasi che il tribunale ha correttamente sottolineato come il valore altamente indiziante della mala fede della appellante emerga sia dalla “assolutamente sorprendente e fuori dal comune. facilità e. velocità con cui la Nuova Euromacchine” ha cercato di alienare a terzi il macchinario, sia dal fatto che la stessa “fin dal primo momento in cui. si trovò a dover dare spiegazioni in ordine alla vicenda delle tre macchine n.d.r. sottoposte a sequestro giudiziario su istanza della società J.C.B. ,si sia preoccupata immediatamente di creare una cortina fumogena di informazioni inesatte, o più probabilmente false, al fine di sottrarsi ad addebiti di responsabilità, oltre che di preservare il suo cospicuo investimento.” c Contrariamente all’assunto, proprio la evidente “anomalia” della compravendita in oggetto rispetto alle “precedenti transazioni commerciali di simili macchinari“ intervenute tra la Nuova Euromacchine e la propria dante causa Euroverde, avrebbe dovuto destare allarme nella appellante, quale soggetto “professionalmente dedito al commercio di macchine per l’edilizia nuove ed usate”. Come ha infatti esattamente sottolineato il primo giudice, la Nuova Euromacchine “aveva sufficiente conoscenza del settore per poter rilevare l’anomalia della messa in vendita, da parte di soggetto Euroverde che invece di dette macchine è mero consumatore-utilizzatore, di tre mini scavatori pressoché nuovi. e inutilizzati ciò è ancor più vero se si tiene conto che altre macchine in precedenza ma sempre nell’anno 2000 vendute dalla medesima Euroverde a Nuova Euromacchine avevano alle spalle alcuni anni di utilizzo e si presentavano quindi come evidentemente usate, diversamente da quelle per cui è causa”. A ciò aggiungasi che “solo” nella “fattura” emessa dalla Euroverde relativa ai beni di cui è causa significativamente si legge quasi “excusatio non petita” che si tratta di “macchine di nostra proprietà libere da ogni vincolo”, mentre analoga annotazione non è contenuta nelle fatture riguardanti precedenti di pochi mesi compravendite di “usato” intervenute tra la Nuova Euro macchine e Euroverde. Le spese del gravame seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Respinge l’appello. Condanna l’appellante a rimborsare alla appellata società JCB S.p.A. le spese del gravame, liquidate in euro 2.589,00 per diritti ed euro 7.000,00 per onorari, oltre al contributo forfettario gli oneri fiscali e previdenziali di legge. Note 1 per quanto ancora rivela in questa fase, nel precedente grado, la società J.C.B. aveva chiesto la condanna «in via individuale o in solido» delle convenute «Eurocostruzioni, Euroverde e Nuova Euromacchine a risarcirle il danno subito». 2 In sintesi la Nuova Euromacchine sostiene di avere acquistato in buona fede la proprietà del macchinario ex articolo 1153 cc, che sarebbe irrilevante la successiva acquisita consapevolezza di avere acquistato a non domino perchè «mala fides superveniens non nocet» e che il patto di riserva di proprietà non sarebbe opponibile ad essa appellante, quale terzo anche se, in ipotesi, in mala fede , perché non trascritto ex articolo 1524 secondo comma cc. 3 Cassazione 3853/1956 «In tema di vendita con riserva della proprietà, qualora il contratto abbia per oggetto delle macchine di prezzo superiore alle 30.000 lire, intanto il venditore può opporre il patto di riserva al terzo acquirente in quanto abbia trascritto il patto stesso, a norma e secondo le modalità indicate nel secondo comma dell'articolo 1524 codice civile per modo che, se a tale particolare forma di trascrizione non si sia fatto luogo, è del tutto irrilevante ricercare se l'acquisto da parte del terzo sia avvenuto in buona fede, non essendo, in simile caso applicabile la regola dell'articolo 1153, stesso codice, sugli effetti dell'acquisto del possesso delle cose mobili». 4 M. R. è il padre di M. D. e sottoscriveva assegni bancari per conto della Nuova Euromacchine. 5 Così si è espresso sul punto il tribunale «non può non rilevarsi il valore altamente indiziante anche della malafede di Nuova Euro macchine al momento dell’acquisto a non domino della pacificamente inveritiera e comunque priva di riscontri-dichiarazione resa da R. M., padre di D. legale rappresentante di Nuova Euro macchine e stretto collaboratore del figlio nella gestione della azienda come deve ricavarsi dal fatto che sottoscriveva assegni bancari per conto della Nuova Euromacchine all’ufficiale giudiziario recatosi presso la sede dell’azienda per eseguire il decreto di sequestro giudiziario dei tre mini scavatori. Secondo tale dichiarazione, espressiva della consapevolezza della possibile illiceità della vicenda e del desiderio di sottrarre il proprio comportamento ad ogni possibile ad debito di colpa, R. M. avrebbe telefonato alla sede di Milano della JCB prima di procedere all’acquisto e al pagamento delle tre macchine».