Le dichiarazioni di tale testimone sono valide, anche se inizialmente non era ricompreso nella lista, poiché rientra nei poteri del giudice ammettere nuove prove ritenute necessarie.
Così ha deciso la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 11962, depositata il 14 marzo 2013. Condannati per lesioni aggravate. Due uomini vengono condannati per lesioni aggravate. Avevano infatti causato alla vittima un «trauma facciale con frattura ossea e avulsioni dentarie, con prognosi di 25 giorni». Ma il testimone persona offesa era coimputato e fuori dalla lista dei testimoni. I due ricorrono per cassazione, sostenendo che la decisione della Corte d’Appello, che confermava quella del Tribunale, si sarebbe basata sulla testimonianza della persona offesa, che non poteva assumere la veste di testimone essendo stato coimputato nello stesso processo, la cui imputazione si era estinta per prescrizione. Erroneamente sarebbe stata considerata attendibile la sua testimonianza. Peraltro il giudice avrebbe ammesso la prova, anche se il dichiarante non era compreso nell’iniziale lista dei testimoni presentata. Mentre il Tribunale aveva ammesso la testimonianza della persona offesa «come prova diretta sul fatto di causa», la corte territoriale ha definito tale prova come imprescindibile, applicando così l’articolo 507 c.p.p., sull’ammissione di nuove prove. Per questi motivi la sentenza sarebbe nulla. Essere persona offesa ha maggiore rilievo rispetto all’essere coimputato. La Corte ritiene infondate le doglianze. Ricorda infatti che «in tema di esame testimoniale, quando in capo al soggetto, le cui dichiarazioni devono essere assunte nel giudizio, la condizione di imputato dello stesso reato o di reato connesso o collegato concorre con quella di persona offesa dal reato, quest’ultima, per la sua maggiore pregnanza, è destinata a prevalere, cosicché il soggetto sarà esaminato nella veste di testimone, con l’obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte». Il giudice può ammettere nuove prove, fuori dalla lista dei testimoni. Il giudice ha «poteri officiosi di iniziativa probatoria», per cui il mezzo di prova così escusso, anche se il testimone non era ricompreso nella lista, è pienamente utilizzabile. La valutazione delle dichiarazioni della persona offesa sono state poi logiche e coerenti, poiché sostenute dal riscontro delle lesioni fornito dalla documentazione medica, nonché dalla conferma fornita dalla deposizione di un altro testimone. Per questi motivi la Corte respinge il ricorso, confermando la condanna per lesioni aggravate.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 21 giugno 2012 – 14 marzo 2013, numero 11962 Presidente Zecca – Relatore De Bernardis Ritenuto in fatto Con sentenza in data 2-11-2010 la Corte di Appello di Ancona confermava nei confronti di B.K. e G.G. la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona in data 18.11.2009, con la quale gli imputati erano stati dichiarati responsabili del delitto di lesioni contestato ai sensi degli articolo 110 – 582 - 583, comma 1 e 2 CP., acc. in data omissis , in danno di S.R.C. , che aveva subito trauma facciale con frattura ossea e avulsioni dentarie, con prognosi di giorni 25. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore deducendo I - la violazione di cui all'articolo 606 comma 1 lett. C CPP. rilevando che la persona offesa era stata sentita in qualità di teste pur non essendo stata menzionata nella lista testi, onde ricorreva la violazione dell'articolo 493 CPP. Peraltro il ricorrente rilevava che la Corte non aveva motivato al riguardo, e comunque aveva definito la testimonianza imprescindibile ai sensi dell'articolo 507 CPP, in modo erroneo, non essendo stato applicato il disposto dell'articolo 507 CPP dal giudice di primo grado-che aveva ammesso la testimonianza della persona offesa come prova diretta sul fatto di causa . Pertanto rilevava che tale deposizione doveva ritenersi nulla ed inutilizzabile – stante la preclusione di cui all'articolo 197 bis CPP., trattandosi di parte offesa coimputata nello stesso processo per reato connesso che il primo Giudice aveva dichiarato estinto per prescrizione. In tal senso deduceva al riguardo la nullità assoluta della sentenza impugnata. 2 - Con il secondo motivo deduceva la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, ai sensi dell'articolo 606 comma 1 lett. E CPP. rilevando il travisamento della prova, inerente alla deposizione del teste F. , che la difesa considerava coerente e priva di contraddizioni, avendo tale teste escluso che l'imputato avesse realizzato l’aggressione. fl 9 del ricorso . Inoltre la difesa rilevava che doveva ritenersi incoerente la valutazione resa dalla Corte in ordine alla attendibilità della persona offesa. In conclusione il ricorrente chiedeva per tali motivi l'annullamento della sentenza impugnata. Osserva in diritto Il ricorso risulta privo di fondamento. Invero, deve ritenersi infondata la censura inerente alla pretesa inutilizzabilità della deposizione della persona offesa dal reato, escussa dal primo giudice, pur non essendo stata inclusa nella lista testi e sebbene fosse imputata, nello stesso procedimento, per reato connesso. Va al riguardo menzionata sentenza Sez. VI del 12/7/2000, numero 8131 - RV 216927 con la quale questa Corte ha stabilito che - in tema di esame testimoniale, quando in capo al soggetto le cui dichiarazioni devono essere assunte nel giudizio la condizione di imputato dello stesso reato o di reato connesso o collegato concorre con quella di persona offesa dal reato, quest'ultima, per la sua maggiore pregnanza, è destinata a prevalere, cosicché il soggetto sarà esaminato nella veste di testimone, con l'obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte. Dalla ritualità della escussione dibattimentale deriva la piena utilizzabilità del mezzo di prova, seguendo l'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte per cui vale menzionare sentenza Sez. II del 19-2-2007, numero 6903, per cui È legittimo, perché giustificato dall'esercizio dei poteri officiosi di iniziativa probatoria del giudice dibattimentale, il provvedimento con cui è ammesso, in sostituzione del testimone indicato nella lista ex articolo 468 CPP. - Ugualmente devono ritenersi prive di fondamento le censure riguardanti la carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, oltre che il travisamento della prova riferibile alla valutazione della deposizione resa dal teste F. . Sul punto la difesa ricorrente censura la decisione in quanto basata sulla deposizione della persona offesa e di una teste Sp.Fr. , senza dare credito alle dichiarazioni del predetto F. , ritenute dal giudice come contraddittorie e inattendibili. In riferimento a tale motivo la difesa, richiamando parte delle deposizioni assunte nel dibattimento, tende a riproporre una diversa interpretazione delle risultanze probatorie, rilevando che i giudici di merito hanno trascurato l'unica deposizione lucida, ossia quella del F. , basandosi sulla deposizione della persona offesa, laddove trattasi di risultanze sulle quali il giudice di merito ha reso adeguata e coerente motivazione, senza incorrere nel travisamento delle prove. Infatti dal provvedimento impugnato si evince che, al di là delle dichiarazioni della persona offesa, il giudice ha tenuto conto del riscontro delle lesioni fornito da documentazione medica inoltre ha specificamente valutato la deposizione del F. , evidenziando le discrasie, e ha rilevato come la deposizione di altra teste costituisse conferma di quella resa dalla persona offesa. Infine risultano valutate altre risultanze testimoniali, in modo coerente e di contenuto convergente, sicché le censure difensive appaiono sul punto inammissibili, anche perché si soffermano sull'unica deposizione del F. , che resta ininfluente al cospetto della globalità delle prove assunte in dibattimento, ed esaminate in modo esauriente dal giudice di merito. Alla stregua di tali elementi la Corte deve pronunziare il rigetto del ricorso. Consegue a tale pronunzia la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.