Squilla il cellulare durante l’esame, bocciatura (sempre) legittima?

La mera detenzione di un cellulare durante le prove d’esame di stato non comporta la bocciatura perché la norma, non suscettibile di esegesi estensiva, ne sanziona solo l’uso. Però, è legittima se non viene osservato l’ammonimento della commissione di consegnarlo prima dell’inizio di ciascuna verifica.

Parafrasando un famoso spot di qualche anno fa, una telefonata allunga non solo la vita, ma anche la permanenza alle superiori, come nella fattispecie risolta dal Consiglio di Stato numero 391 dello scorso 27 gennaio. Si noti che i principi in essa contenuti sono applicabili a qualsiasi esame di stato e, sotto certi aspetti, anche ai concorsi pubblici, dato che i divieti sono i medesimi. Il caso. Ad uno studente, durante lo svolgimento della prima prova della maturità, suonava la sveglia del cellulare, dimenticato nella tasca dei pantaloni. Non rispondeva ed il telefono era requisito dal presidente che, «dopo essersi consultato con gli uffici e i componenti della commissione, disponeva l’allontanamento del candidato dalla sede d’esame e la sua esclusione dagli esami di stato». Ricorreva in via cautelare al Tar che accettava le sue lamentele, poiché «la normativa sanziona, con l’effetto invalidante della prova, non il semplice possesso del cellulare, ma il suo uso per comunicazioni con soggetti esterni all’ambito della sede d’esame» Tar Lombardia Milano, sez. III numero 3320/10 . Non è soggetta ad interpretazione estensiva, perciò la sanzione disciplinare inflitta era eccessiva ed illegittima. Il ragazzo sosteneva la maturità. Come nel film “Immaturi” è arrivata una brutta sorpresa il Ministero, l’istituto, la commissione presso lo stesso e quella di vigilanza provinciale impugnavano la sentenza per altro la lite era ancora pendente nel merito ed il Consiglio, ribaltando la precedente pronuncia, de facto, ha annullato anche l’esame nel frattempo superato. Si noti come il contrasto sia apparente, poiché l’allontanamento è fondato su norme e presupposti differenti. All’esame senza telefonino. La nota del Ministero dell’Istruzione numero 3614/10, recante disposizioni organizzative/operative per il corretto svolgimento dei compiti, faceva assoluto divieto di «portare a scuola telefoni cellulari di qualsiasi tipo comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie e immagini , nonché dispositivi a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere, e che nei confronti di coloro che fossero sorpresi ad utilizzarli è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, la esclusione da tutte le prove» Tar Milano cit. . Questa disposizione trova fondamento negli articolo 6 d.p.r. numero 686/57 e 13 d.p.r. numero 487/94 che vietano ai candidati di comunicare tra loro o con terzi durante l’esame e l’introduzione di libri e documenti non autorizzati dal ministero nella sede di svolgimento. Si noti che le stesse raccomandazioni sono rivolte a chiunque debba sostenere un esame di stato abilitazione professionale e similia e sono dettagliatamente riportate nella missiva con l’indicazione della sede e del calendario dei test. Vengono anche lette prima dello svolgimento di ogni compito ed affisse in aula. Legittima la bocciatura se il cellulare è spento e/o disattivato? Il Tar ha rilevato come questo ultimo divieto sia un’evoluzione dei precedenti e sia strettamente connesso allo sviluppo della moderna tecnologia. Deve, quindi, essere interpretato come un limite alla comunicazione esterna e, di conseguenza, sarà sanzionato solo l’uso, non la mera detenzione. Infatti «ciò che inficia l’idoneità dell’elaborato ad esprimere il livello di preparazione del candidato è il contatto con soggetti esterni all’ambito in cui si svolge l’esame e che, ove riscontrato, determina l’effetto invalidante della prova» CdS, VI, numero 1214/2008 . Ciò trova conferma nel lemma «sorpresi ad utilizzarli» della suddetta nota pur essendo ambiguo, deve essere inteso «nel senso che l’illecito si concretizzi solamente quando si sia colti in contatto con altri sotto il profilo verbale o della comunicazione di dati, comunque avvenga ». Non dovrà essere punita la «‘mera disponibilità’ di un telefono cellulare, acceso o spento che sia». Non si può applicare nessuna interpretazione estensiva comprendente anche questa ipotesi. Il CdS, dunque, conferma la prima chiave di lettura fornita dal Tar sotto questo aspetto la bocciatura è illegittima. Invero lo studente, si ribadisca, non aveva usato il telefono, come dimostrato dai tabulati. Illegittima la bocciatura per la detenzione dello stesso, ma legittima se non è ottemperato l’ordine impartito dalla commissione. Il Consiglio di Stato ha ribaltato questa decisione e, pur concordando con la tesi del Tar, ha accolto l’appello dei ricorrenti, perché il candidato non aveva ottemperato all’invito del presidente della commissione a consegnare, prima dell’inizio della prova, il cellulare e tutti gli apparecchi vietati dalla menzionata nota, pena l’esclusione se rinvenuti dopo l’inizio della stessa. Lo studente, malgrado il chiaro avvertimento, aveva omesso di fare tale verifica e, trovato in possesso del telefono, era stato correttamente bocciato.

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2 dicembre 2011 – 27 gennaio 2012, numero 391 Presidente Maruotti – Relatore Boccia Fatto e diritto 1. Con la sentenza in epigrafe il T.A.R. Lombardia accoglieva il ricorso numero 1673 del 2010, proposto dal signor S. P. avverso il provvedimento della commissione d’esame di Stato, con il quale era stato escluso dalle prove dell’esame di Stato, svoltesi presso l’I.I.S Kandisky di Milano. L’esclusione era stata determinata dal fatto che il suo telefono cellulare, riposto nella tasca dei pantaloni, squillava durante lo svolgimento della prova d’esame. In data 20 settembre 2010, in sede di esecuzione della sentenza, si ricostituiva la commissione d’esame ed il signor P. veniva chiamato a sostenere le prove scritte ed orali dell’esame di Stato, che superava con votazione di sessanta centesimi. Avverso la sentenza del T.A.R. Lombardia, in data 22 Settembre 2010, interponeva appello il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, che chiedeva la sospensione della esecutività della sentenza impugnata , che era disposta da questa Sezione con l’ordinanza cautelare del 12 ottobre 2010. Si costituiva in giudizio l’appellato, in data 12 ottobre 2010. In data 26 ottobre 2011, con decreto del dirigente dell’ufficio scolastico regionale della Lombardia, veniva annullato l’esito dell’esame di Stato sostenuto dall’interessato, che impugnava tale decreto davanti al T.A.R. Lombardia, ove il relativo giudizio è ancora pendente. 2. Preliminarmente, va respinta l’eccezione di inammissibilità e di improcedibilità dell’appello in epigrafe, proposta da parte appellata. Innanzitutto, esso risulta notificato entro il prescritto termine di decadenza, non applicandosi – contrariamente a quanto dedotto dall’appellato – l’articolo 23 bis della legge numero 1034 del 1971. Inoltre, non rileva il fatto che nell’atto di appello non vi è una indicazione cronologica delle date in cui vi è stata l’esecuzione della sentenza gravata e la proposizione dell’impugnazione, poiché la stessa esecuzione non può essere considerata quale acquiescenza, avendo l’Amministrazione doverosamente eseguito la sentenza, in attesa delle statuizioni del giudice d’appello. Infine, non si applica l’articolo 4 bis della legge 168 del 2005, il cui ambito di applicazione riguarda lo svolgimento di esami di ammissione in albi e non anche le prove dell’esame di maturità. 3. Quanto al merito, la sentenza impugnata ha accolto il ricorso dell’odierno appellato, ritenendo che l’espulsione dalle prove d’esame potesse aver luogo solo in caso di “utilizzo” del telefono cellulare e ciò in considerazione del fatto che la normativa in vigore prescrive il divieto di introduzione e detenzione di apparati telefonici cellulari nelle sedi d’esame, ma ne sanziona solo l’utilizzazione, con l’espulsione dalle predette sedi. Dalla lettura testuale della nota ministeriale numero 3614 dell’11 maggio 2010, infatti, risulta che “è assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, portare a scuola telefoni cellulari di qualsiasi tipo.” e che “nei confronti di coloro che fossero sorpresi ad utilizzarli è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, l’esclusione da tutte le prove”. In proposito, va rilevato che la nota ministeriale invitava anche i dirigenti scolastici ad “avvertire” i candidati di tali disposizioni e che tale invito veniva raccolto dal presidente della commissione d’esame, come risulta dal verbale della commissione stessa del 22 giugno 2010, numero 5. Le norme vigenti in materia di pubblici esami richiamate dalla circolare e dal presidente della commissione d’esame sono l’articolo 13 del D.R.P. 9 maggio 1994, numero 487 e l’articolo 6 del D.P.R. 3 maggio 1957, numero 686 Entrambi i predetti articoli vietano taluni comportamenti, quali ad esempio quello di non permettere ai candidati di comunicare tra loro ovvero di mettersi in relazione con altri, di non portare appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie ecc Ed entrambi prevedono l’esclusione dalle prove dei concorrenti che non rispettano le relative disposizioni. Da quanto appena esposto risulta che il legislatore del tempo avesse individuato nei comportamenti da vietare quelli relativi alla comunicazione verbale e quelli concernenti l’introduzione e l’utilizzo dei materiali all’epoca in uso. Ma lo sviluppo tecnologico ha imposto di rivedere questa scelta. In questa prospettiva va dunque inquadrata la nota ministeriale sopracitata che, essendo stata emanata per determinare i criteri da seguire in via generale sugli “adempimenti di carattere organizzativo e operativo relativi all’esame di Stato. Anno scolastico 2009-2010”, ha ritenuto di tenere conto, come peraltro già avvenuto in passato da altre circolari, dell’evoluzione tecnologica, che ha avuto luogo nel settore dei mezzi di comunicazione, integrando le prescrizioni comportamentali già contenute nella previgente normativa. Al riguardo, la Sezione osserva che il testo della circolare non risulta del tutto univoco la locuzione “sorpresi ad utilizzarli”, infatti, può essere ragionevolmente intesa nel senso che l’illecito si concretizzi solamente quando si sia colti in contatto con altri sotto il profilo verbale o della comunicazione di dati, comunque avvenga , con esclusione dunque del caso in cui risulti la ‘mera disponibilità’ di un telefono cellulare, acceso o spento che sia. Tale esclusione non si sarebbe potuta disporre, sulla base della circolare ministeriale sopra riportata, nel caso di specie, caratterizzato dal fatto lo studente aveva con sé un telefono cellulare che è squillato perché era stata azionata la sveglia. Tuttavia, nel caso di specie l’accoglimento dell’appello si impone perché il presidente della commissione d’esami, in apertura della prova, ha invitato i candidati “alla consegna obbligatoria di qualsiasi strumento di comunicazione con l’esterno., secondo quanto previsto dalla vigente normativa”, segnalando le specifiche conseguenze della violazione di tale prescrizione verbale della commissione d’esame del 22 giugno 2010, numero 5 . Non avendo l’appellato ottemperato a questo invito e avendo il suo telefono squillato con conseguente verifica della inottemperanza , la commissione ha legittimamente stabilito di escluderlo dalle prove d’esame. 4. Per le ragioni che precedono, l’appello è fondato e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado. Le spese dei due gradi devono seguire il principio della soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta , definitivamente pronunciando sull’appello numero 8051 del 2010, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso in primo grado numero 1673 del 2010. Condanna la parte appellata al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio, che quantifica in Euro 100,00. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.