Tribunale delle imprese: contributo unificato quadruplicato per una giustizia più rapida

Il Tribunale delle imprese dovrebbe assicurare maggiore rapidità nei processi riguardanti le imprese, aumentando inoltre la qualità del servizio, grazie ad una migliore qualificazione dei giudici.

Il decreto sulle liberalizzazioni D.l. numero 1/2012, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività» ha istituito il Tribunale delle imprese innovando in maniera rilevante in termini di organizzazione della giustizia. In particolare si è inciso sulle Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale marchi nazionali, internazionali e comunitari, modelli di utilità, brevetti d’invenzione e per nuove varietà vegetali, disegni e modelli e diritto d’autore, nonché fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale e intellettuale , che erano state create con l’articolo 3 del D.lgs. numero 168/2003, convertendole in sezioni specializzate per tutto quello che riguarda il contenzioso in materia di imprese. Si assiste dunque non all’istituzione di un Tribunale ad hoc , bensì all’ampliamento delle competenze proprie delle sezioni specializzate, già esistenti solo presso alcuni Tribunali, che adesso saranno competenti per l’intero contenzioso relativo alle attività economiche. Si procede con la specializzazione giudiziale. Il legislatore dunque prosegue nel solco della specializzazione giudiziale, uniformandosi agli ordinamenti francese e spagnolo, nella consapevolezza che la trattazione dei giudizi relativi alla materia del diritto d’impresa esiga un’adeguata preparazione professionale ed un elevato tecnicismo da parte dei giudici. Sono evidenti le conseguenze positive in termini di ragionevole durata del processo, visto che la mancanza di specializzazione era prima una delle cause dell’eccessivo prolungamento dei tempi della giustizia. Del resto nelle 12 sedi giudiziarie, scelte nel 2003 in base al carico di lavoro e all’ampiezza di organico per istituire le sezioni specializzate, si è riscontrato un miglioramento in termini di efficienza. Tale efficienza, nelle intenzioni del governo, dovrebbe essere ulteriormente estesa con l’ampliamento di competenze, in modo da rendere il contenzioso più snello e rapido attraverso una maggiore qualificazione dei magistrati che permette di giungere in tempi rapidi ad una decisione. Le materie di competenza del nuovo Tribunale. In particolare, oltre a giudicare sulle liti riguardanti la proprietà industriale, di concorrenza sleale e di diritto d’autore, il Tribunale delle imprese sarà competente anche per il contenzioso in materia di c.d. class-action di cui all’articolo 140- bis, D.Lgs. numero 206/2005, per cui la relativa domanda andrà proposta al Tribunale presso cui è istituita la sezione specializzata in questo senso dispone il nuovo comma 4 dell’articolo 140- bis . Inoltre, avranno competenza a conoscere le cause relative alle società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI c.c. ovvero società per azioni e in accomandita per azioni e alle società da queste controllate o che le controllano, per le controversie - tra soci delle società, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto di controversia - relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti - di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali - tra soci e società - in materia di patti parasociali - contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari - aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano - relative a rapporti di controllo, di coordinamento fra società e interni al gruppo cooperativo paritetico articolo 2359, comma 1, numero 3, 2497- septies e 2545- septies c.c. - relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria, in cui sia parte una società per azioni o in accomandita per azioni, quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in sostanza per gli aspetti concernenti l’esecuzione del contratto . Le nuove disposizioni riguarderanno i giudizi instaurati dopo 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso, quindi, a partire dal 25 gennaio 2012. Contributo unificato quadruplicato. Tuttavia la riduzione del contenzioso complessivo del sistema giudiziario sarà avvantaggiata anche dal forte aumento dei costi necessari per instaurare un procedimento davanti alle Sezioni specializzate in materia di imprese. Infatti il D.l. ‘liberalizzazioni’, ha, quadruplicato il Contributo Unificato dovuto dai cittadini, ai fini dell’instaurazione dei giudizi. In particolare, l’aggravio sarà relativo al secondo grado di giudizio, per il quale il gettito dovrebbe passare dai 337.500 euro attuali a 1.350.000 euro. Da questo rincaro, come emerge dalla relazione illustrativa al decreto, le casse dello Stato dovrebbero ottenere un extragettito superiore a 7,7 milioni di euro. Tale aumento di costi del contenzioso giudiziale rappresenta un ulteriore segnale in senso deflattivo, incoraggiando le soluzioni alternative quali l’arbitrato e la conciliazione. In conclusione. È evidente come la specializzazione non possa che migliorare la qualità del servizio giustizia in materie di rilevante importanza per le imprese, con innegabili impatti positivi sull’economica. Tuttavia occorre considerare come tale innovazione potrebbe rivelarsi un boomerang tenendo presente l’attuale inadeguatezza di organico scontata dalle sezioni speciali già attive sul territorio che li condanna ad un notevole arretrato. L’aumento di competenze dunque dovrà necessariamente accompagnarsi ad un aumento del personale e ad ulteriori misure deflattive.