Il Consiglio Nazionale Forense ha inviato una ordinanza alla Corte di Giustizia Europea chiedendo se acquisire la laurea in giurisprudenza in Italia, trasferirsi in Spagna per ottenere il titolo di abogado e poi tornare in Italia e chiedere l’iscrizione automatica all’elenco speciale degli avvocati stabiliti, possa configurare una ipotesi di abuso del diritto.
Il Consiglio Nazionale Forense chiede all’Europa se diventare avvocato seguendo la «via spagnola» sia un abuso di diritto. Con un rinvio pregiudiziale presentato alla Corte di Giustizia Europea, infatti, il CNF, a titolo di giudice speciale delle impugnazioni sui provvedimenti di diniego di iscrizione da parte dei Consigli dell’Ordine locali, ha domandato se acquisire la laurea in giurisprudenza in Italia, trasferirsi in Spagna per ottenere il titolo di abogado e poi tornare in Italia e chiedere l’iscrizione automatica all’elenco speciale degli avvocati stabiliti, possa configurare una ipotesi di abuso del diritto. Cosa dice l’ordinanza. Il 30 gennaio scorso il CNF ha depositato presso la propria cancelleria per l’invio alla Corte Ue una ordinanza di rinvio pregiudiziale, chiedendo se l'articolo 3 della Direttiva 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, «tenendo conto del principio generale dell’abuso del diritto e dell'articolo 4, paragrafo 2, Tue relativo al rispetto delle identità nazionali, debba essere interpretato nel senso di obbligare le autorità amministrative nazionali Consigli dell’Ordine ad iscrivere nell'elenco degli avvocati stabiliti cittadini italiani che abbiano realizzato contegni abusivi del diritto dell'Unione, ed osti ad una prassi nazionale che consenta a tali autorità di respingere le domande di iscrizione all'albo degli avvocati stabiliti qualora sussistano circostanze oggettive tali da ritenere realizzata la fattispecie dell'abuso del diritto dell’Unione fermi restando, da un lato, il rispetto del principio di proporzionalità e non discriminazione e, dall'altro, il diritto dell'interessato di agire in giudizio per far valere eventuali violazioni del diritto di stabilimento, e dunque la verifica giurisdizionale dell'attività dell'amministrazione». Il secondo quesito. Con il secondo quesito, il CNF chiede alla Corte di Giustizia Ue se lo stesso articolo 3 della Direttiva 98/5/Ce debba ritenersi in contrasto con l’articolo 4, paragrafo 2, Tue nella misura in cui consente l'elusione della disciplina di uno Stato membro che subordina l'accesso alla professione forense al superamento di un esame di Stato, «laddove la previsione dell’esame stesso è disposta dalla Costituzione di detto Stato e fa parte dei principi fondamentali a tutela degli utenti delle attività professionali e della corretta amministrazione della giustizia». Il CNF sottolinea inoltre come «la prassi messa in opera da abogados italiani costituirebbe una ipotesi di abuso del diritto, vietato dall’articolo 4 del Trattato Ue norma sovraordinata alla direttiva stabilimento » e nella ordinanza ricorda come sia «la stessa giurisprudenza comunitaria a riconoscere alle autorità nazionali competenti in questo caso i Consigli dell’Ordine il diritto/dovere di accertare un eventuale abuso del diritto in caso di indici di anomalia». Nella prassi oggetto dell’ordinanza, l’abuso del diritto comunitario «si concretizzerebbe nel superamento della legislazione italiana che richiede come condizione per l’esercizio della professione forense in Italia il superamento di un esame di Stato». Nota all’Antitrust. Il CNF ha anche inviato una nota all’Autorità Antitrust per informarla della ordinanza di rinvio pregiudiziale e per segnalare che «proseguono i messaggi pubblicitari ingannevoli diretti a promuovere servizi finalizzati al conseguimento in Spagna del titolo di avvocato, già oggetto del provvedimento sanzionatorio adottato dalla medesima Autorità il 23 marzo 2011 su segnalazione del Consiglio Nazionale Forense». «Ragione di queste iniziative», specifica il CNF, «risiede nella convinzione che la prassi contestata rappresenti in sostanza una violazione della concorrenza da parte degli abogados cittadini italiani in danno di quei cittadini italiani che, per diventare avvocato, accedono a un percorso di studio articolato e sostengono un esame di abilitazione». Cosa dice il Ministero della Giustizia. Sulla questione degli abogados si è espresso di recente anche il ministro della giustizia, nella relazione sullo stato della giustizia in Italia esposta all’inaugurazione dell’anno giudiziario 2013. Sottolineando, nell’ambito delle domande di riconoscimento di titolo professionale conseguito all’estero esaminate, la rilevanza delle «numerosissime richieste di riconoscimento presentate da avvocati spagnoli, non di rado cittadini italiani laureati in Italia». «A tale riguardo», si legge nella relazione, «in considerazione del fatto che il mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali dovrebbe poggiare sul dato essenziale e oggettivo per cui le stesse qualifiche costituiscono elementi di valutazione di una formazione professionale effettivamente acquisita nel paese di provenienza, la Direzione ha ritenuto di mantenere l’orientamento in materia di misure compensative applicate già adottato nell’anno 2010, con un conseguente inasprimento qualora non sia dimostrata dal richiedente l’acquisizione di una formazione professionale presso altro Paese comunitario diversa ed ulteriore rispetto a quella acquisita in Italia, precisando più dettagliatamente le modalità di esecuzione delle misure compensative stesse».