L’insufficienza della motivazione, per quanto parziale e relativa solo ad alcuni profili della decisione, deve essere fatta valere esclusivamente a mezzo di impugnazione e non può essere emendata dallo stesso giudice che l’ha determinata.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 1674/13, depositata il 14 gennaio. Il caso. Un GUP, rilevato che la sentenza depositata risultava priva di alcune parti a causa di un problema sorto con la stampante, ne disponeva l’integrazione, aggiungendo 120 pagine. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il difensore degli imputati, denunciandone il carattere abnorme dopo il suo deposito, infatti, la sentenza penale è emendabile solo nei casi consentiti dalla legge, attraverso il procedimento di correzione di errore materiale ex articolo 130 c.p.p. non esperibile nel caso di specie, poiché relativo alle sole omissioni che non determinano nullità ovvero a seguito di un giudizio di impugnazione. Esperibile il ricorso per cassazione. Gli Ermellini premettono che l’orientamento secondo il quale l’ordinanza che decide sull’istanza di correzione è inoppugnabile non è condivisibile come già affermato dalle Sezioni Unite della Corte stessa, infatti, l’esperibilità del ricorso per cassazione è ineludibile per ragioni di garanzia ed inoltre l’espressione utilizzata dall’articolo 130, comma 2, c.p.p. il giudice provvede in camera di consiglio a norma dell’articolo 127 c.p.p. ricomprende senza dubbio anche il rimedio impugnatorio previsto dal comma 7 della medesima disposizione. Impossibile l’emendazione da parte dello stesso giudice. Affermato questo principio, la S.C. rileva che, anche se il giudice ha la possibilità di completare la motivazione ex articolo 547 c.p.p., nel caso in esame la motivazione, pur rappresentando un elemento dell’atto documentale, costituisce nel contempo anche la ragione dell’atto materiale, richiesta dalla legge come requisito essenziale dell’atto stesso la sua insufficienza, per quanto parziale e relativa solo ad alcuni profili della decisione, deve essere fatta valere esclusivamente a mezzo di impugnazione e non può essere emendata dallo stesso giudice che l’ha determinata in ogni caso il giudice, per disporre la correzione, avrebbe dovuto procedere ex articolo 130 c.p.p. l’emanazione de plano del provvedimento comporta una nullità di ordine generale. Per questi motivi la Cassazione annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 9 – 14 gennaio 2013, numero 1674 Presidente Siotto – Relatore Cavallo Ritenuto in fatto 1. Il GUP del Tribunale di Milano, avendo rilevato che la sentenza deliberata il 19 novembre 2011 e depositata il 1 giugno 2012 all'esito del procedimento penale promosso nei confronti di A.G.D. e di altri 119 imputati risultava priva di alcune parti segnatamente quella relativa “alle locali di omissis ” e quella relativa al trattamento sanzionatorio “a causa di un problema insorto con la stampante”, con provvedimento deliberato de plano il 4 giugno 2012, disponeva l'integrazione di detta sentenza, aggiungendo le pagine da 752/1 a 753/59 relative alla trattazione della locale di , le pagine da 698/1 a 698/14 relative alla trattazione del locale di e di , e le pagine da 859/1 a 859/47 relative al trattamento sanzionatorio. 2. Contro tale provvedimento il comune difensore degli imputati M.F. e M.A.G. ha proposto ricorso per cassazione, con il quale deduce il carattere abnorme del provvedimento d'integrazione, evidenziando al riguardo che la sentenza penale dopo il suo deposito ex articolo 548 cod. proc. penumero è emendabile solo nei casi consentiti dalla legge, ovvero soltanto attraverso il procedimento di correzione di errore materiale ex articolo 130 cod. proc. penumero ovvero a seguito di un giudizio d'impugnazione, laddove, nel caso in esame, il GUP milanese, in pendenza dei termini d'impugnazione, ha proceduto ad inserire ex novo nella sentenza depositata ulteriori 120 pagine relativa a parti rilevanti del provvedimento, senza per altro neppure attivare la procedura di correzione di errore materiale, ritenuta comunque non esperibile nel caso in esame, ove si consideri che ai sensi dell'articolo 130 cod. proc. penumero sono correggibili soltanto le omissioni che non determinano nullità, laddove nel caso in esame, il giudice che ha redatto la sentenza ha provveduto ad integrare la stessa, illegittimamente, così colmando rilevanti lacune motivazionali, relative anche al trattamento sanzionatorio, suscettibili di determinarne una declaratoria di nullità. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con motivata requisitoria scritta, ha concluso per l'accoglimento dell'impugnazione e l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Considerato in diritto 1. Deve premettersi, conformemente a quanto già precisato da questa Corte Sez. 1, numero 29871 del 24/06/2009 - dep. 17/07/2009, Losito, Rv. 244319 che non è condivisibile l'indirizzo interpretativo cfr. Sez. 1, numero 23176 del 08/05/2002 - dep. 17/06/2002, Capriati, Rv. 221655 Sez. 1, numero 26673 del 25/06/2002 -dep. 12/07/2002, Celini, Rv. 221990 secondo il quale l'ordinanza che decide sull'istanza di correzione di errore materiale è inoppugnabile, sia alla luce del principio di tassatività delle impugnazioni non essendo espressamente previsto avverso di essa alcun mezzo di impugnazione , sia perché il richiamo, contenuto nell'articolo 130 cod. proc. penumero , comma 2, alla necessità che il giudice provveda a norma dell'articolo 127 cod. proc. penumero è da intendere soltanto nel senso che debbano essere osservate le forme stabilite in tale disposizione, non già anche nel senso che possa essere impugnato il provvedimento che definisce il procedimento. Si tratta di orientamento che appare smentito anche dalla pronuncia delle Sezioni Unite Sez. U, numero 17 del 06/11/1992 - dep. 23/12/1992, Bernini ed altri, Rv. 191787 che le sopra citate decisioni richiamano, in motivazione, a supporto dell'anzidetta affermazione. L'articolo 130 cod. proc. penumero , comma 2, stabilisce - come si è detto - che il giudice provvede in camera di consiglio a norma dell'articolo 127 cod. proc. penumero . Detta disposizione fa parte del consistente gruppo di quelle, contenute nel codice di rito, che in vario modo richiamano l'articolo 127 cod. proc. penumero , vale a dire la norma generale sul procedimento in camera di consiglio. E la menzionata pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte ha rilevato, all'esito della ricognizione di tali norme, l'esistenza di due gruppi. In un primo cui appartengono l'articolo 406 cod. proc. penumero sulla proroga del termine di durata delle indagini preliminari, gli articolo 309 e 310 cod. proc. penumero , in materia di misure cautelari l'articolo 324 cod. proc. penumero In tema di sequestro l'articolo 263 cod. proc. penumero , comma 1, sulla restituzione di cose sequestrate presso terzi l'articolo 409 cod. proc. penumero , in tema di archiviazione l'articolo 435 cod. proc. penumero sul rigetto della richiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere l'articolo 646 cod. proc. penumero sulla riparazione degli errori giudiziari l'articolo 734 cod. proc. penumero in tema di riconoscimento delle sentenze straniere l'articolo 741 cod. proc. penumero sul riconoscimento delle disposizioni civili delle sentenze straniere l'articolo 743 cod. proc. penumero sull'esecuzione all'estero delle sentenze italiane i richiami sono contrassegnati dall'impiego della formula nelle norme previste dall'articolo 127 cod. proc. penumero o da altre equivalenti come secondo le forme , con le forme , osservando le forme e si accompagnano, molto spesso, con l'espressa previsione della ricorribilità per cassazione del provvedimento conclusivo del procedimento camerale, la quale, soltanto per alcuni di tali disposizioni, è giustificata o dal limiti che circoscrivono tale rimedio o da particolari modalità del relativo procedimento. Nel secondo gruppo di norme che annovera anche l'articolo 130 cod. proc. penumero sulla correzione di errori materiali, oltre all'articolo 41 in tema di ricusazione all'articolo 263 cod. proc. penumero , comma 5, in tema di opposizione al decreto del pubblico ministero sulla restituzione delle cose sequestrate durante le indagini preliminari all'articolo 269 sulla distruzione delle registrazioni telefoniche a tutela della riservatezza il richiamo è effettuato con l'espressione a norma dell'articolo 127 cod. proc. penumero . Ebbene, le disposizioni di questo secondo gruppo - spiegano le Sezioni unite - non contemplano in modo espresso il ricorso per cassazione l'esperibilità del medesimo è, tuttavia, ineludibile per evidenti ragioni di garanzia e va desunta proprio dall'espressione usata a norma dell'articolo 127 cod. proc. penumero , che è, di sicuro, diversa e più ampia, sotto il profilo lessicale, delle altre, così da comprendere anche il suddetto rimedio impugnatorio previsto dal comma 7 della citata disposizione. Affermata la ricorribilità per cassazione dell'ordinanza pronunciata ex articolo 130 cod. proc. penumero - norma per altro neppure espressamente menzionata dal GUP milanese nel provvedimento impugnato - in senso conforme a Sez. 1, numero 29871 del 24/06/2009 - dep. 17/07/2009, Losito, Rv. 244319, si veda infatti Sez. 1, numero 41571 del 01/10/2009 - dep. 29/10/2009, Saraceni e altro, Rv. 245052 Sez. 4, numero 41618 del 27/10/2010 - dep. 24/11/2010, P.M. in proc. Lembo, Rv. 248913 Sez. 6, numero 13590 del 18/03/2011 - dep. 05/04/2011, P.M. in proc. Brogna, Rv. 249889 Sez. 2, numero 10948 del 09/12/2011 - dep. 21/03/2012, Sini, Rv. 252463 , è possibile passare all'esame dei motivi del ricorso. Ritengono in sostanza i ricorrenti, che una volta depositata e sottoscritta la sentenza, il GUP milanese non poteva procedere ad una “rettificazione per integrazione” dell'atto documentale nei termini in concreto adottati, riguardando la correzione - illegittimamente disposta, oltretutto, con provvedimento de plano - un vizio essenziale dell'”atto materiale” [la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, specie relativamente al trattamento sanzionatolo articolo 546 comma 1 lettera e cod. proc. penumero ], che può essere eliminato soltanto con il procedimento dell'impugnazione, che i ricorrenti, per altro, affermano di essere in procinto di avviare. L'impugnazione proposta nell'interesse di C.M. e di M.A. , nei termini di seguito precisati, è fondata ed il provvedimento impugnato, conformemente alle conclusioni formulate dal Procuratore Generale presso questa Corte va annullato senza rinvio. 3.1 Se è pur vero, infatti, che ai sensi dell'articolo 547 cod. proc. penumero è possibile per il giudice che ha emesso la sentenza completare la motivazione insufficiente, con la conseguenza che il sensibile ridimensionamento delle ipotesi di nullità ha in effetti comportato, come rilevato da autorevole dottrina, una “espansione” della operatività del meccanismo di correzione della sentenza, nel caso in esame, tuttavia, occorre considerare - utilizzando la efficace distinzione tra “atto materiale” ed “atto documentale” quale prospettata dalla dottrina più autorevole in tema di procedimenti incidentali di diortosi processuale - per un verso, che la motivazione, pur rappresentando un elemento dell'atto documentale, costituisce nel contempo anche la ragione dell'atto materiale, richiesta dalla legge come un requisito essenziale dell'atto stesso articolo 125 cod. proc. penumero , con la conseguenza che la sua insufficienza, per quanto parziale e relativa solo ad alcuni profili della complessiva decisione quali il trattamento sanzionatorio , risolvendosi nella mancanza delle ragioni che sorreggono la decisione in parte qua, deve esser fatta valere esclusivamente a mezzo d'impugnazione, e non può, per ciò, venire emendata dallo stesso giudice che l'ha determinata in tal senso, ex multis, Sez. 3, numero 4562 del 21/02/1994 - dep. 21/04/1994, P.M. in proc. Marconi, Rv. 197336, secondo cui “la sentenza carente, in tutto o in parte, della motivazione non può considerarsi Inesistente, poiché il dispositivo, letto in udienza, costituisce provvedimento decisorio con effetti propri che lo contraddistinguono, idoneo, cioè, a divenire irrevocabile se non impugnato” ed “il vizio della carenza anche assoluta di motivazione è, dunque, sanabile dal giudice di merito successivo, che, investito di pieni poteri decisori, provvede, quando è necessario, a redigere la motivazione mancante” dall'altro, che in ogni caso, per disporre tale correzione, il giudice avrebbe dovuto comunque procedere a norma dell'articolo 130 cod. proc. penumero , con la conseguenza che l'emanazione de plano del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale, prevista dall'articolo 178 cod. proc. penumero in tal senso ex multis, Sez. 6, numero 538 del 26/01/1996 - dep. 17/04/1996, Mancini, Rv. 204782 . P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.