di Antimo Di Geronimo
di Antimo Di GeronimoAi procedimenti di opposizione a ordinanza ingiunzione, relativa a violazioni della disciplina in materia di lavoro, si applicano tre riti diversi a seconda della data di incardinamento della controversia. Per i giudizi pendenti al 4 luglio 2009 vale il vecchio rito per quelli successivi a tale data ma non oltre il 5 ottobre 2011, si applica sempre il vecchio rito, ma con le modifiche introdotte dalla legge 69/2009 e, infine, per i giudizi incardinati dal 5 ottobre in poi, si farà riferimento alle nuove disposizioni contenute nell'articolo 6 del D. Lgs. 150/2011, avuto riguardo alla disciplina del processo del lavoro. Lo ha ricordato il Ministero del lavoro con la circolare numero 28, emanata il 2 novembre, recante chiarimenti concernenti la nuova disciplina derivante dalla semplificazione dei riti.Per individuare il rito vale la data della controversia. Per i giudizi incardinati prima del 4 luglio 2009 vale ancora la vecchia disciplina di cui agli articolo 22 e 23 della l. 689/2011, integrata con le norme del rito ordinario previste dal codice di procedura civile, ma nella versione precedente alla riforma operata dalla legge 69/2009. Qualora, invece, il giudizio sia stato incardinato tre il 4 luglio 2009 e il 5 ottobre 2011, si farà sempre riferimento alla disciplina del rito ordinario, tenendo presente, però, le modifiche introdotte al codice di procedura civile dalla legge 69/2009. Infine , se il giudizio sarà stato incardinato da 6 ottobre in poi, si applicherà la nuova disciplina prevista dall'articolo 6 del D. Lgs. 150/2011, integrato dalle norme che disciplinano il rito del lavoro.Il chiesto e pronunciato lega le mani al giudice. Il MinLav ha fatto presente, inoltre, che la novella recepisce l'orientamento giurisprudenziale che si è formato in questi anni sulla materia dei giudizi di opposizione. E dunque tale giudizio rimane informato ai principi della domanda, la quale resta delimitata sulla base dei motivi di opposizione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. E ciò comporta l' impossibilità per il giudice adito di rilevare ragioni di invalidità del provvedimento opposto del procedimento sanzionatorio diverse da quelle dedotte nell'atto introduttivo del giudizio. Il giudice, quindi, può rilevare d'ufficio solo l'inesistenza o la nullità assoluta dell'atto, ma non anche, per esempio, le ipotesi di determinazione di importi sanzionatori non adeguati alle violazioni commesse per cui è indispensabile una precisa e motivata richiesta di rideterminazione del quantum contenuta nel ricorso introduttivo, pena il vizio di ultrapetizione.La competenza. La novella non ha modificato le regole sulla competenza del giudice dell'opposizione. Pertanto, la competenza per materia resta al Tribunale e quella territoriale continua a seguire il giudice del luogo in cui sia stata commessa la violazione. L'amministrazione ha ricordato, inoltre, che eventuali eccezioni di incompetenza devono essere poste necessariamente nella comparsa di risposta, salva la possibilità per il giudice di rilevarla anche d'ufficio, purché non oltre l'udienza di discussione.Ricorsi presentabili sempre entro 30 giorni, ma anche per posta. I termini per la presentazione del ricorso sono gli stessi della vecchia disciplina, essendo stati riproposti integralmente dalla novella entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero . La novità è costituita, invece, dalla possibilità, ivi prevista di presentare il ricorso per posta.Pronunce di inammissibilità appellabili. In caso di tardività del ricorso il giudice può sempre dichiararlo inammissibile, ma non più con ordinanza. Il comma 6 dell'articolo 6, D.Lgs. 150/2011 prevede infatti che il provvedimento debba assumere la forma della sentenza. Tale novità, secondo il Ministero del lavoro, ne determina la soggezione ai normali mezzi di impugnazione.Udienza di discussione anche a 30 giorni dalla notifica. L'Amministrazione centrale ha ricordato, inoltre, che non essendo stata recepita dalla novella la disposizione che prevedeva il termine di 90 giorni dalla notifica all'udienza di discussione articolo 3, comma 3 legge 689/1981 vale il termine di cui all'articolo 415 c.p.c., che fissa a 30 giorni il termine minimo dalla data della notifica a partire dal quale può essere fissata l'udienza di discussione.Per l'inibitoria ci vuole il contraddittorio. La riforma ha introdotto delle novità anche per quanto riguarda l'inibitoria, che può essere concessa dal giudice, su istanza della parte, previa instaurazione del contraddittorio e solo quando ricorrano gravi e circostanziate ragioni delle quali deve dare conto nella motivazione. Ne consegue che la procedura prevista possa instaurarsi correttamente solo all'atto della prima udienza di comparizione, salvo che in caso di danno grave e irreparabile nelle more dell'udienza. Nel qual caso il giudice può disporre l'inibitoria anche inaudita altera parte, ma è necessario che venga confermata con ordinanza all'udienza immediatamente successiva a pena di nullità.Mancata comparizione del ricorrente. Alla mancata comparizione del ricorrente il giudice può far seguire la convalida del provvedimento impugnato, salvo che non disponga di sufficienti elementi per dichiararne l'illegittimità sulla base delle allegazione dell'opponente oppure se l'Amministrazione convenuta non abbia depositato la documentazione richiesta.Costituzione della PA tramite il funzionario. Il comma 9 dell'articolo del D.Lgs. 150/2011 consente all'Amministrazione resistente di stare in giudizio personalmente anche tramite un funzionario a ciò delegato. Il Ministero del lavoro, però, citando l'insegnamento della Cassazione, ha ricordato che la delega, affinché possa essere ritenuta valida, deve provenire dall'organo dotato della rappresentanza esterna dell'ente. Ai fini della costituzione, inoltre, non basta che l'Amministrazione invii gli atti del procedimento amministrativo, ma è necessario che provveda ritualmente seguendo le regole del codice di procedura civile.Decadenze. Quanto alle decadenze, il termine per l'opponente coincide ora con il ricorso introduttivo, mentre per l'Amministrazione convenuta coincide con la memoria difensiva da depositare almeno 10 giorni prima dell'udienza .Fase istruttoria e decisoria. La novella ha previsto, inoltre, che il giudice possa ora disporre l'ammissione dei mezzi di prova in qualsiasi momento e che possa anche ordinare la comparizione delle persone incapaci a testimoniare articolo 246 c.p.c. per interrogarle liberamente, ivi compresi i lavoratori.No alle transazioni sulle sanzioni amministrative. Il Ministero del lavoro ha ricordato anche che l'Avvocatura non può procedere ad atti transattivi aventi per oggetto crediti derivanti da sanzioni amministrative, atteso che il diritto all'esazione del dovuto è indisponibile anche nel quantum.Mezzi di impugnazione e divieto dei nova. Il MinLav ha chiarito, infine, che, sebbene la novella non lo preveda espressamente, le sentenza che definisce il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione sarà assoggettata ai comuni mezzi di impugnazione. Con il passaggio dal rito ordinario al rito del lavoro dovrà ora essere applicata la disciplina prevista dall'articolo 437 c.p.c. che preclude l'ammissione di nuove domande e di nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa.