Seconda lezione della Cassazione: il ricorso è un atto unico, non può essere integrato

E' ammessa la sostituzione del ricorso incompleto o viziato, non la sua integrazione con un successivo atto.

Il ricorso per cassazione è un atto unico che deve possedere tutti i requisiti di forma e contenuto richiesti dalla legge in caso di vizi o lacune, non è possibile integrarlo con un successivo atto, ma si può soltanto sostituirlo con un nuovo ricorso, sempre che non siano decorsi i termini. Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 23757 del 14 novembre. Il caso. A seguito di un sinistro stradale, un automobilista si rivolgeva al Tribunale per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali subiti. Dopo il buon esito della controversia in primo grado, la Corte d’appello riduceva la condanna dei convenuti e l’automobilista proponeva ricorso per cassazione, integrandolo successivamente con un ulteriore atto, contenente quesiti di diritto relativi ai motivi precedentemente formulati Ed è proprio sulla forma del ricorso, e sui suoi requisiti, che il Collegio è chiamato a pronunciarsi. Il ricorso è atto un atto unico che deve possedere i requisiti di forma e contenuto richiesti. La S.C., dopo aver rilevato che il primo atto è inammissibile perché privo dei quesiti di diritto, e che il secondo atto è puramente integrativo e non sostitutivo del primo, rileva che non è consentita l’integrazione del ricorso con atto successivo. Non è ammessa l’integrazione di un ricorso incompleto. Il ricorso, infatti, deve essere proposto, a pena di inammissibilità, con unico atto avente i requisiti di forma e contenuto indicati dalle norme di rito e non è possibile integrare l’originario ricorso incompleto con un successivo atto. L’unico rimedio è un nuovo ricorso in sostituzione del primo. Esclusa la possibilità di correggere un ricorso viziato o deficitario, è invece possibile sostituirlo con un nuovo atto, sempre che non siano già decorsi i termini.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 20 ottobre – 14 novembre 2011, numero 23757 Presidente Filadoro – Relatore Carlcuccio Svolgimento del processo 1. La Corte di appello di Bari sentenza del 16 ottobre 2008 , in parziale riforma della decisione di primo grado, riduceva la condanna in solido di G C. in tal senso dovendosi rettificare - non essendoci contrasto tra le parti sul punto - il nome di Al Ca., che compare nella sentenza e della Assicurazioni Generali Spa - da circa Euro 26.000,00 a circa Euro 9.000,00 - in favore di T L., per i danni patrimoniali subiti in esito a un sinistro stradale. 2. Avverso la suddetta sentenza, non notificata, il L. ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, non corredati da quesiti. Successivamente, nel termine lungo di impugnazione e anche nel rispetto del termine breve decorrente dal primo ricorso lo stesso L. ha proposto un “Atto di integrazione del ricorso per cassazione”, contenente i soli quesiti riferiti ai motivi dell'originario ricorso. La Assicurazioni Generali Spa resiste con controricorso, esplicato da memoria, deducendo la inammissibilità. G C. non svolge difese. Motivi della decisione 1. Il collegio ha disposto l'adozione di una motivazione semplificata. È applicabile ratione temporis l'articolo 366-bis cod. proc. civ 2. Il ricorso è privo dei quesiti di diritto un atto successivo contiene solo i quesiti relativi ai motivi di ricorso quest'ultimo, quindi, ha natura integrativa e non sostitutiva del primo, con conseguente irrilevanza della sua notifica nel rispetto del termine lungo di impugnazione, e del termine breve decorrente dal primo ricorso, dovendo il ricorso necessariamente essere proposto con unico atto. Il ricorso è inammissibile, in applicazione del principio - affermato dalla Corte, anche con specifico riferimento ad atto integrativo contenente i soli quesiti di diritto - secondo cui “Il ricorso per cassazione deve essere proposto a pena di inammissibilità con unico atto avente i requisiti di forma e contenuto indicati dalla pertinente normativa di rito, ivi compresi quelli richiamati dall'articolo 366 bis cod. proc. civ. Ne consegue che non è idoneo ad integrare i requisiti richiesti un nuovo atto, successivamente notificato a modifica o integrazione dell'originario ricorso, sia che concerna l'indicazione dei motivi, sia che tenda a colmare la mancanza di taluno degli elementi prescritti, quali la formulazione dei quesiti o l'esposizione dei fatti di causa o la sintesi della questione di motivazione relativamente al fatto controverso, essendo solo possibile - ove non siano decorsi i termini - la proposizione di un nuovo ricorso in sostituzione del primo, ma non anche ad integrazione, né a correzione di un ricorso viziato che non sia ancora stato dichiarato inammissibile”. Cass. 31 maggio 2010, numero 13257 Cass. 24 giugno 2008, numero 17246 . 3. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna L.T. al pagamento, in favore della Assicurazioni Generali Spa, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.