Domicilio eletto, dichiarato o determinato: criteri per la corretta applicazione

L’operatività dell’articolo 157, comma 8 bis, c.p.p. è subordinata all’assenza di una dichiarazione o elezione di domicilio tutte le successive notificazioni, qualora l’imputato abbia nominato un difensore di fiducia e non abbia dichiarato o eletto domicilio, devono essere eseguite mediante consegna al difensore, ferma restando l’assenza di una preclusione all’esercizio della facoltà dell’imputato stesso di dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni anche dopo la prima nomina di un difensore di fiducia, esercizio che ha l’effetto di paralizzare la regola contenuta nel citato comma 8 bis.

E’ quanto emerge dalla sentenza numero 38347/2014 della Corte di Cassazione, depositata il 18 settembre. Il caso. La Corte di Appello di Ancona confermava in toto la sentenza con cui il Tribunale di Pesaro aveva affermato la penale responsabilità di B.P. per il reato di evasione. Avverso tale statuizione di condanna l’imputato ricorreva per Cassazione, deducendo un unico motivo di gravame specificamente afferente una eccezione difensiva già sollevata con i motivi di appello e rigettata dalla Corte territoriale, relativa alla asserita irregolare instaurazione del contraddittorio nel giudizio di appello in quanto il decreto di citazione era stato notificato all’imputato il violazione delle norme processuali sulle notificazioni. In particolare, l’imputato prospetta alla Corte di legittimità la nullità del giudizio di appello e della relativa sentenza per nullità della notifica del decreto di citazione, essendo stato notificato all’imputato presso il difensore, a norma dell’articolo 157, comma 8 bis, c.p.p. – per mancanza di un domicilio dichiarato o eletto – laddove, invece, avrebbe dovuto essere notificato ai sensi dell’articolo 161, comma 2, c.p.p. – sulla scorta di una interpretazione difensiva della nozione di “domicilio determinato”, da assimilare a quella di domicilio dichiarato od eletto. La Sesta Sezione Penale della Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha avuto modo di chiarire la normativa processuale in tema di notificazioni, richiamando l’orientamento giurisprudenziale maggioritario in materia. Domicilio selezionato in base al silenzio? L’assunto difensivo si connette al disposto dell’articolo 161, comma 2, c.p.p., secondo il quale l’imputato va avvertito che, in mancanza di dichiarazione od elezione, le notifiche successive avranno luogo nella sede della notifica appena ricevuta il che sarebbe inteso che l’imputato, tacendo, stabilizzerebbe tale sede come luogo delle notifiche successive, e vanterebbe anche una aspettativa in tal senso. In altri termini, sulla scorta di tale disposizione codicistica, scaturirebbe sempre una regola per le future notificazioni, riferita ad un domicilio selezionato in base al silenzio al domicilio “determinato” si riferisce anche il comma 4 dello stesso articolo 161 c.p.p., che prevede come la notifica al difensore abbia luogo solo quando divenga impossibile la notifica nel domicilio determinato, appunto, al precedente comma 2. Tra l’altro, sarebbe errato ritenere che la norma sopravvenuta dell’articolo 157, comma 8 bis, c.p.p., richiamata dalla Corte di Appello, abbia abrogato implicitamente le disposizioni poc’anzi richiamate, considerato che l’inciso iniziale della stessa fa espressamente salve proprio le previsioni degli articolo 161 e 162 c.p.p In conclusione, secondo l’interpretazione difensiva, la norma concernente gli effetti in tema di notifiche della nomina fiduciaria del difensore non varrebbe mai per l’imputato che abbia già ricevuto l’invito previsto dall’articolo 161 ne nel caso che abbia accolto la sollecitazione ad eleggere o dichiarare domicilio, ma neppure nel caso in cui sia rimasto inerte. Pertanto, l’ambito di applicazione dell’articolo 157, comma 8 bis, c.p.p. sarebbe confinato con riguardo alle sole ipotesi di nomina fiduciaria antecedente al primo contatto tra l’autorità procedente e l’imputato. Se viene nominato un difensore di fiducia, le notifiche vanno effettuate a quest’ultimo. La Suprema Corte Regolatrice, richiamando recenti e conformi statuizioni giurisprudenziali, anche a Sezioni Unite, ha chiarito la disciplina delle notificazioni, specificando come allorquando si deve effettuare la prima notificazione all’imputato che non abbia eletto o dichiarato domicilio, si deve procedere in uno dei modi previsti dai primi otto commi dell’articolo 157 c.p.p Una volta effettuata regolarmente la prima notifica, se l’imputato provvede a nominare un difensore di fiducia, tutte le successive notificazioni si effettuano mediante consegna al difensore fermo restando che quest’ultimo può immediatamente – quindi antecedentemente alla prima notificazione presso di lui – dichiarare all’autorità procedente di non accettare la notifica, altrimenti il processo seguirà, nei suoi vari gradi, con la notifica al difensore di fiducia. In caso di mancata nomina del difensore fiduciario, si procederà a norma dei commi 2 e 4 dell’articolo 161 c.p.p. se, invece, vi sono state elezione o dichiarazione di domicilio, si seguiranno direttamente le forme dettate dagli articolo 161 e ss. c.p.p

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 15 maggio – 18 settembre 2014, numero 38347 Presidente Garribba – Relatore Leo Ritenuto in fatto 1. È impugnata la sentenza del 4/06/2012 con la quale la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Pesaro, in data 21/04/2011, di condanna nei confronti di B.P. per il delitto di evasione. In replica ad una eccezione difensiva concernente la regolare instaurazione del contraddittorio nel giudizio di appello, la Corte territoriale ha osservato che bene il relativo decreto di citazione era stato notificato all'imputato presso il Difensore, a norma dell'articolo 157, comma 8-bis, del codice di rito, non avendo il B. dichiarato o eletto domicilio, a mente dell'articolo 161, comma 2, cod. proc. penumero , dopo la notificazione del primo atto del procedimento presso la sua residenza. 2. Ricorre il Difensore dell'imputato, prospettando la nullità del giudizio di appello e della relativa sentenza, per la nullità della notifica del decreto di citazione. Attribuendo alla Corte territoriale una incomprensione del tenore dell'eccezione tempestivamente sollevata, il ricorrente rammenta come, secondo l'interpretazione assunta dalle Sezioni unite di questa Corte, la modalità di notifica utilizzata nella specie sarebbe ammessa solo nei casi in cui manchi un domicilio dichiarato od eletto ai sensi dell'articolo 161 cod. proc. penumero . Ciò premesso, il Difensore prospetta una nozione di “domicilio determinato”, da assimilare nel trattamento a quella di domicilio dichiarato od eletto. L'assunto si connette al disposto del comma 2 dell'articolo 161, secondo il quale l'imputato va avvertito che, in mancanza di dichiarazione od elezione, le notifiche successive avranno luogo nella sede della notifica appena ricevuta. Con il che sarebbe inteso che l'imputato, tacendo, stabilizzerebbe tale sede come luogo delle notifiche successive, e vanterebbe anche una aspettativa in tal senso. In altre parole, dal meccanismo dell'articolo 161 scaturirebbe sempre una regola per le future notificazioni, riferita ad un domicilio selezionato in base al silenzio, alla elezione o alla dichiarazione dell'imputato. Al domicilio “determinato”, del resto, si riferisce espressamente il comma 4 dell'articolo 161, stabilendo che la notifica al difensore abbia luogo solo quando divenga impossibile la notifica nel domicilio determinato, appunto, al precedente comma 2. Non potrebbe dirsi, d'altra parte, che la norma sopravvenuta dell'articolo 157, comma 8-bis, abbia implicitamente abrogato le disposizioni richiamate, posto l'inciso iniziale che fa espressamente salve, appunto, le previsioni degli articolo 161 e 162 cod. proc. penumero . Considerato in diritto 1. Il ricorso è proposto in base ad una tesi giuridica che il Collegio non ritiene di poter condividere, e deve dunque essere respinto. Dal rigetto discende la necessaria condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2. La costruzione difensiva si fonda sull'idea di una piena equiparazione tra due diverse sequenze utili all'individuazione del luogo in cui effettuare, dopo la prima, le notificazioni penali dovute all'imputato. In effetti l'articolo 161 cod. proc. penumero conduce ad una “determinazione” legale del domicilio sia nel caso che l'interessato accolga l'invito ad effettuare una dichiarazione od una elezione, sia nel caso che rimanga inerte. Egli è infatti avvertito espressamente, per tale evenienza, che le successive notifiche saranno effettuate nello stesso luogo in cui gli è pervenuta la relativa comunicazione. Il ricorrente nota come la rilevanza dell'inerzia nella procedura di individuazione del luogo delle notifiche future sia confermata dal comma 4 del citato articolo 161, che allude ad un domicilio “determinato”, nozione più comprensiva di quelle di domicilio dichiarato o eletto. Insomma, vi sarebbe una forma tipica di negozio processuale, fondato sulla espressione implicita di una volontà dell'interessato. E non v'è dubbio, in effetti, che la mancata adesione all'invito ad eleggere o dichiarare un domicilio produca un effetto giuridico analogo a quello derivante dall'espressa designazione dello stesso domicilio, quando si constati la sopravvenuta impossibilità della notifica, nel qual caso è prevista la consegna dell'atto al difensore. V'è però un'altra norma che stabilisce un meccanismo di domiciliazione legale dell'imputato nominato un difensore di fiducia, le notifiche saranno effettuate presso quest'ultimo, sempreché il professionista non rifiuti il ruolo comma 8-bis dell'articolo 157 cod. proc. penumero . Il Difensore prospetta una sorta di conflitto tra le due discipline. Infatti discende dal suo ragionamento che la norma concernente gli effetti in tema di notifiche della nomina fiduciaria del difensore non varrebbe mai per l'imputato che abbia già ricevuto l'invito previsto dall'articolo 161 non nel caso che abbia accolto la sollecitazione ad eleggere o dichiarare domicilio, ma neppure, ed appunto, nel caso in cui sia rimasto del tutto inerte. Dunque, l'ambito di applicazione del comma 8-bis sembrerebbe confinato con riguardo alle ipotesi di nomina fiduciaria antecedente al primo contatto tra l'autorità procedente, sia che si tratti della interlocuzione diretta prevista dal comma 1 dell'articolo 161, sia che si tratti della notificazione del primo atto del procedimento da portare a conoscenza dell'imputato comma 2 . Per altro, la domiciliazione antecedente alla prima notifica sarebbe inutile ai fini della stessa, visto che la norma in questione la limita espressamente alle “notificazioni successive” Sez. 1, Sentenza numero 23973 del 20/05/2008, rv. 240203 . Di conseguenza la prima notifica, per quanto successiva alla nomina, dovrebbe comunque essere effettuata nei modi ordinari, recando l'invito a dichiarare o eleggere il domicilio, dal quale, secondo la logica della tesi difensiva, discenderebbe poi, in ogni caso, una vanificazione della domiciliazione ex lege. Si comprende l'incongruenza della ricostruzione. Resterebbe praticamente vanificata la funzione dichiarata ed essenziale della norma di recente introduzione, cioè quella di sfruttare il rapporto fiduciario tra imputato ed avvocato al fine di semplificare il complesso sistema delle notifiche. Il tenore letterale dell'articolo 161, d'altra parte, non limita certo la necessità dell'adempimento ai soli imputati difesi d'ufficio e del resto, come ricorda lo stesso ricorrente, l'incipit dell'articolo 157 fa espressamente “salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162 . Accolta la ricostruzione proposta dal ricorrente, si finirebbe per attribuire anche all'inerzia del destinatario l'effetto di vanificare definitivamente la domiciliazione stabilita ex articolo 157, comma 8-bis, cod. proc. penumero . Ora, la disposizione in discorso è stata introdotta proprio per introdurre, sulla base di una presunzione di conoscenza dell'effetto connesso ex lege alla nomina fiduciaria, una forma di determinazione del domicilio considerata più efficiente di altre, nella sua funzione di garanzia della corretta informazione dovuta alle persone poste in stato di accusa in un processo penale. Sarebbe stata forse opportuna la previsione di mezzi e formule per una esplicita illustrazione all'interessato della conseguenza tra le altre derivante dalla designazione fiduciaria. Ma il sistema può ben affidarsi - come ha rilevato la Corte costituzionale - a livelli minimi ed essenziali di competenza e diligenza professionale dell'avvocato nella illustrazione dei meccanismi del processo “deve [ ] ritenersi che, proprio per effetto [del comma 8-bis dell'articolo 157] il difensore nominato di fiducia sia gravato anche dal compito di rendere edotto il proprio assistito delle conseguenze che, in assenza di elezione e dichiarazione di domicilio, la stessa nomina comporta circa le modalità di notificazione degli atti del procedimento. L'adempimento di tale dovere professionale costituisce garanzia del buon funzionamento del rapporto fiduciario a fini specifici di efficacia delle future notifiche” Corte cost., 14/05/2008, numero 136 . Sarebbe davvero curioso, in questo contesto, se l'inerzia serbata a fronte di un invito a eleggere domicilio dovesse prevalere su un atto di positiva designazione, per quanto indiretta ed antecedente. 3. In realtà, come risulta anche dal contrasto di giurisprudenza subito seguito alla riforma del 2005 infra , le norme in discussione presentano seri problemi di coordinamento. Non v'è dubbio, d'altra parte, che occorra privilegiare, nella ricostruzione del sistema, soluzioni di massima affidabilità della funzione informativa delle notifiche, ed al contempo la libertà per l'imputato di scegliere, tra le procedure previste dalla legge, quella più idonea alla sua personale condizione. Non si discute, così, che l'imputato possa ben superare la domiciliazione prevista dal comma 8-bis dell'articolo 157 cod. proc. penumero , in piana applicazione del principio per il quale una precedente “determinazione” negoziale o legale può sempre essere sostituita con una prima indicazione od una modifica del domicilio dichiarato o eletto. Basta in proposito citare la già menzionata pronuncia della Corte costituzionale “l'imputato [ ] può eleggere domicilio nella sua dimora abituale, determinando in tal modo l'inapplicabilità della norma censurata”. È invece risultata controversa, non a caso, la disciplina della situazione opposta, e cioè quella in cui la nomina fiduciaria sia successiva alla notifica dell'invito a dichiarare o eleggere domicilio. Una parte della giurisprudenza aveva ritenuto, in un contesto di massima valorizzazione dei contenuti “negoziali” insiti nella designazione del difensore anche con riguardo alla domiciliazione, che la regola di cui al comma 8-bis si applicasse anche nei confronti degli imputati che, prima della designazione, avessero dichiarato o eletto domicilio, oppure fossero rimasti inerti, così “determinandolo” a norma dell'articolo 161 cod. proc. penumero Le Sezioni unite di questa Corte Sentenza numero 19602 del 27/03/2008, Micciullo, rv. 239396 avevano così riassunto gli argomenti posti a sostegno dell'orientamento “il comma 8 bis dell'articolo 157 cod. proc. penumero è stato introdotto [ ] all'enunciato fine di garantire la ragionevole durata del processo in ottemperanza all'articolo 111 Cost. e, quindi, di accelerare i tempi di notifica degli atti [ ] presupposto di operatività della norma è esclusivamente la previa rituale effettuazione di una prima notifica all'imputato a piede libero, riferendosi a tale prima notifica l’incipit dell'articolo 157 cod. proc. penumero salvo quanto previsto dagli articolo 161 e 162 cod. proc. penumero , in considerazione proprio della ratio della nuova disposizione, volta a consentire un tendenziale e generalizzato risparmio di tempi attraverso l'automatica notificazione degli atti ulteriori al difensore di fiducia che diviene domiciliatario per legge del proprio assistito [ ] l'indagato/imputato può, in qualsiasi momento, escludere la domiciliazione ex lege con dichiarazione o diversa elezione di domicilio esplicitamente ed espressamente formulata in tal senso” tra le altre, Sez. 6, Sentenza numero 19267 del 09/03/2006, rv. 234499 Sez. 6, Sentenza numero 21341 del 02/04/2007, rv. 236874 Sez. 3, Sentenza numero 41063 del 20/09/2007, rv. 237639 Sez. 3, Sentenza numero 6790 del 09/01/2008, rv. 238364 . Una soluzione con il pregio della coerenza interna, tra l'altro fondata su quella considerazione “paritaria” dei meccanismi di domiciliazione dell'articolo 161 che caratterizza anche la tesi difensiva, e che però conduceva, come ben si vede, alla soluzione esattamente opposta a quella invocata dal ricorrente. Com'è noto, le Sezioni unite hanno per altro accreditato l'orientamento opposto. Si è ritenuto, in base ad una “lettura sistematica”, che la domiciliazione connessa alla nomina del difensore di fiducia resti inoperante “qualora l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni”. Conviene una citazione testuale “gli articolo 157 e 161 e seguenti cod. proc. penumero descrivono, per quanto attiene alle notificazioni all'imputato non detenuto, un percorso duplice, rafforzato dall'inizio testuale del primo di detti articoli salvo quanto previsto dagli articolo 161 e 162 . In buona sostanza il legislatore ha inteso assicurare la piena conoscenza dell'accusa da parte dell'imputato rappresentandosi due situazioni la prima si verifica quando manca un previo contatto con le autorità indicate dall'articolo 161 cod. proc. penumero ed in tal caso occorre una prima notificazione direttamente all'interessato in una delle forme previste dall'articolo 157 la seconda si verifica quando l'imputato può essere avvertito dal giudice, dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria ed il tal caso emergerà, in genere, una dichiarazione o elezione di domicilio e si seguiranno le forme indicate dall'articolo 161 e seguenti del codice di rito. In questa visione la disposizione contenuta nel comma 8 bis dell'articolo 157 non può non essere letta nell'ambito dell'articolo che la contiene. Il sistema appare, dunque, articolato secondo due tipologie di notificazioni. Quando si deve effettuare la prima notificazione all'imputato, che non abbia eletto o dichiarato domicilio, si deve procedere in uno dei modi consecutivi previsti dai primi otto commi dell'articolo 157. Una volta effettuata regolarmente la prima notificazione, se l'imputato provvede a nominare il difensore di fiducia, tutte le successive notificazioni si effettuano mediante consegna al difensore questi può immediatamente, quindi antecedentemente alla prima notificazione presso di lui, dichiarare all'autorità che procede di non accettare la notificazione, altrimenti il processo nei suoi vari gradi seguirà con la notificazione al difensore di fiducia. In caso di mancata nomina del difensore di fiducia, si procederà a norma dei commi 2 e 4 dell'articolo 161 cod. proc. penumero Se, invece, vi sono state elezione o dichiarazione di domicilio, si seguiranno direttamente le forme dettate dall'articolo 161 e seguenti cod. proc. penumero ”. Riguardato nella prospettiva di efficacia della domiciliazione connessa alla nomina fiduciaria, il panorama risulta più chiaro “l'operatività dell'articolo 157, comma 8 bis, cod. proc. penumero è subordinata all'assenza di una dichiarazione o elezione di domicilio. Tutte le successive notificazioni, qualora l'imputato abbia nominato un difensore di fiducia e non abbia dichiarato o eletto domicilio, devono essere eseguite mediante consegna al difensore, ferma restando l'assenza di una preclusione all'esercizio della facoltà dell'imputato stesso di dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni anche dopo la nomina di un difensore di fiducia, esercizio che ha l'effetto di paralizzare la regola contenuta nel citato comma 8 bis”. 4. Le Sezioni unite, come si vede, hanno considerato assorbente, in senso preclusivo, l'esistenza di un negozio di “determinazione” del domicilio, indipendentemente dalla sua preesistenza alla nomina fiduciaria. Nel contempo, attraverso molteplici passaggi testuali, hanno chiaramente limitato l'effetto di esclusione della regola di domiciliazione presso il difensore fiduciario ad un atto formale di elezione o dichiarazione del domicilio. La delimitazione pare congrua rispetto alla ratio decidendi, così come la stessa sembra desumibile dalla motivazione la necessaria prevalenza di negozi processuali espliciti e diretti su un meccanismo di determinazione pur sempre fondato su una logica presuntiva. E si fonda, quindi, su di un netto disconoscimento di quella “equiparazione” tra domicilio eletto e domicilio dichiarato che si pone alla base della tesi difensiva. In un situazione di obiettiva difficoltà di coordinamento, la soluzione sembra assicurare un apprezzabile equilibrio tra gli interessi in gioco ed una ragionevole “ripartizione” degli ambiti applicativi delle disposizioni concorrenti. Il comma 8-bis dell'articolo 157 troverà applicazione in tutti i casi nei quali l'imputato non abbia scelto esplicitamente il luogo delle notifiche successive alla prima. Se la nomina fiduciaria interviene a monte della prima notifica, il successivo avviso ex articolo 161 cod. proc. penumero potrà indurre una deroga volontaria alla designazione ex lege, ma non attivare il meccanismo di domiciliazione connesso all'inerzia del destinatario del resto, per definizione, già informato del procedimento . In questo senso, il comma 8-bis dell'articolo 157 delimita la portata applicativa dell'articolo 161 cod. proc. penumero La nomina fiduciaria successiva alla prima notifica avrà l'effetto di domiciliazione solo a condizione che non vi sia una precedente dichiarazione od elezione del domicilio. In questo senso, la previsione dell'articolo 161 delimita la portata applicativa del precedente articolo 157 cod. proc. penumero . La ricostruzione rompe un quadro di equiparazione della domiciliazione per inerzia e di quella esplicita, che resta completamente coerente solo per gli imputati difesi d'ufficio, ma tale rottura si fonda su un fatto certo non indifferente, cioè appunto l'intervento della nomina fiduciaria, premiata nel sistema delle notifiche più di un automatismo che si stima, evidentemente, meno garantito. 5. Tornando allora al caso di specie resta solo da ricordare, anche perché il ricorrente non ne fa questione, che per prima notifica deve intendersi quella che non è preceduta da altre nell'ambito dell'intero procedimento, e non quella pertinente all'avvio di singole fasi in questo senso anche la citata decisione delle Sezioni unite . Ne consegue che, in assenza di elezione o dichiarazione di domicilio, e in presenza di una difesa fiduciaria, il decreto di citazione per il giudizio di appello va notificato al difensore, in applicazione del più volte citato comma 8-bis dell'articolo 157 cod. proc. penumero . Non sussiste, dunque, la nullità denunciata dal ricorrente. P.Q.M. i ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.