‘Permesso di soggiorno’ scaduto e rinnovo chiesto fuori tempo massimo: espulsione non automatica

Rimesso in discussione il provvedimento adottato dalla Prefettura. Decisiva la condotta tenuta dallo straniero, un cittadino nigeriano egli si è presentato in Questura, consapevole della scadenza del ‘permesso di soggiorno’, proprio per chiederne il rinnovo. Tale azione esclude l’ipotesi della espulsione automatica dal territorio italiano.

Si presenta in Questura e viene espulso risulta scaduto il permesso di soggiorno. Provvedimento drastico, quello adottato dalla Prefettura, e ora messo in discussione. Per i magistrati, difatti, non si può trascurare il fatto che lo straniero – un cittadino nigeriano – si è recato in Questura proprio per presentare la domanda relativa al “rinnovo del permesso” Cassazione, ordinanza numero 12713/2016, Sezione Sesta Civile, depositata ieri . Espulsione. Sfavorevole allo straniero anche la decisione assunta dal Giudice di pace, che conferma il «decreto di espulsione» ufficializzato dalla Prefettura. Ciò perché il cittadino nigeriano, «pur essendo stato detenuto in custodia cautelare, prima di essere assolto», avrebbe potuto, secondo il magistrato, «richiedere al direttore del carcere di poter inviare la domanda di rinnovo del permesso». Peraltro, egli, viene ancora evidenziato, «non ha presentato la domanda neanche nei sessanta giorni successivi alla scarcerazione». Questa visione si rivela però fragile, secondo i giudici della Cassazione, alla luce dell’obiezione mossa dal legale dello straniero. Permesso. Decisivo il riferimento al fatto che l’uomo è stato «espulso proprio allorché si è recato in Questura presentare la domanda di rinnovo del permesso». Non a caso, «il decreto di espulsione non reca l’indicazione del domicilio» dello straniero, poiché, viene evidenziato, «la Polizia non ne era al corrente e non poteva, pertanto, averlo convocato in Questura». Per i magistrati è errata la valutazione compiuta dal Giudice di pace. Ciò per una semplicissima ragione «la spontanea presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, oltre il termine di sessanta giorni dalla sua scadenza, osta all’espulsione automatica dello straniero», che può essere disposta «solo se la domanda sia stata respinta per la mancanza dei requisiti richiesti dalla legge per il soggiorno dello straniero sul territorio nazionale». Peraltro, non va dimenticato che «il rifiuto, esplicito o per facta concludentia, di ricevere l’istanza di rinnovo, ancorché tardivamente proposta, del permesso di soggiorno scaduto, può integrare una situazione di addebitabilità all’amministrazione della permanenza illegale dello straniero ed essere idonea ad inibire l’esercizio del potere espulsivo fino alla definizione della richiesta».

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 14 gennaio – 20 giugno 2016, numero 12713 Presidente Ragonesi – Relatore De Chiara Premesso Che è stata depositata relazione ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue «I. 1. - Il sig. A.C.O., cittadino nigeriano, propose ricorso avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Napoli il 20 marzo 2014, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lett. b , dlgs. 25 luglio 1998, numero 286, per non aver presentato l'istanza di rinnovo di permesso di soggiorno. Il Giudice di pace di Napoli ha respinto il ricorso perché il ricorrente, pur essendo stato detenuto in custodia cautelare prima di essere assolto con formula piena dal reato ascrittogli, avrebbe potuto, eventualmente con l'ausilio di un interprete, richiedere al direttore del carcere di poter inviare la domanda di rinnovo del permesso all'ufficio competente, e perché comunque non aveva presentato la domanda nei sessanta giorni successivi alca scarcerazione, scaduti il 18 gennaio 2014. 2. - Il sig. A. ha proposto ricorso per cassazione cui non ha resistito l'Amministrazione intimata. 3. - Con l'unico motivo di ricorso, premesso il carattere non perentorio del termine di sessanta giorni, stabilito dall'articolo 13, comma 2, lett. b , d.lgs. numero 286 del 1998 per la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, si lamenta che il Giudice di pace non abbia tenuto conto che il ricorrente era stato espulso proprio allorché si era recato in questura per presentare appunto la domanda di rinnovo del permesso. 3.1 - Il motivo è fondato. Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di pace, ai sensi dell'articolo 13, comma secondo, lett. b , d.lgs. numero 286 del 1998, cit., la spontanea presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno oltre il termine di sessanta giorni dalla sua scadenza osta all'espulsione automatica dello straniero, la quale può essere disposta solo se la domanda sia stata respinta per la mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti dalla legge per il soggiorno dello straniero sul territorio nazionale, mentre il ritardo nella presentazione può costituirne solo indice rivelatore nel quadro di una valutazione complessiva della situazione in cui versa l'interessato Cass. Sez. Unumero 7892/2003 e successive conformi . Inoltre il rifiuto, esplicito o per facta concludentia, di ricevere l'istanza di rinnovo, ancorché tardivamente proposta, del permesso di soggiorno scaduto, può integrare una situazione di addebitabilità all'Amministrazione della permanenza illegale ed essere idonea ad inibire l'esercizio del potere espulsivo fino alla definizione della richiesta, purché di tale comportamento dilatorio od ostruzionistico sia fornita la prova Cass. 1907/2010, 18735/2010 . Nel caso di specie il ricorrente aveva appunto dedotto di essere stato espulso proprio allorché si era recato spontaneamente in questura per presentare la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, ed ha argomentato tale affermazione sul rilievo che il decreto di espulsione non reca l'indicazione del suo domicilio segno che la polizia non ne era al corrente e non poteva, pertanto, essere stata lei a convocarlo in questura. Di tale fatto decisivo la spontanea presentazione in questura per chiedere il rinnovo del permesso , dedotto dal ricorrente, il Giudice di pace non si è dato alcun carico, omettendo qualsiasi accertamento al riguardo, ed è incorso pertanto anche nel vizio di cui al numero 5 dell'articolo 360 c.p.c.» che tale relazione è stata ritualmente comunicata agli avvocati delle parti costituite che non sono state presentate memorie Considerato in diritto Che il collegio condivide quanto esposto nella relazione di cui sopra che pertanto il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato va cassato con rinvio al giudice indicato in dispositivo, per un nuovo esame che tenga conto del fatto decisivo sopra indicato che al giudice di rinvio viene affidato anche il compito di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Napoli in persona di altro magistrato.