La cartella di pagamento emessa da Equitalia è valida anche senza il calcolo degli interessi di mora e può essere notificata direttamente dal concessionario della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Quanto precede è contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione numero 4376/17 depositata il 21 febbraio. Si chiarisce che la cartella di pagamento è un atto amministrativo di esecuzione, avente natura di intimazione al pagamento e di avviso di mora, che racchiude le funzioni di titolo esecutivo in quanto in esso è incorporato il ruolo e di precetto. La cartella di pagamento non è un atto impositivo ma è un atto dell’agente di riscossione redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle finanze articolo 25, comma 2, d.P.R. numero 602/1973 e deve contenere l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata essa presuppone l’iscrizione a ruolo della sanzione amministrativa con i relativi interessi. La vicenda. Nel caso in esame la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione eccependo la mancata indicazione del calcolo degli interessi di mora nelle cartelle di pagamento nonché le modalità di notificazione delle stesse da parte di Equitalia. I Giudici di legittimità hanno ritenuto che gli interessi di mora sono dovuti sulle somme iscritte a ruolo, qualora – come indicato nelle cartelle di pagamento, secondo il modello approvato ex articolo 25 citato -, il pagamento non sia eseguito entro 60 giorni dalla notificazione della cartella e il tasso di interesse applicato è definito ai sensi dell’articolo 30 d.P.R. numero 602/1973. La data di decorrenza degli interessi è fissata dallo stesso articolo alla data di notifica della cartella e gli interessi sono dovuti fino alla data del pagamento. Questo contenuto, mediante rinvio al citato articolo 30, che detta i contenuti di calcolo degli interessi di mora, fornisce una motivazione chiara dell’atto dell’Agente della riscossione, poiché richiama atti normativi conoscibili dal destinatario della cartella di pagamento, anche relativamente all’aliquota applicabile. Notifica della cartella. Per quanto attiene la notifica la Corte, avallando un orientamento consolidato a cui i giudici ordinari e le commissioni tributarie dovrebbero uniformarsi, ha affermato che la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell’articolo 26 d.P.R. numero 60271973, anche direttamente dal Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario. In questo caso la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, atteso che è l’ufficiale postale a garantirne l’esecuzione rilevando la coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella. Sull’argomento in esame si segnala un precedente pronunciamento che, contrariamente, ha ritenuto che la cartella di pagamento emessa per la riscossione degli interessi è nulla se non indica il tasso di interesse applicato la mancanza del tasso di interesse e del metodo di calcolo impedisce di fatto il controllo sulla correttezza della somma dovuta. La cartella di pagamento, pertanto, quando non sia stata preceduta da un avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile - indicando il tasso di interesse e del metodo di calcolo -, atteso che tale obbligo deriva dai principi di carattere generale contenuti nell’articolo 7 l. numero 212/2000 Cass. numero 24933/16 .
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 10 gennaio – 21 febbraio 2017, numero 4376 Presidente Amendola – Relatore Barreca Rilevato in fatto che - 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Rovigo, pronunciando sull’opposizione proposta dalla P. nei confronti di Equitalia Nord S.p.A. avverso diverse cartelle di pagamento notificate da quest’ultima, ha rigettato l’opposizione ed ha condannato l’opponente al pagamento delle spese del grado - il ricorso è proposto con quattro motivi - l’intimata si difende con controricorso - ricorrendo uno dei casi previsti dall’articolo 375, primo comma, su proposta del relatore della sezione sesta, il presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte, ai sensi dell’articolo 380 bis cod.proc.civ. - il decreto è stato notificato come per legge - parte ricorrente ha depositato memoria. Considerato in diritto che 2.- I primi tre motivi riguardano le modalità di notificazione delle cartelle di pagamento e vanno perciò trattati congiuntamente 2.1.- col primo motivo è dedotta violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 26, primo comma, d.p.r. numero 602/1973, in relazione all’articolo 360, primo comma, numero 3 cod.proc.civ., assumendo la ricorrente l’invalidità della notificazione della cartella di pagamento numero omissis rispetto alla quale il giudice ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione per mancato rispetto del termine dell’articolo 617 cod.proc.civ., decorrente appunto dal ricevimento della notificazione . Secondo la ricorrente la notificazione sarebbe inesistente perchè effettuata direttamente dall’Agente della riscossione a mezzo di raccomandata a/r col servizio postale universale 2.2.- col secondo motivo è dedotta violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 26, d.p.r. numero 602/1973, e dell’articolo 60 d.p.r. numero 600/1973, in relazione all’articolo 360, primo comma, numero 3 cod.proc.civ., assumendo la ricorrente l’invalidità della notificazione delle cartelle di pagamento impugnate diverse da quella di cui al primo motivo comunque ritenute dal giudice a quo validamente notificate, rigettando l’opposizione perchè effettuata direttamente dall’Agente della riscossione a mezzo di raccomandata a/r col servizio postale universale 2.3.- col terzo motivo è dedotta violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 149 c.p.c., dell’articolo 60, d.p.r. 600/1973, e dell’articolo 3 della legge numero 890/82, in relazione all’articolo 360, primo comma, numero 3 c.p.c., assumendo la ricorrente l’invalidità delle notificazioni delle cartelle di pagamento per omessa compilazione delle relate di notificazione 3.- i motivi sono manifestamente infondati, attesi i seguenti principi di diritto, che qui si ribadiscono - La notificazione della cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, ai sensi della l. numero 689 del 1981 e successive modificazioni , è disciplinata dall’articolo 26 del d.P.R. numero 602 del 1973, anche dopo la modificazione apportata a quest’ultima norma con l’articolo 12 del d.lgs. numero 46 del 1999, sicché la notifica può essere eseguita direttamente da parte dell’esattore mediante raccomandata con avviso di ricevimento così da ultimo Cass. numero 12351/16 - In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell’articolo 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, numero 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato articolo 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione così, tra le altre, Cass. numero 6395/14 - contrariamente a quanto si assume nella memoria di parte ricorrente l’orientamento giurisprudenziale di cui sono espressione i principi sopra richiamati è oramai consolidato, tanto che in ossequio alla funzione nomofilattica riservata alla Corte di Cassazione i giudici ordinari e le commissioni tributarie richiamate in senso contrario da parte ricorrente dovrebbero uniformarsi, in mancanza di interventi normativi che inducano a superare il detto orientamento già espresso, tra l’altro, come si nota nel controricorso, anche da Cass. numero 14327/09 e ord. numero 15948/10, nonché da Cass. numero 11708/11, secondo cui la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell’articolo 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, numero 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli articolo 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente ed ancora da Cass. numero 1091/13, Cass. numero 4567/15 e ord. numero 12083/16 - d’altronde, l’esame del motivo non offre elementi - che non siano stati già considerati nei citati precedenti ed in numerosi altri - per mutare l’orientamento giurisprudenziale di legittimità che va qui ribadito - i primi tre motivi vanno perciò rigettati. 4.- Col quarto motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 3 della legge 241/1990, perché le cartelle di pagamento non avrebbero indicato le modalità di calcolo degli interessi di mora. La ricorrente censura la sentenza che ha rigettato il corrispondente motivo di opposizione, sostenendone il contrasto con la norma indicata in rubrica e con la giurisprudenza per la quale l’atto impositivo deve essere motivato e richiamando la sentenza di questa Corte numero 4516/2012, sulla quale si insiste anche con la memoria 4.1.- il motivo non merita di essere accolto sia perché inammissibile che perché manifestamente infondato. Va premesso che la cartella di pagamento non è un atto impositivo ma è un atto dell’Agente della riscossione ed è predisposta secondo un modello approvato con D.M. Finanze ai sensi dell’articolo 25, comma secondo, del DPR numero 602/73. L’emissione della cartella di pagamento presuppone l’iscrizione a ruolo della sanzione amministrativa con i relativi interessi, che sono applicati dall’ente impositore inoltre, la cartella di pagamento contiene, secondo il modello ministeriale, anche l’indicazione dei riferimenti normativi per il calcolo degli interessi di mora, che sono dovuti all’Agente della Riscossione dopo la notificazione della cartella. Dato ciò, va in primo luogo evidenziato che il motivo è privo di autosufficienza poiché non chiarisce a quale tipologia di interessi interessi iscritti a ruolo ovvero interessi di mora fosse riferito l’originario motivo di opposizione 4.2.- la sentenza fa riferimento agli interessi applicati dall’ente impositore - nel caso di specie gli enti che notificarono i verbali di accertamento delle contravvenzioni per violazioni al codice della strada. Il giudice ha accertato che rispetto a questi verbali di accertamento, regolarmente notificati alla P. , nulla è stato eccepito da quest’ultima, nemmeno in ordine alle modalità di calcolo degli interessi cfr. pagg. 7-8 della sentenza . Questa ratio decidendi non è specificamente impugnata ed anche per tale profilo il motivo è inammissibile 4.3.- nell’illustrazione del motivo si parla di interessi di mora e si lamenta che le cartelle impugnate non avrebbero indicato espressamente l’aliquota che verrà applicata ai fini del calcolo degli interessi di mora , sostenendo che sarebbe insufficiente il richiamo dell’articolo 30 del DPR numero 602/1973, contenuto nelle cartelle, e che il contribuente deve conoscere quale sarà l’ ulteriore somma che dovrà eventualmente versare in caso di ritardo nel pagamento , vale a dire nel caso di pagamento oltre i 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento cfr. pag. 12 del ricorso . La ricorrente sembra porre una questione nuova e diversa da quella esaminata dal giudice, che, come detto, riguardava gli interessi iscritti a ruolo, e non gli interessi di mora che sarebbero venuti a maturare dopo la notificazione della cartella di pagamento. Peraltro, anche a voler prescindere dalla novità della questione, che lo rende inammissibile, il motivo è manifestamente infondato. Gli interessi di mora sono dovuti per legge sulle somme iscritte a ruolo esclusi interessi e sanzioni per i ruoli consegnati dopo il 25 luglio 2011 , qualora - come indicato nelle cartelle di pagamento, secondo il modello approvato - il pagamento non sia effettuato entro sessanta giorni dalla notificazione della cartella ed il tasso di interesse applicato è definito ai sensi dell’articolo 30 del DPR numero 602/73, mediante D.M. Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi . La data di decorrenza degli interessi è fissata dallo stesso articolo alla data di notifica della cartella e gli interessi sono dovuti fino alla data del pagamento. Questo contenuto, mediante rinvio all’articolo 30 del DPR numero 602/73, che detta i criteri di calcolo degli interessi di mora, dà luogo a motivazione chiara dell’atto dell’Agente della Riscossione, poiché richiama atti normativi legge e Decreto Ministeriale conoscibili dal destinatario della cartella di pagamento, anche quanto all’aliquota applicabile 4.4.- in senso contrario non può certo argomentarsi dal precedente costituito dalla sentenza di questa Corte numero 4516/2012. Come è fatto palese dalla relativa motivazione, la contestazione riguardava, non il calcolo degli interessi di mora ai sensi dell’articolo 30, bensì il calcolo degli interessi dovuti per ritardata iscrizione a ruolo ai sensi dell’articolo 20 del DPR numero 602/73, vale a dire degli interessi pretesi dall’ente impositore per di più in un caso del tutto peculiare di un accertamento, seguito da sentenza passata in giudicato, per tributi, con interessi di mora dovuti per ben ventitre anni nel corso dei quali si erano succedute diverse aliquote . Il motivo di ricorso, invece, come detto, non può che essere riferito al diverso articolo 30 dello stesso DPR, che disciplina, direttamente o indirettamente, tempi, modalità ed aliquote di calcolo degli interessi - il ricorso va perciò rigettato - le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo - sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.700,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, del d.P.R. numero 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.